Tribunale Penale di Macerata uff. gip, 16 settembre 2015

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Il caso è stato riportato all’art. 2047 c.c. perché manife-
sto il difetto di sorveglianza e di vigilanza: nella immedia-
tezza del fatto il padre distava dal f‌iglioletto almeno 20-30
metri, lontananza che non gli permetteva un’attenta vigi-
lanza del bimbo. Il genitore non avrebbe dovuto consentire
la circolazione del f‌iglio sul marciapiede, in bicicletta a
velocità sostenuta e in passaggio ristretto dalla presenza
di macchine in sosta, peraltro irregolare.
NOTE
(1) Cass. 14 marzo 2008 n. 7050, in Giur. it., 2008, 2167.
(2) L. CORSARO, Funzione e ragioni della responsabilità del geni-
tore per il fatto illecito del f‌iglio minore, in Giur. it., 1988, IV, 235.
(3) G. ADILARDI, Codice dei danni da circolazione stradale, Roma,
2013, 49.
(4) F. TOVANI, Doveri genitoriali, potestà e responsabilità civile,
Cesena, 2013, 155.
(5) Cass. 11 agosto 1997 n. 7459, in Giust. civ., 1997, I, 2390.
(6) D. ACHILLE, Il diritto del f‌iglio al mantenimento, all’istruzione
e all’educazione …, in La riforma della f‌iliazione, a cura di C.M. BIAN-
CA, Milano, 2015, 58.
(7) P. CARUSI, Il negozio giuridico notarile, I, Milano, 1994, 155.
(8) G. ALPA, La responsabilità civile - Parte generale, Torino, 2010, 717.
(9) G. GIACALONE, Nota a Cass. 11 agosto 1997 n. 7459, in op. cit., 2393.
(10) P.G. MONATERI, La responsabilità per le attività dei minori e
degli allievi, in Trattato di diritto privato, diretto da M. BESSONE, v. X,
t. II, Torino, 2002, 18.
(11) G. LUDOVICI, Le colpe dei f‌igli minori ricadono sui padri e
sulle madri …, in Dir. fam. pers., 2012, 3, 1042.
(12) ACHILLE, in op. cit., 66.
(13) GIACALONE, in op. cit., 2393.
(14) Cass. 20 ottobre 2005 n. 20322, in Fam. dir., 2006, 2, 135.
(15) M. COCUCCIO, Sulla responsabilità civile dei genitori per il
fatto illecito commesso dal f‌iglio minore, in Giust. civ., 2010, I, 970, ivi
anche la nutrita lista di misure da adottare, prove da esibire, dimostra-
zioni da allegare.
(16) CORSARO, in op. cit., 230.
(17) Cass. 22 aprile 2009 n. 9556, in Giust. civ., 2010, I, 965.
(18) Cass. 6 dicembre 2011 n. 26200, in Rep. Foro it., 2011, v. Respon-
sabilità civile n. 325.
(19) Cass. 22 aprile 2009 n. 9556, in op. cit. 968.
(20) Trib. Matera 17 dicembre 1991, in Inf. prev., 1992, 338.
(21) P. G. MONATERI, La responsabilità per le attività dei minori e
degli allievi, in op. cit., 45.
(22) C. M. BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, 694.
(23) Trib. Milano 15 maggio 2012, in Foro it., 2012, I, 2194.
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP, 16 SETTEMBRE 2015
EST. POTETTTI – IMP. X
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo
y Dolo eventuale y Nel caso di delitto tentato y
Conf‌igurabilità y Esclusione y Sentenza SS.UU. n.
38343/2014 y Rilevanza y Nuovi elementi caratteriz-
zanti del dolo eventuale y Individuazione y Fattispe-
cie in tema di inseguimento da parte della Polizia
di auto rubata, a cui seguiva tentato investimento
degli agenti, sinistro stradale a danno di terzi e col-
luttazione con i poliziotti.
. In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo
eventuale (secondo la sua accezione tradizionale)
non è conf‌igurabile nel caso di delitto tentato, poiché,
quando l’evento voluto non sia comunque realizzato, la
valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente
sulla base dell’effettivo volere dell’autore, ossia della
volontà univocamente orientata alla consumazione del
reato, senza possibilità di utilizzare gradate accettazio-
ni del rischio, consentite soltanto in caso di evento ma-
terialmente verif‌icatosi. Dopo la sentenza delle Sezioni
unite penali, n. 38343 del 2014, ai f‌ini dell’esistenza
del dolo eventuale non è più suff‌iciente l’accettazione
del rischio del verif‌icarsi dell’evento, risultando invece
dirimente un atteggiamento psichico che indichi una
consapevole adesione all’evento stesso per il caso che
esso si verif‌ichi quale conseguenza non direttamente
voluta della propria condotta; un’adesione che consen-
ta di scorgervi un atteggiamento ragionevolmente assi-
milabile alla volontà, sebbene da essa distinto (Nella
fattispecie, relativa ad inseguimento da parte della Po-
lizia di auto rubata, a cui seguiva tentato investimento
degli agenti, sinistro stradale a danno di terzi e collut-
tazione con i poliziotti, il giudice escludeva l’esistenza
anche del dolo eventuale perché, pur ritenendo che vi
fosse stata quell’accettazione del rischio, non ravvisava
elementi per affermare siffatta adesione psichica all’e-
vento). (c.p., art. 43; c.p., n. 56) (1)
(1) Nello stesso senso della prima parte della pronuncia in commen-
to si esprime la giurisprudenza più consolidata. Sul tema si vedano
Cass. pen., sez. I, 2 luglio 2010, n. 25114, in questa Rivista 2011, 850;
Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2007, n. 4495, ivi 2008, 1232 e Cass. pen.,
sez. I, 15 febbraio 2006, n. 5849, ivi 2007, 336, tutte nel senso di esclu-
dere la compatibilità tra dolo eventuale e delitto tentato. La “storica
sentenza” Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, ivi 2015,
600, richiamata nella seconda parte della statuizione in epigrafe, che
ha delineato una netta linea di conf‌ine tra dolo eventuale e colpa co-
sciente, ha puntualmente riscritto i conf‌ini del dolo eventuale, foca-
lizzando l’attenzione sull’atteggiamento interiore dell’agente assimi-
labile ad una adesione all’evento illecito di cui si debba dare sempre
rigorosa dimostrazione al f‌ine di considerare la condotta punibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
1) I fatti in sintesi.
Gli elementi essenziali della vicenda si evincono com-
plessivamente dal verbale di fermo e dall’annotazione suc-
cessiva della P.G. datata 29 dicembre 2014, oltre che dalla
annotazione della Polizia Urbana in atti.
Per la comprensione della dinamica dei fatti, v. anche
la preziosa planimetria redatta dalla Polizia di Stato.
Dunque, alle ore 15.45 del 19 dicembre 2014 giungeva
una telefonata presso la Sala Operativa del Commissariato
di P.S. di Civitanova Marche da parte di un cittadino che
segnalava la presenza di un’autovettura sospetta che era
stata da lui individuata in quella via Caracciolo.

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