Tribunale penale di Lagonegro ord. 9 ottobre 2014

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Rivista penale 12/2014
Merito
tribunAle penAle di lAgonegro
ord. 9 ottobre 2014
est. bloise – imp. X
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Poteri del giudice y Reato di cui all’art.
73 comma 1 e 1 bis lett. a) D.P.R. n. 309/1990 y Ride-
terminazione della pena patteggiata in seguito alla
sentenza Corte Cost. n. 32/14 y Intangibilità del
giudicato recessiva rispetto al diritto fondamentale
della libertà individuale y Effetti y Disapplicazione
del trattamento sanzionatorio dichiarato costitu-
zionalmente illegittimo y Sostituzione della pena
con cornice edittale vigente.
. In tema di poteri e limiti che il Giudice dell’ese-
cuzione deve seguire nel sostituire il trattamento
sanzionatorio divenuto costituzionalmente illegittimo
con quello da considerarsi vigente, il compito del giu-
dice dell’esecuzione è unicamente quello di eliminare
la pena determinata sulla base di legge costituzional-
mente illegittima, facendo salva la decisione adottata
dal giudice di merito quanto ad ogni altra valutazione
(responsabilità, gravità del fatto, assenza di cause di
giustif‌icazione e di elementi per pronuncia ex art. 129
c.p.p.). Questo principio di carattere generale trova ap-
plicazione anche in caso di sentenza resa sull’accordo
delle parti. (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) (1)
(1) Nel senso che il divieto di dare esecuzione ad una sanzione
penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal
Giudice delle leggi è principio di rango sovraordinato rispetto agli
interessi sottesi all’intangibilità del giudicato, v. Cass. pen., sez. un.,
7 maggio 2014, n. 18821, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
Sull’argomento trattato dalla ordinanza in epigrafe si vedano, inoltre,
Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2014, n. 25176, ibidem e Cass. pen., sez.
III, 12 giugno 2014, n. 24856, ibidem, secondo cui “la reviviscenza
dell’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle mo-
dif‌iche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con
modif‌icazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente
dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale
n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette
“leggere” di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di
talché va annullata con rinvio, anche in relazione al coimputato non
ricorrente, per la rideterminazione della pena la sentenza di con-
danna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i
parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituziona-
le”. Sull’annullamento della sentenza di patteggiamento concordato
in epoca antecedente a modif‌ica normativa incidente in maniera
rilevante sui limiti sanzionatori edittali sia minimi sia massimi, v.
Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2014, n. 28164, ibidem.
svolgimento del proCesso e motivi dellA deCisione
Con l’istanza in oggetto è stata chiesta la ridetermina-
zione della pena inf‌litta con la sentenza del G.I.P. presso
il Tribunale di Lagonegro del 22 agosto 2012 - che risulta
divenuta irrevocabile in data 1 ottobre 2012 - con la quale,
sull’accordo delle parti, X è stato condannato alla pena
di anni sei di reclusione ed €. 12000,00 di multa, oltre le
spese, per il reato p. e p. dagli artt. 73 commi 1 e 1 bis
lett. a del D.P.R. 309/1990 relativo alla detenzione illecita
di sostanza stupefacente di tipo “hashish”. Il X veniva poi
dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uff‌ici ed in
stato di interdizione legale per la durata della pena.
L’istanza di rideterminazione della pena è stata propo-
sta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto legge 30 dicem-
bre 2005, n. 272, convertito, con modif‌icazioni, dall’art. 1,
A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità è stata
eliminata - con eff‌icacia ex tunc - la disciplina che aveva in-
trodotto un trattamento più severo per le c.d. “droghe legge-
re” (reclusione da sei a venti anni e multa da euro 26.000,00
ad euro 260.000,00), comportandosi in tal modo la revivi-
scenza del più mite trattamento sanzionatorio anteriore
(reclusione da due a sei anni e multa da € 5.164,00 ad €
77.468,00), da considerarsi vigente anche al momento della
commissione del fatto (23 marzo 2012) come contestato.
Tale decisione deve dirsi di impatto anche sul caso in
esame - in cui la contestazione riguarda la detenzione di ha-
shish e, dunque, di una “droga leggera”, secondo le tabelle
dell’art. 74 del D.P.R. 309/1990, non potendosi dire operante
alcuna preclusione legata all’intervenuto giudicato, atteso
che la conformità a Costituzione della pena - anche in virtù
delle previsioni di cui all’art. 136 Cost. e art. 30, commi 3 e 4
della legge 87/1953, che prevedono che la norma dichiarata
incostituzionale non può avere applicazione dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione della sentenza e che la sentenza
penale irrevocabile di condanna cessa ogni effetto se ema-
nata sulla base di una norma dichiarata incostituzionale,
dovendosi altresì richiamare il principio generale dell’art. 2
c.p. -, e in particolare di quella che incide sulla libertà per-
sonale, deve essere costantemente garantita, dal momento
della sua irrogazione a quello della sua esecuzione, non
potendosi applicare delle pene che, sebbene conformi a
giudicato, risultino applicate sulla base di una disposizione
normativa dichiarata costituzionalmente illegittima.
La Suprema Corte, in merito, ha affermato il principio
per cui il valore del “giudicato”, pure di rilevanza costi-
tuzionale, deve considerarsi recessivo rispetto al diritto

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