Tribunale Penale Di Macerata Uff. Gip, 10 Settembre 2015

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giur
1/2017 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
contenuto pienamente condannatorio, di cui all’art. 629
c.p.p., dovendosi, peraltro, escludere che il prospettato
conf‌litto tra l’esigenza euristica sottesa alla rimozione
del giudicato proscioglitivo non pienamente liberatorio
e quella, sovente antitetica, della certezza-stabilità dei
rapporti giuridici, nonché la conseguente necessità di bi-
lanciamento tra i principi testé richiamati, possa essere
risolto, o comunque superato, dal Giudice adito, stante
l’evidente componente discrezionale di un simile giudizio,
ontologicamente valoriale.
Si consideri, del resto, che l’adozione di una soluzione
interpretativa, quantomeno coraggiosa, atta a ricondurre,
sic et simpliciter, le sentenze di proscioglimento, pur a
contenuto pregiudizievole, nel novero dei provvedimenti
assoggettabili a revisione presterebbe il f‌ianco a rilievi cri-
tici, dal punto di vista della coerenza e della tenuta com-
plessiva del sistema, del tutto analoghi a quelli evidenziati
dal ricorrente. Ciò si spiega, in particolare, alla luce del
preordinamento funzionale della revisione, qualora ac-
colta, non già al provvedimento di assoluzione, bensì, in
forza dell’ampio richiamo agli artt. 529, 530, 531 operato
dall’art. 631 comma 2 c.p.p., più genericamente al provve-
dimento proscioglitivo. Innanzitutto, nei casi di cui all’art.
630 co. lett. c) c.p.p., dovendosi, come ricordato dallo stes-
so ricorrente, limitare l’operato del Giudice della revisione
alla valutazione in astratto del novum prospettatole al f‌ine
di vagliare l’ammissibilità della richiesta, non potrebbe
escludersi l’ipotesi in cui, solamente in fase rescissoria,
l’organo Giudicante acquisisca piena contezza dell’effetti-
va consistenza delle nuove prove, nel senso di ridimensio-
narne la portata assolutoria, preliminarmente ed astratta-
mente ritenuta, in favore di una più “modesta” rilevanza
ai sensi degli artt. 529 o 531 c.p.p., che pur spiegherebbe
l’ammissibilità della richiesta; in siffatte evenienze, dun-
que, si prospetterebbe lo sconsolante, inedito esito di una
conferma, in fase di revisione, della sentenza di prosciogli-
mento e, nei casi previsti, delle relative statuizioni civile
con evidente pregiudizio al principio costituzionale della
“ragionevole durata” del processo, foriero di deprecabili
rif‌lessi soprattutto per la parte civile.
Sotto altro prof‌ilo, si consideri, inf‌ine, che la sentenza
di non doversi procedere contenente statuizioni civili e,
segnatamente, come nel caso di specie, la condanna “gene-
rica” al risarcimento del danno da quantif‌icarsi in separa-
to giudizio civile, viene da più parti accostata, in dottrina
e giurisprudenza, alla sentenza emessa dal Giudice civile.
Tale orientamento, ancora non del tutto delineatosi e, si
badi, affermatosi rispetto a temi diversi da quello qui in ri-
lievo, ove debitamente adattato e contestualizzato, avreb-
be dovuto far protendere all’individuazione dell’istituto di
cui all’art. 395 comma 1 n. 3) c.p.c. quale unico idoneo,
ancorché non sicuro, ad attagliarsi al caso di specie, come
rappresentato dal ricorrente, richiedendo, ai f‌ini dell’am-
missibilità, uno sforzo interpretativo sicuramente meno
oneroso di quello esatto al Giudice adito richiedendo la
revisione di una sentenza di proscioglimento.
- che la declaratoria di inammissibilità della richiesta
di revisione ex art. 634 c.p.p., è emessa all’esito di un pro-
cedimento “de plano”, non essendo le forme rituali di cui
all’art. 127 c.p.p. esplicitamente previste, né, tantomeno,
richiamate dall’art. 634 c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, 11
dicembre 2007, n. 47016) e non essendo, d’altro canto, ob-
bligatoria la formulazione delle conclusioni da parte del
P.G. (cfr. Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29389).
- che non si ritengono sussistenti i presupposti per
disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende di cui all’art.
634 comma 1 c.p.p.. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP, 10 SETTEMBRE 2015
EST. POTETTI – P.M. X – IMP. U.S. ED ALTRI
Impugnazioni penali in genere y Provvedimenti
impugnabili o inoppugnabili y Provvedimenti ab-
normi y Provvedimento con cui il giudice dichiara la
propria incompetenza y Individuazione y Nel corso
delle indagini preliminari y Impugnabilità y Esclu-
sione.
. Per il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di
impugnazione sancito dall’art. 568, comma 1, c.p.p., e
per il fatto che l’art. 22 c.p.p. non contiene alcuna pre-
visione di impugnabilità dell’ordinanza dichiarativa di
incompetenza pronunciata nel corso delle indagini pre-
liminari, è esclusa l’impugnabilità di tutti i provvedi-
menti dichiarativi di incompetenza, sia funzionale che
per territorio, a prescindere dalla loro forma, sia essa
di sentenza che di ordinanza; e pertanto non è impu-
gnabile (sul punto della competenza) il provvedimento
con il quale il G.i.p., ricevuta una richiesta di misura
cautelare personale, dichiari la propria incompetenza
(al contrario di quanto vale per l’ordinanza che affer-
ma la competenza e dispone la misura cautelare; caso,
quest’ultimo, nel quale in sede di riesame è effettiva-
mente possibile il sindacato sulla competenza del giu-
dice). (c.p.p., art. 22; c.p.p., art. 568) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 27 febbraio 2014,
n. 9729, in questa Rivista 2016, 75 e Cass. pen., sez. I, 20 aprile 2011,
n. 15792, ivi 2012, 563.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Omissis
1) La questione della competenza territoriale.
1.1 Posto che questo G.ip. si è già pronunciato (sia pure
sinteticamente) su posizioni in parte analoghe a proposito
della competenza territoriale nel reato di importazione di
sostanze stupefacenti, e poiché il Tribunale del riesame è
andato in contrario avviso (nei suoi provvedimenti deposi-
tati il 18 agosto 2015, qui trasmessi dalla Procura in sede),
appare opportuno trattare la materia, restando pur sem-
pre nei limiti naturali di un provvedimento giudiziario.
Del resto, anche il P.M. istante si sofferma su questo
tema nella sua richiesta, e ha tenuto a sottoporre a questo

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