Tribunale Penale Di Macerata Uff. Gip, 16 Settembre 2015

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Arch. nuova proc. pen. 1/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI BERGAMO
UFF. GIP, ORD. 6 NOVEMBRE 2015
EST. IACOMINO – IMP. C.D.A.
Reato y Cause di non punibilità y Particolare tenui-
tà del fatto y Richiesta di archiviazione y Casistica y
Reato punito con una pena superiore al limite edit-
tale ex art. 131 bis, comma 1 c.p. y Ammissibilità y
Esclusione y Computo f‌inale della pena y Applica-
zione della circostanza aggravante ad effetto spe-
ciale y Fattispecie in tema di furto in supermercato
di alcune confezioni di adesivo per dentiere.
. È da rigettarsi la richiesta di archiviazione per partico-
lare tenuità del fatto quando il reato per cui si procede
è punito con una pena che supera nel massimo edittale
il limite previsto ex art. 131 bis, comma 1 c.p. per l’ap-
plicazione di detta causa di non punibilità e in aggiunta
nel computo f‌inale debba tenersi conto dell’aumento
di pena determinato dall’applicazione della circostan-
za aggravante ad effetto speciale. (Fattispecie in tema
di furto in supermercato di alcune confezioni di adesivo
per dentiere). (c.p., art. 131 bis; c.p., art. 624; c.p., art.
625; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 411) (1)
(1) In dottrina, sull’argomento, si vedano gli autorevoli commenti
di C. TAORMINA, Archiviazione per particolare tenuità del fatto, in
Riv. pen. 2015, 715; G. AIRÒ, Non punibilità per particolare tenuità
del fatto, in questa Rivista 2015, 409 ed inoltre U. D. MOLINA, Il de-
creto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto , a norma dell’art.
1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Questioni
di diritto processuale e di diritto sostanziale, in Riv. pen., 2016, 1.
In merito al rigetto della richiesta di archiviazione per particolare
tenuità del fatto avanzata al Giudice di Pace si veda Cass. pen., sez.
IV, 3 dicembre 2004, n. 47062, in questa Rivista 2005, 330.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto attiene al furto all’interno del supermerca-
to (omissis) sito in (omissis) via (omissis) di ventinove
confezioni di adesivo per dentiere marca Polident per un
valore complessivo di euro 144.71. Gli autori del reato ve-
nivano identif‌icati nell’odierno indagato e nel minore F.F.
per il quale evidentemente si procede in separata sede.
La merce era prontamente recuperata e restituita all’a-
vente diritto.
Il P.M. ha ritenuto di dover chiedere l’archiviazione sul-
la scorta del fatto che il reato de quo rientra nei limiti di
applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p., ineren-
te la particolare tenuità del fatto.
La persona offesa si è opposta deducendo la carenza
dei presupposti in fatto per reputare tenue l’offensività del
reato de quo.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, e dirimente la circo-
stanza per cui manca il presupposto principale, inerente
il limite di pena, per poter valutare la richiesta di archi-
viazione formulata ai sensi degli artt. 131 bis c.p. e 411
c.p.p., infatti il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. per
il quale si procede, è punito nel massimo con anni sei di
reclusione e la menzionata aggravante, di cui all’art. 625
c.p., e certamente circostanza ad effetto speciale, in quan-
to determina un aumento di pena superiore ad un terzo.
L’art. 131 bis c.p., al comma 4 stabilisce che ai f‌ini
della determinazione della pena detentiva di cui al primo
comma, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezio-
ne di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale e, in quest’ultimo caso, non si tiene conto
dell’eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze
ex art. 69 c.p.
Orbene, tanto premesso, è di palmare evidenza che
dell’aggravante menzionata va tenuto conto nella deter-
minazione della pena che, essendo nel massimo pari a sei
anni di reclusione, supera il limite previsto dal legislatore
nel primo comma dell’art. 131 bis c.p: cinque anni quale
pena detentiva massima perché possa essere operativo
l’istituto della esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto.
Le argomentazioni esposte conducono ad un rigetto
della richiesta di archiviazione.
Il P.M., essendo le indagini complete, dovrà esercitare
l’azione penale mediante formulazione dell’imputazio-
ne entro dieci giorni ai sensi dell’art. 409 comma 5 c.p.p.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MACERATA
UFF. GIP, 16 SETTEMBRE 2015
EST. POTETTI – IMP. I.S.
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e
l’accusa contestata y Fatto diverso y Restituzione
degli atti al P.M. y Da parte del giudice y Facoltà
y Esclusione y Obbligo y Anche in sede di giudizio
abbreviato.
Sentenza penale y Relazione tra la sentenza e
l’accusa contestata y Finalità y Tutela del diritto di
difesa y Violazione y Mera divergenza tra l’accusa

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