Tribunale Penale di Macerata sez. gip/gup, 16 novembre 2016

Pagine69-76
183
giur
Rivista penale 2/2017
MERITO
L’affermata natura di sanzione amministrativa dell’or-
dine di demolizione comporta che allo stesso non possa
applicarsi il benef‌icio della sospensione condizionale, ri-
servato alle pene, principali ed accessorie (Cass., sezione
III, 11 settembre 2007, n. 34297, Moretti; Cass., sez. VI, 28
maggio 2008, n. 21454, Lagati ed altro, RV 215070); l’ordi-
ne di demolizione di cui trattasi, attesa la propria natura
di sanzione amministrativa, e non di pena, né principale
né accessoria, deve essere disposto dal giudice anche con
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, trattandosi di materia sottratta alla loro disponibi-
lità (Cass., sez. III, 13 giugno 2008, n. 24087, Caccioppoli,
RV 240539), e tanto anche se sia perento il termine di cui
all’articolo 445, 2 comma, c.p.p. (Cass., sez. III, 11 maggio
2011, n. 18533, RV 216821); l’ordine di demolizione, attesa
la propria natura, non penale, non si estingue per il de-
corso del tempo a’ sensi dell’articolo 172 c.p., non poten-
dosi instaurare procedimento analogico tra una sanzione
amministrativa la cui applicazione è riservata al giudice
penale ed una pena in senso tecnico (Cass., sez. III, 21
ottobre 2003, n. 39705; Cass., sez. III, 3 dicembre 2010, n.
43006, RV 226573; Cass., sez. III, 28 gennaio 2010, n. 3918,
D’Apice, RV 246009).
"In tema di reati edilizi l’ordine di demolizione del
manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione
stabilita dall’art. 173 c.p. per le sanzioni penali, in quan-
to sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita
dall’art. 28 L. n. 689 del 1981, riguardante, infatti, unica-
mente le sanzioni pecuniarie con f‌inalità punitiva" (Cass.,
sez. III, 19 maggio 2011, n. 19742, Mercurio ed altro, RV
250336).
A questa Corte non appare conferente il riferimento
operato dalla Difesa alla sentenza CEDU 20 gennaio 2009,
emessa nel caso Sud Fondi c/ Italia, in quanto, nella vicen-
da richiamata nel proposto incidente, il giudice comuni-
tario, in tema di conf‌isca connessa al reato di lottizzazio-
ne abusiva, si era espresso nel senso dell’incompatibilità
della conf‌isca con l’accertata ignoranza inevitabile della
legge penale, che aveva indotto all’assoluzione dell’im-
putato: il rilievo che l’applicazione della conf‌isca, in tal
caso, violasse lo spirito dell’articolo 7 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo è questione del tutto avulsa
dalla materia trattata con il proposto incidente. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
SEZ. GIP/GUP, 16 NOVEMBRE 2016
EST. POTETTI – IMP. P.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Bancarotta per distrazione y Nozione di distrazione
y Pagamenti effettuati dal fallito y Per perseguire
interessi contrastanti con quelli dell’impresa y An-
che non patrimoniali y Conf‌igurabilità y Atto viziato
nella funzione.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y
Bancarotta per distrazione y Nozione di distrazione
y Elemento soggettivo y Determinazione y Atti con-
siderati distrattivi y Individuazione.
. La distrazione (art. 216, comma 1, n. 1, Legge Falli-
mentare) è condotta che deve provocare una diminu-
zione patrimoniale; essa si può annidare anche in un
negozio oneroso a prestazioni corrispettive, ed è carat-
terizzata da un’anomalia funzionale del negozio, nel
senso che nel processo formativo della volontà del fal-
lito interferiscano e prevalgano, e quindi siano oggetti-
vamente perseguiti (invece che l’interesse della salva-
guardia del patrimonio e del benessere dell’impresa, e
quindi l’interesse del ceto creditorio), interessi diversi
e contrastanti, eventualmente anche non patrimoniali;
si può ben dire, quindi, che l’atto di distrazione è un
atto "viziato nella funzione". (r.d. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223) (1)
. Si può evitare un ampliamento eccessivo del concetto
di distrazione evidenziando che la responsabilità pa-
trimoniale di cui all’art. 2740 c.c. (che è oggetto della
tutela offerta dalla norma penale sulla distrazione),
tradotta sul piano della legge fallimentare diventa sog-
gezione del patrimonio dell’imprenditore agli organi
fallimentari, e quindi l’atto di distrazione si caratteriz-
za (e si limita) per essere atto diretto ad impedire l’ap-
prensione del bene da parte degli organi del fallimento
(solo un atto oggettivamente funzionale a tale risultato
può essere considerato distrattivo. Sul piano dell’ele-
mento soggettivo del reato, sia che venga inteso come
dolo generico, sia che si propenda invece per il dolo
specif‌ico, e quindi si deve ritenere che la distrazione ha
ad oggetto quei soli atti di gestione caratterizzati dalla
consapevolezza di sottrarre con essi le attività dell’im-
presa alla garanzia dei creditori, e più specif‌icamente
all’eventuale esecuzione concorsuale. (c.c., art. 2740;
n. 267, art. 223) (2)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 18 novembre 2014, n.
47617, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Sull’argomento, per
utili riferimenti si veda Cass. pen., sez. V, 18 agosto 2016, n. 35000, in
questa Rivista 2016, 893.
(2) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. un. 27 maggio 2016,
n. 22474, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. V,
3 marzo 2016, n. 12414, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si provvedeva a costituire il rapporto processuale.
Veniva richiesto e disposto il giudizio abbreviato.
All’esito del rito le parti concludevano come segue (in
sintesi): il Pubblico Ministero e la Difesa chiedono: assolu-
zione dell’imputato perché il fatto non sussiste.
(Omissis).
2) I fatti in sintesi.
L’accusa mossa nei confronti di P. consiste nell’aver con-
corso a cagionare il dissesto della (omissis) S.n.c. avendo
proceduto al ripianamento della perdita sociale della con-
trollata (omissis) S.r.l. per complessivi € 7.445.921,00, per-
dita originata anche da fatti materiali non corrispondenti

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT