Tribunale penale di Macerata sez. Uff. Gup, 17 settembre 2014

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
MERITO
diminuita per il rito seguito a: anni due di reclusione e €.
2.582,00 per multa.
Per effetto della rideterminazione della pena va revo-
cata la pena accessoria della interdizione perpetua dai
pubblici uff‌ici.
Va altresì revocata l’interdizione legale per la durata
della pena ex art. 32 c.p. (Omissis)
tribUNAle PeNAle di mAcerAtA
sez. Uff. gUP, 17 settembre 2014
est. Potetti – imP. X
Pena y Sanzioni sostitutive y Lavoro di pubblica
utilità y Modalità di svolgimento y Modif‌icazione
in via d’urgenza y Ai sensi dell’art. 44 del D.L.vo
n. 274/2000 y Obbligo del giudice di f‌issazione del-
l’udienza ex art. 666 c.p.p y Esclusione y Facoltà per
le parti di richiedere l’instaurazione del contraddi-
torio y Sussistenza.
. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità possono essere modif‌icate in via di urgenza, ai
sensi dell’art. 44, comma secondo, del D.L.vo n. 274 del
2000, senza dover obbligatoriamente f‌issare l’udienza
di prosecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., ma rimet-
tendo a ciascuna delle parti la facoltà di chiedere l’in-
staurazione del procedimento esecutivo e quindi del
pieno contraddittorio fra le parti. (d.l.vo 28 agosto
2000, n. 274, art. 44; c.p.p., art. 666) (1)
(1) Sull’argomento in senso analogo si veda Trib. pen. Massa, sez.
dist. Carrara, 23 agosto 2012, n. 1311, in Arch. giur. circ. 2012, 1035.
svolgimeNto del Processo e motivi dellA decisioNe
Il Giudice
Pronunciando sulla richiesta dell’avv. (omissis), quale
difensore di f‌iducia di X, diretta ad ottenere il mutamen-
to del luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità
nonché la possibilità di svolgere tali lavori per comples-
sive venti ore settimanali, in riferimento alla sentenza
n. (omissis) del Tribunale di Macerata (in composizione
monocratica).
Ritenuto di dover provvedere ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 44 e 54 del D.L.vo n. 274-2000 (trattando-
si di competenza del giudice dell’esecuzione; conf. Cass.,
n. 29227-13), e ritenuta quindi la propria competenza ex
art. 665, comma 4, c.p.p..
Ritenuto di dover provvedere in via di urgenza, con-
siderata la data dell’istanza, e per tutelare le esigenze
rieducative e di recupero del condannato, ed essendo ciò
consentito dall’art. 44, comma secondo, del D.L.vo n. 274
del 2000 (“in caso di assoluta urgenza, le modif‌iche pos-
sono essere adottate con provvedimento provvisorio revo-
cabile nelle fasi successive del procedimento”).
Ritenuta la parziale fondatezza dell’istanza, sulla base
del dictum della Corte costituzionale la quale, con sen-
tenza n. 179 del 5 luglio 2013, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 3 dell’art. 54 cit., nella parte in
cui non prevede che, «Se il condannato lo richiede, il giu-
dice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità
fuori dall’ambito della provincia in cui risiede».
Ritenuto invece, quanto alle ore di lavoro sostitutivo,
che già la sentenza suddetta ammetteva l’imputato ad ef-
fettuare il lavoro de quo anche oltre le sei ore settimanali,
ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.L.vo 274-2000, mentre,
ai sensi del successivo quarto comma, non derogabile dal
giudice, la durata giornaliera della prestazione non può
comunque oltrepassare le otto ore.
Ritenuto che il suddetto comma secondo dell’art. 44
del D.L.vo n. 274 del 2000 sembra richiedere comunque
la possibilità di revocare il presente provvedimento nelle
fasi successive di un procedimento peraltro non meglio
disciplinato.
Ritenuto tuttavia che il contraddittorio connesso con
l’instaurazione di un formale procedimento esecutivo ai
sensi dell’art. 666 c.p.p. rappresenti un diritto delle parti,
ma che tale diritto sia comunque disponibile e rinunciabi-
le, essendo previsto nell’interesse delle parti medesime; e
d’altra parte se il contraddittorio è un diritto rinunciabile
delle parti addirittura nella formazione della prova idonea
all’affermazione di responsabilità penale (art. 111, comma
4, Cost.), a maggior ragione tale contraddittorio si palesa
rinunciabile nel caso di modif‌ica delle modalità esecutive
di una pena sostitutiva.
Del resto, trattandosi di norma procedurale, l’interpre-
tazione va condotta attribuendo rilievo al principio di eco-
nomia dei giudizi (espressione di quello, fondamentale, di
ragionevolezza) (v. C. cost., 379-2007); così come occorre
considerare che il rispetto del diritto fondamentale a una
ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111,
secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della CEDU),
impone al giudice di evitare e impedire forme che siano
di ostacolo a una sollecita def‌inizione dello stesso, tra le
quali rientrano certamente quelle che si traducono in un
inutile dispendio di attività processuali e formalità super-
f‌lue perché non giustif‌icate dalla struttura dialettica del
processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del princi-
pio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa (art.
24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in
condizioni di parità (art. 111, secondo comma, Cost.) dei
soggetti nella cui sfera giuridica l’atto f‌inale è destinato a
esplicare i suoi effetti (v. Cass. civile, n. 13896 -2010).
Ritenuto quindi che il diritto al contraddittorio possa es-
sere assicurato nelle forme di cui al dispositivo. (Omissis)

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