Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 4 maggio 2016

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Rivista penale 10/2015
LEGITTIMITÀ
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato
inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ri-
correnti (Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del ver-
samento, in favore della Cassa delle ammende, della som-
ma, equitativamente f‌issata, di Euro 1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 17 GIUGNO 2014, N. 26029
(UD. 10 GIUGNO 2014)
PRES. FIANDANESE – EST. MACCHIA – P.M. GALLI (DIFF.) – RIC. FOLGORI
Truffa y Aggravanti y Contestazione della recidiva y
Perseguibilità d’uff‌icio y Esclusione y Procedibilità
a querela y Sussistenza.
. La recidiva, che inerisce esclusivamente alla persona
del colpevole e non incide sul fatto reato, sulla sua
natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le
circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’uf-
f‌icio il reato di truffa. (c.p., art. 99; c.p., art. 640; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 98)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20 novembre 2013, la Corte di appel-
lo di Milano ha confermato la sentenza emessa il 2 marzo
2009 dal Tribunale di Monza con la quale F. Folgori era sta-
to condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro
500 di multa quale imputato del delitto di truffa commesso
mediante il pagamento di merce con assegno impagato.
I giudici dell’appello reputavano sussistente il delitto
di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, come in
subordine sollecitato dall’appellante, sul rilievo che la
condotta dell’imputato si era estrinsecata in condotte de-
cettive, poste in essere tanto prima che dopo la consegna
della merce.
Reputavano inoltre ineff‌icace la intervenuta remis-
sione della querela, in quanto la truffa doveva ritenersi
procedibile di uff‌icio in quanto aggravata dalla recidiva
specif‌ica, reiterata e infraquinquennale.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale
deduce che erroneamente il reato sarebbe stato conside-
rato consumato con la presentazione dell’assegno risul-
tato poi insoluto, in quanto la consumazione doveva farsi
corrispondere con la consegna della merce avvenuta nel-
l’(omissis). Dunque, le condotte successive, peraltro non
oggetto di contestazione, non potevano essere evocate a
fondamento della responsabilità penale. D’altra parte, le
circostanze di fatto inquadrate dal giudice a quo come
condotte truffaldine sarebbero prive di tali connotazioni
e non vi sarebbe stato alcun inganno. Si insiste, poi, nella
eventuale qualif‌icazione del fatto come violazione dell’art.
641 c.p., evocandosi le circostanze di fatto che assevere-
rebbero tale assunto e si contesta l’affermazione dei giudi-
ci a quibus secondo la quale anche la recidiva renderebbe
la truffa aggravata ai f‌ini della relativa procedibilità.
L’ultimo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente.
Come è noto, per effetto della L. n. 689 del 1981, art. 98,
è stato aggiunto dell’art. 640 c.p., comma 3, il quale ha
introdotto la perseguibilità a querela del reato di truffa.
La procedibilità d’uff‌icio permane, tuttavia, in presenza di
circostanze aggravanti.
Le ragioni di tale scelta legislativa sono state puntual-
mente messe a fuoco dalla Corte costituzionale nella ordi-
nanza n. 294 del 1987, nella quale si è sottolineato che la
L. n. 689 del 1981 non soltanto ha tenuto conto della non
rilevante gravità degli illeciti per i quali si è introdotto il
regime della perseguibilità a querela, ma ha dato rilievo
decisivo alla f‌inalità di conseguire, anche per questa via,
una signif‌icativa def‌lazione dei carichi giudiziali, strumen-
to necessario, anche se non unico, per avviare a soluzione
il problema della intollerabile lentezza della giustizia pe-
nale: il legislatore, pertanto, ha ragionevolmente orientato
le proprie scelte su reati, come la truffa, che, oltre a non
essere particolarmente gravi, vengono notoriamente com-
messi con frequenza.
In tale quadro di riferimento, si è poi inserita la que-
stione relativa alla possibilità o meno di considerare la re-
cidiva quale circostanza aggravante che, a norma dell’art.
640 c.p., comma 3, rende il delitto di truffa procedibile di
uff‌icio: tema, questo, sul quale si era venuto a registrare,
in passato, un acuto contrasto, alimentato, anche, da un
signif‌icativo divergere di opinioni pure in sede dottrinaria.
Ebbene, tale contrasto venne risolto dalle Sezioni Uni-
te di questa Corte, le quali ebbero modo di affermare il
principio per il quale la recidiva non è compresa nelle cir-
costanze aggravanti che rendono il reato di truffa perse-
guibile d’uff‌icio, in quanto essa, inerendo esclusivamente
alla persona del colpevole, non incide sul fatto-reato. (sez.
un., n. 3152 del 31 gennaio 1987 - dep. 16 marzo 1987, Pa-
olini, Rv. 175354).
In tale pronuncia, venne fra l’altro sottolineato come
la ratio del particolare regime di procedibilità prescelto
dal legislatore per il delitto di truffa dovesse essere ricer-
cato nella rilevanza degli aspetti civilistici sottesi a tale
reato, i quali, però, in presenza di circostanze aggravanti,
non possono prevalere sugli interessi pubblicistici. In altre
parole, la truffa non è considerata una vicenda eversiva
dell’ordine economico, ma piuttosto un fenomeno di valo-
re meramente intersoggettivo, lesivo di un interesse pre-
valentemente privato. Da qui, anche, la logica della avul-
sione di una aggravante sui generis, come la recidiva, dal
novero di quelle per le quali si giustif‌icherebbe il regime di
procedibilità ex off‌icio.
Tale orientamento, dopo alcune oscillazioni di poco
successive, ha ricevuto in tempi più recenti conferma
da parte di questa stessa sezione, la quale ha appunto
ribadito che la recidiva, che inerisce esclusivamente alla
persona del colpevole e non incide sul fatto reato, sulla
sua natura e sulla sua gravità oggettiva, non rientra tra le
circostanze aggravanti che rendono perseguibile d’uff‌icio
il reato di truffa. (sez. II, n. 1876 del 19 novembre 1999 -
dep. 19 febbraio 2000, Aliberto, Rv. 215400).

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