Tribunale Penale di Genova sez. II, 9 giugno 2017, n. 2286 (ud. 26 maggio 2017)

Pagine80-80
284
giur
3/2018 Rivista penale
MERITO
agli articoli 44, lettere b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, 181 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, ed altri, connessi,
reati edilizi od offensivi di beni culturali ed ambientali: l’ac-
certamento, a ben vedere, non inerirà mai al “punctum tem-
poris” del “porre la prima pietra”, così consumando il delitto
di cui all’articolo 349 c.p., ma, sempre, all’esaurimento del
momento esecutivo dei diversi reati di cui sopra.
Per le suesposte ragioni, e con riguardo alla concreta
vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte territoriale,
in ossequio al dettato dell’articolo 531, secondo comma,
c.p.p., il momento consumativo del delitto di violazione di
sigilli aggravato dalla qualità di custode giudiziario, con-
testato all’O., deve esser riguardato come coincidente ad
una data successiva e prossima all’accertamento operato
in data 17 febbraio 2010, non a quello operato in data 2
aprile 2011, in quanto non è dato nel modo più assoluto
di individuare il preciso, concreto, momento storico in cui
l’O., violando gli appositi sigilli, riprese la costruzione de-
gli abusivi manufatti edilizi.
Non rinvenendosi agli atti elementi tali da comporta-
re il proscioglimento dell’imputato nel merito con alcu-
na delle formule di cui al primo comma dell’articolo 129
c.p.p.; non constando di periodi di sospensione del termi-
ne prescrizionale ai sensi dell’articolo 159 c.p.: deve emet-
tersi declaratoria di improcedibilità dell’azione penale nei
confronti dell’O. in ordine al reato ascrittogli, estinto per
intervenuta prescrizione alla data del 17 agosto 2017.
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 544 c.p.p., la
concomitanza di un notevole carico di lavoro consiglia di
riservare il termine di giorni quaranta per il deposito della
motivazione della presente sentenza. (Omissis)
I
TRIBUNALE PENALE DI GENOVA
SEZ. II, 9 GIUGNO 2017, N. 2286
(UD. 26 MAGGIO 2017)
EST. ARATA – IMP. EDIFICANTE
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Differenze con il delitto di insolvenza fraudolenta
y Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Conf‌igurabilità del delitto
di truffa.
. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolven-
za fraudolenta perchè nella truffa la frode è attuata
mediante la simulazione di circostanze e di condizioni
non vere, artif‌iciosamente create per indurre altri in
errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è
attuata con la dissimulazione del reale stato di insol-
venza dell’agente. (Nella fattispecie è stato ravvisato
il delitto di truffa nella condotta di chi transita con
l’autovettura attraverso il varco autostradale riservato
ai possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvi-
sto). (c.p., art. 640) (1)
II
TRIBUNALE PENALE DI VELLETRI
13 DICEMBRE 2016, N. 3587
(UD. 24 OTTOBRE 2016)
EST. BASEI – IMP. C.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Conf‌igurabilità del delitto
di truffa.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Identif‌icazione del predet-
to conducente y Identità tra questo ed il proprieta-
rio dell’autoveicolo y Prova logica y Individuazione.
. La condotta sistematica dell’imputato, basata sull’in-
canalamento nelle corsie riservate agli utenti della
strada muniti di tessera magnetica e sull’utilizzo dello
stratagemma consistente nel f‌ingersi munito di tessera
Viacard ma di non poter pagare, costituisce un raggiro
con il quale l’utente trae in inganno la società Auto-
strade ed ottiene un ingiusto prof‌itto con altrui danno
(risparmio del costo del pedaggio). (c.p., art. 640) (2)
. In tema di transito di conducente in corsia riservata ai
possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto,
anche se non risulta in alcuna occasione l’identif‌icazio-
ne del predetto conducente, all’identità tra questo ed
il proprietario dell’autoveicolo si perviene attraverso la
prova logica fondata sull’intestazione al predetto del
mezzo e sulla mancanza di qualunque allegazione in di-
battimento di elementi circa trasferimenti del possesso
ad altri che denotino l’indisponibilità della vettura da
parte del proprietario in occasione. (c.p., art. 640) (3)
(1-3) Si veda Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2013, n. 12983, in Arch.
giur. circ. 2013, 925 e in questa Rivista 2013, 102.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di querela della Società p.a. Autostrade per
l’Italia, Edif‌icante Sabino veniva tratto a giudizio per ri-
spondere di truffa continuata nei confronti della medesi-
ma persona offesa, secondo l’impugnazione formulata dal
pubblico ministero con decreto di citazione 13 settembre
2015, regolarmente notif‌icato.
Prima della dichiarazione di apertura del dibattimen-
to, svoltosi in assenza dell’imputato, detenuto e rinun-
ciante a comparire, si costituiva parte civile la S.p.a. Au-
tostrade, quindi sulle richieste istruttorie, per testimoni e
documenti, venivano escussi a testimonianza il funziona-
rio dell’uff‌icio legale Società Autostrade, Stefano Bottaro,
querelante, e gli uff‌iciali di polizia stradale Pignatelli Cri-
stoforo e Mirucci Mauro; venivano prodotti copia dei tabu-
lati con i transiti del veicolo targato DK116LE attraverso

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT