Tribunale penale di Lagonegro ord. 9 ottobre 2014

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Arch. nuova proc. pen. 1/2015
Merito
tribUNAle PeNAle di lAgoNegro
ord. 9 ottobre 2014
est. bloise – imP. X
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Poteri del giudice y Reato di cui all’art.
73 comma 1 e 1 bis lett . a) D.P.R. n. 309/1990 y Ride-
terminazione della pena patteggiata in seguito alla
sentenza Corte Cost. n. 32/14 y Intangibilità del
giudicato recessiva rispetto al diritto fondamenta-
le alla libertà individuale y Effetti y Disapplicazione
del trattamento sanzionatorio dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo y Sostituzione con quello
da considerare vigente.
. In tema di poteri e limiti che il giudice dell’esecuzione
deve seguire nel sostituire il trattamento sanzionatorio
divenuto costituzionalmente illegittimo con quello da
considerarsi vigente, il compito del giudice dell’esecu-
zione è unicamente quello di eliminare la pena deter-
minata sulla base di legge costituzionalmente illegitti-
ma, facendo salva la decisione adottata dal giudice di
merito quanto ad ogni altra valutazione (responsabili-
tà, gravità del fatto, assenza di cause di giustif‌icazione
e di elementi per pronuncia ex art. 129 c.p.p.). Que-
sto principio di carattere generale trova applicazione
anche in caso di sentenza resa sull’accordo delle parti.
(1) Nel senso che il divieto di dare esecuzione ad una sanzione
penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal
Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli
interessi sottesi all’intangibilità del giudicato, v. Cass. pen., sez. un.,
7 maggio 2014, n. 18821, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
Sull’argomento trattato dalla sentenza in epigrafe si vedano, inoltre,
Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2014, n. 25176, ibidem e Cass. pen., sez.
III, 12 giugno 2014, n. 24856, ibidem, secondo cui “la reviviscenza
dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle mo-
dif‌iche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con
modif‌icazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente
dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette
“leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di
talché va annullata con rinvio, anche in relazione al coimputato non
ricorrente, per la rideterminazione della pena la sentenza di con-
danna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i
parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituziona-
le”. Sull’annullamento della sentenza di patteggiamento concordato
in epoca antecedente a modif‌ica normativa incidente in maniera
rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi, v.
Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2014, n. 28164, ibidem.
svolgimeNto del Processo e motivi dellA decisioNe
Con l’istanza in oggetto è stata chiesta la ridetermina-
zione della pena inf‌litta con la sentenza del G.I.P. presso
il Tribunale di Lagonegro del 22 agosto 2012 - che risulta
divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2012 - con la quale,
sull’accordo delle parti, X è stato condannato alla pena
di anni sei di reclusione ed €. 12000,00 di multa, oltre le
spese, per il reato p. e p. dagli artt. 73 commi 1 e 1 bis
lett. a del D.P.R. 309/1990 relativo alla detenzione illecita
di sostanza stupefacente di tipo “hashish”. Il X veniva poi
dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uff‌ici ed in
stato di interdizione legale per la durata della pena.
L’istanza di rideterminazione della pena è stata propo-
sta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto legge 30 dicem-
bre 2005, n. 272, convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1,
A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità è sta-
ta eliminata - con eff‌icacia ex tunc - la disciplina che aveva
introdotto un trattamento più severo per le c.d. “droghe
leggere” (reclusione da sei a venti anni e multa da euro
26.000,00 ad euro 260.000,00), comportandosi in tal modo
la reviviscenza del più mite trattamento sanzionatorio an-
teriore (reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164,00
ad € 77.468,00), da considerarsi vigente anche al momento
della commissione del fatto (23 marzo 2012) come conte-
stato.
Tale decisione deve dirsi di impatto anche sul caso in
esame - in cui la contestazione riguarda la detenzione
di hashish e, dunque, di una “droga leggera”, secondo le
tabelle dell’art. 74 del D.P.R. 309/1990, non potendosi dire
operante alcuna preclusione legata all’intervenuto giudi-
cato, atteso che la conformità a Costituzione della pena -
anche in virtù delle previsioni di cui all’art. 136 Cost. e art.
30, commi 3 e 4 della legge 87/1953, che prevedono che la
norma dichiarata incostituzionale non può avere applica-
zione dal giorno successivo alla pubblicazione della sen-
tenza e che la sentenza penale irrevocabile di condanna
cessa ogni effetto se emanata sulla base di una norma
dichiarata incostituzionale, dovendosi altresì richiamare
il principio generale dell’art. 2 c.p. -, e in particolare di
quella che incide sulla libertà personale, deve essere co-
stantemente garantita, dal momento della sua irrogazione
a quello della sua esecuzione, non potendosi applicare
delle pene che, sebbene conformi a giudicato, risultino
applicate sulla base di una disposizione normativa dichia-
rata costituzionalmente illegittima.

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