Tribunale penale di Forlì uff. Gup, 26 marzo 2014

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giur
3/2015 Rivista penale
MERITO
avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, esse
risultino in concreto prive di signif‌icato lesivo.
Ora, a fronte di un canone ermeneutico, in astratto, di
diff‌icile applicazione e suscettibile, in assenza di precisi
parametri di riferimento, di compromettere il principio di
uguaglianza (ove fosse rimesso all’apprezzamento del sin-
golo giudice di individuare la soglia al di sotto della quale
la condotta debba reputarsi non offensiva), il criterio ge-
nerale offerto dalla legge delega costituisce un riferimen-
to certo, idoneo ad orientare l’interpretazione in modo
uniforme, esplicitando la chiara volontà del legislatore
di non considerare le omissioni dei versamenti inferiori a
euro 10.000 annui offensivi di interessi penalisticamente
tutelati, la cui def‌initiva formalizzazione dipende, a que-
sto punto, soltanto dai tempi e dalle modalità di attuazio-
ne della delega da parte del Governo.
Può quindi concludersi che la condotta in esame, che
riguarda l’omissione di un versamento inferiore alla soglia
della depenalizzazione prevista dalla legge delega, possa
e debba, attualmente, considerarsi priva di concreta of-
fensività del bene interesse tutelato dalla norma penale
incriminatrice.
Per le considerazioni che precedono, l’imputato deve
essere assolto dal reato al medesimo ascritto, perché il
fatto non costituisce reato. (Omissis)
TRIbUNALE PENALE DI fORLì
Uff. GUP, 26 MARZO 2014
EST. TRINCI – X
Violenza sessuale y Elemento oggettivo y Abuso
delle condizioni di inferiorità y Condizioni di infe-
riorità y Nozione y Fattispecie in tema di rapporto
medico-paziente.
Violenza sessuale y Elemento oggettivo y Abuso
delle condizioni di inferiorità y Abuso y Nozione y
Fattispecie in tema di violenza sessuale da parte
di medico psicoterapeuta nei confronti di una pa-
ziente.
. In tema di violenza sessuale, la condizione di inferio-
rità psichica richiesta dall’art. 609 bis, comma 2, n. 1,
c.p., si verif‌ica quando il soggetto si trovi in uno stato
individuale, congenito o sopravvenuto, permanente o
transitorio, di incapacità, totale o parziale, di resistere
all’altrui opera di convincimento e di esprimere un va-
lido consenso alla prestazione sessuale. Non è, invece,
necessaria la sussistenza di una vera e propria infermi-
tà mentale, né può ritenersi suff‌iciente la mera condi-
zione di immaturità morale od inferiorità intellettuale
del soggetto. (Nella specie, la condizione di inferiorità
psichica è stata ravvisata nello stato di dipendenza
psicologica connaturale al rapporto medico-paziente).
(c.p., art. 609 bis) (1)
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 609
bis, comma 2, n. 1, c.p., l’abuso della condizione di infe-
riorità della vittima si verif‌ica quando tale condizione
sia strumentalizzata dall’agente per indurla all’atto
sessuale. (Nella fattispecie gli atti sessuali compiuti e
subiti dalla vittima sono stati ottenuti dal medico psi-
coterapeuta presso cui era in cura attraverso una con-
sapevole opera di strumentalizzazione della condizione
psichica della paziente) (c.p., art. 609 bis) (2)
(1) Nel medesimo senso v. Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2006, n.
2215, in questa Rivista 2007, 130, e Cass. pen., sez. III, 3 settembre
2007, n. 33761, ivi 2008, 600, secondo cui il rapporto sessuale con
persone che si trovano in stato di inferiorità f‌isica o psichica è penal-
mente rilevante solo quando è connotato da induzione da parte del
soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto
debole, induzione che si conf‌igura come attività di vera e propria so-
praffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di
aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto
attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle
sue voglie. Fattispecie analoga a quella della sentenza in epigrafe si
rinviene in Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2008, n. 28815, ivi 2009, 767.
(2) Cass. pen., sez. IV, 5 aprile 2007, n. 14141, in questa Rivista 2007,
1287 e Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11541, ivi 2000, 44,
sottolineano come la nuova disciplina In tema di violenza sessuale in
danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o f‌isica a
differenza di quella previgente, dettata dall’abrogato art. 519 c.p. per
il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l’agente
si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o
psichicamente inferiore, in linea con l’intenzione del legislatore di
assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una
sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il pro-
f‌ilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha
inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto
sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità.
L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso
sottile o subdola, l’agente spinge o convince il partner a sottostare ad
atti che diversamente non avrebbe compiuto. L’abuso, a sua volta, si
verif‌ica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate
per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situa-
zione di diff‌icoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per
il soddisfacimento della sessualità altrui. Il giudice deve, pertanto
svolgere un’indagine adeguata per verif‌icare se l’agente abbia avuto
la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del sogget-
to passivo ma anche di abusarne per f‌ini sessuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede nei confronti di (omissis), il quale, prima
della conclusione dell'udienza preliminare, ha ritualmen-
te richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato per i
reati trascritti in epigrafe.
Presente l'imputato, che si è sottoposto ad esame, le
parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusio-
ni sopra riportate.
Dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo proces-
suale, integrata dalle dichiarazioni dell'imputato, emerge
con certezza la responsabilità di quest'ultimo in ordine a
tutti i reati a lui contestati.
Il giorno 25 marzo 2011 (omissis) si reca spontanea-
mente al Soccorso Violenza Sessuale della clinica Man-
giagalli di Milano, avendo trovato in internet il numero
di telefono della predetta struttura mentre cercava un
servizio che la potesse aiutare, in quanto si sentiva come
se il mondo le fosse crollato addosso.

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