Tribunale Penale di Frosinone uff. gip, ord. 8 febbraio 2017

Pagine357-358
357
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
MERITO
Inoltre in Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007,
n. 21619. lo stesso Giudice delle Leggi precisa che: “Nel
cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità
(materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da
quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di cre-
dibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) - consiste
anche nella relazione probabilistica concreta tra compor-
tamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato
alla regola della normalità causale) del “più probabile che
non”; esso si distingue dall’immagine diretta all’individua-
zione delle singole conseguenze dannose (f‌inalizzata a de-
limitare, a valle, i conf‌ini della già accertata responsabilità
risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibi-
lità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta
soltanto in una fase successiva ai f‌ini dell’accertamento
dell’elemento soggettivo (colpevolezza)”.
Nel caso poi in cui venga in rilievo una condotta omis-
siva “…non è possibile ricostruire la serie causale sulla
base della almeno iniziale applicazione del principio della
cosiddetta equivalenza condizionale” (“conditio sine qua
non”), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si
ricolleghi all’esistenza in capo al soggetto asseritamente
danneggiante di un obbligo, giuridico o specif‌ico, di tene-
re la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui
si constata la mancanza. La preliminare individuazione
di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprez-
zamento successivo della causalità omissiva, che, com’è
noto, consiste nell’accertare se l’evento sia effettivamente
ricollegabile in tutto od in parte all’omissione, nel senso
che esso non si sarebbe verif‌icato se l’agente avesse posto
in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, an-
che escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto
rendere irrilevante l’omissione), con l’ulteriore avverten-
za che l’evento dannoso dev’essere anche riconducibile
alla tipologia di eventi che l’obbligo specif‌ico o generico di
tenere la condotta omessa intendeva evitare” Cassazione
civile, sez. III 20 settembre 2006, n. 20328.
Trattandosi di un requisito costitutivo dell’illecito, la
prova del nesso causale tra fatto e danno grava sul dan-
neggiato.
Il danneggiato, dunque, deve provare che il danno la-
mentato è stato provocato dal danneggiante o comunque
è derivato da un fatto imputato alla sua sfera giuridica.
Orbene, venendo al merito che qui ci occupa, il sig.
Giammarco Gabrieli deduce di essere sato investito
dall’autovettura Seat Marengo, condotta dalla sig.ra Maria
Addolonta Grande, e di aver riportato la lesione del lega-
mento crociato anteriore destro.
Dalla documentazione - vedi referti medici - prodotti
nel fascicolo di parte attrice non si evince l’esistenza di
un nesso eziologico tra l’evento traumatico avvenuto in
data 10 giugno 2007, per cui è causa, e le lesioni lamen-
tate dall’attore.
In particolare, il referto del pronto soccorso del 10 giu-
gno 2007 e quello successivo del 16 giugno 2007 non fanno
alcuna menzione ad un def‌icit funzionale e/o di sintoma-
tologia algica a carico del ginocchio.
Sul punto il C.t.u., dott. A. Bruno, ha correttamente evi-
denziato che la lesione del legamento crociato anteriore si
verif‌ica a seguito di sollecitazioni di medio-elevata inten-
sità (di cui peraltro non vi è alcuna menzione nel referto
del pronto soccorso), con rapido sviluppo di versamento
articolare, che sarebbe stato certamente rilevato, se non
in pronto soccorso, alla visita successiva del 16 giugno
2007 (dove, invece, si fa menzione solo ad una lieve tume-
fazione). Una discreta quota di versamento articolare, è
stata, invece, riscontrata in data 27 giugno 2007 a seguito
di accertamento RMN, di cui tuttavia non vi è in atti alcu-
na prescrizione medica di detta indagine clinica.
A ciò aggiungasi che nella cartella clinica - allegata in
atti - relativa al ricovero presso la Casa di Cura Villa Fiori-
ta di Perugia si evince che l’evento traumatico a cui viene
fatto risalire la lesione del legamento crociato anteriore
data 1 maggio 2007, ovvero 40 giorni prima l’evento sini-
stroso pcr cui è causa.
Tanto premesso, il Giudicante ritiene di condividere le
conclusioni dell’indagine peritale svolta dal C.t.u. Dott. A.
Bruno.
Egli, infatti, dopo aver esaminato la documentazione
prodotta in atti ha affermato la non compatibilità del nes-
so eziologico in ordine alle modalità dell’evento trauma-
tico, non essendo rispettati i criteri cronologico, modale,
dell’eff‌icienza qualitativa e quantitativa, cronologico e di
esclusione di altre cause.
Per tutte queste ragioni la domanda risarcitoria avan-
zata da Giammarco Gabrieli non può trovare accoglimen-
to, con conseguente condanna dello stesso al pagamento
delle spese di lite. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI FROSINONE
UFF. GIP, ORD. 8 FEBBRAIO 2017
EST. MANCINI – RIC. ASAP
Parte civile y Legittimazione e interesse y Associa-
zione che persegue la sicurezza stradale y Costitu-
zione in processo per omicidio stradale y Ammissi-
bilità.
. È ammissibile la costituzione di parte civile per l’otte-
nimento di pretese risarcitorie di un’associazione che
abbia fra i propri scopi statutari il perseguimento della
sicurezza stradale e l’educazione della cittadinanza ri-
spetto ai temi connessi a tale questione, e che si sia,
peraltro, fatta promotrice dell’approvazione della nor-
ma sull’omicidio stradale, assumendo che proprio que-
sto reato, posto in essere da soggetto sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, abbia prodotto una lesione degli
interessi perseguiti dalla associazione stessa. (c.p.p.,
art. 74; c.p., art. 589 bis) (1)
(1) Si riporta qui di seguito il comunicato stampa Asaps 7 marzo
2017, a f‌irma del Presidente dell’associazione, dott. Giordano Biserni,
e rinvenibile su www.asaps.it:«Chi commette un omicidio stradale
guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lede non solo i fami-
liari della vittima, ma potenzialmente anche gli interessi dell’ASAPS

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT