Tribunale Penale di Macerata uff. gip/gup, 13 aprile 2016

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.d.s., e non altre. È, per-
tanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di
opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento
prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle sud-
dette apparecchiature in una strada urbana che non abbia
le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorri-
mento”, in base alla def‌inizione recata dal comma 2, lett.
D), del citato art. 2 c.d.s. (Cass. sez. II, sentenza n. 7872
del 6 aprile 2011).
Occorre dunque valutare se il tratto di strada interessa-
to rientri tra quelli in cui la legge consente la rilevazione a
distanza, a prescindere dall’inserimento della stessa nell’e-
lenco prefettizio, il quale potrà sempre essere disapplicato.
L’art. 2 comma 3 lett. D del Codice della Strada deli-
nea le caratteristiche della strada urbana di scorrimen-
to: strada a carreggiate indipendenti o separate da spar-
titraff‌ico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali in-
tersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, en-
trambe con immissioni ed uscite concentrate.
Il ricorrente, come sopra detto, ha puntualmente dedot-
to la circostanza per cui, nel tratto in questione, vi siano due
intersezioni - Corso Antony e Via Plava - prive di semaforo.
Il Comune di Collegno non ha espressamente contesta-
to la circostanza, né in primo grado né nel presente giudi-
zio di appello, essendosi limitata ad affermare che quella
strada era inserita nell’elenco prefettizio. Ciò rende privo
di conseguenze in questo giudizio di appello il fatto che
l’accertamento istruttorio, richiesto con ricorso in primo
grado, non fosse stato ammesso dal Giudice di pace.
La circostanza dedotta dall’appellante deve pertan-
to ritenersi tempestivamente sollevata e non contestata
dalla controparte ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Si deve concludere, quindi, che il tratto stradale inte-
ressato non sia dotato dei requisiti previsti dalla suddetta
normativa, posto che la presenza di intersezioni non re-
golate da semaforo esclude la qualif‌icazione della strada
come strada urbana di scorrimento.
Ne consegue che il provvedimento prefettizio invocato
dal Comune di Collegno sia illegittimo, in quanto la nor-
ma della L. del 2002, art. 4, fa espressamente richiamo, al
suo comma 1, esclusivamente alle “strade di cui all’art. 2,
comma 2, lettere C e D” non prevedendo al riguardo alcu-
na attività interpretativa da parte del Prefetto, al quale in-
vece la stessa norma demanda gli ulteriori accertamenti,
ritenuti rientrati della sua discrezionalità amministrativa,
meglio descritti all’art. 4 citato, comma 2. Sicché il pre-
fetto per adottare il decreto in questione deve effettuare
due operazioni, una vincolata e l’altra discrezionale, con-
sistenti la prima nell’operare una semplice verif‌ica della
sussistenza di tutti i requisiti minimi necessari per clas-
sif‌icare la strada come “strada urbana di scorrimento” ed
una volta compiuta positivamente tale verif‌ica, compiere
la seconda operazione prevista dalla L. del 2002, art. 4,
comma 2, questa si discrezionale, per quanto su indicato.
(Cass. sez. II, sentenza n. 7872 del 6 aprile 2011).
Si deve pertanto procedere alla disapplicazione dell’at-
to amministrativo, con conseguente illegittimità dei ver-
bali di accertamento n. 3112V/2012 e 3230V/2012 e delle
due ordinanze ingiunzione opposte emesse sulla base dei
suddetti verbali.
In conclusione, questo motivo di appello può trovare
accoglimento, con conseguente assorbimento degli ulte-
riori motivi che non verranno qui esaminati.
La sentenza appellata andrà quindi riformata, con
conseguente revoca delle ordinanze ingiunzione opposte.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP/GUP, 13 APRILE 2016
EST. POTETTI – IMP. L.R.
Patente y Guida senza patente y Depenalizzazio-
ne ai sensi del D.L.vo n. 8/2016 y Decreto penale
emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo cit. y
Divenuto irrevocabile solo successivamente a tale
data y Fatto non più previsto dalla legge come rea-
to y Dichiarazione di non doversi procedere contro
l’imputato per il reato a lui ascritto.
. Nell’ipotesi in cui si sia proceduto con richiesta di de-
creto penale per un reato poi depenalizzato ai sensi del
D.L.vo n. 8 del 2016 (nel caso guida senza patente: art.
116, comma 15, C.d.S.) e il conseguente decreto penale
sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo
cit., ma sia divenuto irrevocabile solo successivamente
a tale data di entrata in vigore, il giudice della cogni-
zione che ha emesso il decreto penale deve provvedere
(ai sensi degli artt. 9, comma 3, del D.L.vo 15 gennaio
2016, n. 8, e 129 c.p.p.) a dichiarare non doversi proce-
dere contro l’imputato per il reato a lui ascritto, perché
il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, e a
trasmettere (ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo 15
gennaio 2016, n. 8) gli atti all’autorità amministrativa.
(nuovo c.s., art. 116; c.p.p., art. 29) (1)
(1) Sentenza molto interessante in quanto tratta del recente D.L.vo
15 gennaio 2016, n. 8 che ha trasformato in illeciti amministrativi,
sanzionati pecuniariamente, dei reati puniti con la sola pena della
multa o dell’ammenda. Il testo del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8 è
stato pubblicato in questa Rivista 2016, 175. Con le Circolari 5 feb-
braio 2016, n. 300/A/852/16/109/33/1, ivi 2016, 268, e 21 marzo 2016,
n. 4953, in questo stesso fascicolo, il Ministero dell’Interno ha dettato
le indicazioni operative in materia di depenalizzazione. Per un esau-
stivo approfondimento sul D.L.vo in oggetto, si veda F. BARTOLINI,
Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili, Tribuna
Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza 2016. Utile è, inoltre, la lettura di
P.L. IASCONE e G. MAGNANI, La guida senza patente dopo il De-
creto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, pubblicato in questo stesso
fascicolo; R. BORRI, La depenalizzazione del reato di guida senza
patente previsto dall’art. 116 c.d.s., ivi 2016, 171.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel presente procedimento n. (omissis) Mod. 20 è
stato emesso decreto penale depositato in data 19 dicem-
bre 2015, ma divenuto irrevocabile in data dieci febbraio

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