Tribunale Penale di Genova sez. II, 9 giugno 2017, n. 2286 (ud. 26 maggio 2017)

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giur
3/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
I
TRIBUNALE PENALE DI GENOVA
SEZ. II, 9 GIUGNO 2017, N. 2286
(UD. 26 MAGGIO 2017)
EST. ARATA – IMP. EDIFICANTE
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Differenze con il delitto di insolvenza fraudolenta
y Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Conf‌igurabilità del delitto
di truffa.
. Il delitto di truffa si distingue da quello di insolven-
za fraudolenta perchè nella truffa la frode è attuata
mediante la simulazione di circostanze e di condizioni
non vere, artif‌iciosamente create per indurre altri in
errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è
attuata con la dissimulazione del reale stato di insol-
venza dell’agente. (Nella fattispecie è stato ravvisato il
delitto di truffa nella condotta di chi transita con l’au-
tovettura attraverso il varco autostradale riservato ai
possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto)
(c.p., art. 640) (1)
II
TRIBUNALE PENALE DI VELLETRI
13 DICEMBRE 2016, N. 3587
(UD. 24 OTTOBRE 2016)
EST. BASEI – IMP. C.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Conf‌igurabilità del delitto
di truffa.
Truffa y Elemento oggettivo y Artif‌ici o raggiri y
Transito in corsia Viacard y Mancato pagamento di
pedaggio autostradale y Identif‌icazione del predet-
to conducente y Identità tra questo ed il proprieta-
rio dell’autoveicolo y Prova logica y Individuazione.
. La condotta sistematica dell’imputato, basata sull’in-
canalamento nelle corsie riservate agli utenti della
strada muniti di tessera magnetica e sull’utilizzo dello
stratagemma consistente nel f‌ingersi munito di tessera
Viacard ma di non poter pagare, costituisce un raggiro
con il quale l’utente trae in inganno la società Auto-
strade ed ottiene un ingiusto prof‌itto con altrui danno
(risparmio del costo del pedaggio). (c.p., art. 640) (2)
. In tema di transito di conducente in corsia riservata ai
possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto,
anche se non risulta in alcuna occasione l’identif‌icazio-
ne del predetto conducente, all’identità tra questo ed
il proprietario dell’autoveicolo si perviene attraverso la
prova logica fondata sull’intestazione al predetto del
mezzo e sulla mancanza di qualunque allegazione in di-
battimento di elementi circa trasferimenti del possesso
ad altri che denotino l’indisponibilità della vettura da
parte del proprietario in occasione. (c.p., art. 640) (3)
(1-3) Si veda Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2013, n. 12983, in questa
Rivista 2013, 925.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di querela della Società p.a. Autostrade per
l’Italia, Edif‌icante Sabino veniva tratto a giudizio per ri-
spondere di truffa continuata nei confronti della medesi-
ma persona offesa, secondo l’impugnazione formulata dal
pubblico ministero con decreto di citazione 13 settembre
2015, regolarmente notif‌icato.
Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
svoltosi in assenza dell’imputato, detenuto e rinunciante a
comparire, si costituiva parte civile la S.p.a. Autostrade, quin-
di sulle richieste istruttorie, per testimoni e documenti, veni-
vano escussi a testimonianza il funzionario dell’uff‌icio legale
Società Autostrade, Stefano Bottaro, querelante, e gli uff‌iciali
di polizia stradale Pignatelli Cristoforo e Mirucci Mauro; ve-
nivano prodotti copia dei tabulati con i transiti del veicolo
targato DK116LE attraverso i caselli autostradali e relativi
mancati pagamenti e delle fotograf‌ie del mezzo, già allegate
alla querela, nonché copia della documentazione acquisita
presso il P.R.A., presso la Cattolica Assicurazioni e presso l’A-
genzia pratiche Auto e copia del cartellino d’identità. Quindi,
le parti concludevano come in epigrafe: la parte civile rasse-
gnava anche le conclusioni scritte per il risarcimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Edif‌icante Sabino dev’essere ritenuto re-
sponsabile del fatto continuato ascritto.
La ricostruzione della vicenda ha consentito di verif‌i-
care sia l’elemento oggettivo, sia quello soggettivo delle
truffe reiterate.
Il testimone Bottaro ha ricordato che durante un
controllo presso gli uff‌ici di Firenze veniva segnalato il
transito abituale in autostrada della Fiat Doblò targata
DK116LE, senza pagare il pedaggio.
Erano stati conteggiati 225 transiti tra l’11 maggio 2011
e il 31 agosto 2012, tramite accodamento ad altri veicoli
regolari, quando si era alzata la sbarra nelle piste del ca-
sello riservate a telepass o viacard, chiaramente segnalate
a distinte, e il passaggio era avvenuto sena il valido titolo
elettronico di pagamento. I mancati pagamenti erano stati
sollecitati e il debito è salito con episodi ulteriori rispetto
a quelli contestati, a oltre 14.000 euro.
Alle piste riservate, un sistema automatico rileva la tar-
ga mediante foto del retro del veicolo, depositate in atti. Il
mezzo fotografato, controllato al P.R.A. risultava apparte-
nere a tale Marelli Antonio, nato a Napoli il 24 settembre
1967 residente in via Nuoro, 39 a Milano; a costui risultava
altresì intestata la polizza assicurativa. Ma il teste Pignatel-

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