Tribunale Penale di Foggia 2 maggio 2018, n. 284 (ud. 2 febbraio 2018)

Pagine49-50
607
Rivista penale 6/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
2 MAGGIO 2018, N. 284
(UD. 2 FEBBRAIO 2018)
EST. TALANI – IMP. S. ED ALTRI
Usura y Usura bancaria sopravvenuta y Elemento
oggettivo y Esorbitanza degli interessi y Accerta-
mento y Conseguenze y Rilevanza y Ai f‌ini civilistici.
. L’usura bancaria sopravvenuta si verif‌ica allorquan-
do, stipulato un f‌inanziamento con tassi di interesse
lecitamente pattuiti, e cioè al di sotto del tasso soglia,
successivamente, in costanza di rapporto bancario, per
effetto della variazione dei tassi di interesse, a causa
dell’andamento del costo della moneta, il tasso pattuito
superi il limite massimo del tasso soglia. Ai f‌ini civilisti-
ci lo sforamento del tasso soglia comporterà l’obbligo di
ricondurre il tasso applicato al livello della soglia stes-
sa. L’usura sopravvenuta ha rilevanza unicamente sul
piano civilistico . (c.p., art. 644) (1)
(1) Sull’applicabilità della clausola di determinazione degli interessi
entro il tasso di soglia si veda Cass. civ.,19 ottobre 2017, n. 24675, in
www.latribunaplus.it , che ha recepito l’orientamento di Cass. civ.,12
aprile 2017, n. 9405, ibidem. In senso difforme statuiva Cass. civ., 25
febbraio 2005, n. 4092, ibidem, che invece riteneva non retroattive le
norme che prevedevano la nullità dei patti contrattuali che f‌issavano la
misura degli interessi o dei tassi in livelli così elevati da raggiungere la
soglia dell’usura e che statuiva, pertanto, in relazione ai contratti con-
clusi prima della entrata in vigore della disciplina ex art. 4 della legge
17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell’art. 117 del D.L.vo 1º settembre
1983, n. 385, e con l’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che la stessa
non inf‌luisse sulla validità delle clausole, ma potesse soltanto implicar-
ne l’ineff‌icacia ex nunc rilevabile solo su eccezione di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di decreto di rinvio a giudizio emesso dal
G.U.P. in data 19 novembre 2015 comparivano innanzi a
questo Collegio S.G., P.C., M.P.M., R.M. e C.T., come sopra
generalizzati, per rispondere del reato ascritto loro.
Si procedeva nell’assenza degli odierni imputati.
All’udienza dell’1 aprile 2016 veniva dichiarato aperto
il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste
probatorie che il Collegio accoglieva in quanto relative a
mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai f‌ini del decidere.
L’istruzione dibattimentale si svolgeva con l’escussione
dei testi, citati dalla Pubblica Accusa e dalla Difesa.
Con il consenso delle parti processuali si acquisiva,
agli atti del fascicolo decisorio, l’esposto-querela presen-
tato nella locale Procura della Repubblica dalla persona
offesa, A.E., in data 29 luglio 2013.
Veniva escusso in dibattimento l’A.E., il quale riferiva
di conoscere gli odierni imputati S.G. e R.M. Con gli stessi
ebbe incontri personali per discutere di questioni bancarie
relative alla sua posizione nei confronti dell’istituto Banca
(omissis) S.p.A., mentre dichiarava di non conoscere gli
altri odierni giudicabili. Egli aveva iniziato nel 2005 il suo
rapporto bancario con detto istituto di credito, nell’ambito
dell’esercizio della sua attività commerciale di gestione di
un esercizio, di articoli sportivi, sito in (omissis), denomi-
nato “(omissis)”.
I conti correnti bancari, intestati all’A.E., erano due, e
cioè quello avente numero (omissis), indicato in rubrica,
e quello n. (omissis).
A causa della divergenza di conclusioni a cui sono
pervenuti il consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott.
Z., e quello della Difesa, dott. M., veniva disposta ed espleta-
ta una perizia contabile-bancaria, svolta dalla dott.ssa S.D.
Le conclusioni a cui perveniva il Perito, nominato dal
Tribunale, sono le seguenti. Unicamente per il conto corren-
te n. (omissis), nell’ambito dell’intero e completo torno di
tempo, oggetto di verif‌ica, dal 10 maggio 2010 al 31 dicem-
bre 2012, il tasso, applicato su detto conto, risulta essere
superiore al tasso soglia unicamente nel IV trimestre 2010,
con TEG al 15,36% rispetto ad un tasso soglia di 13,73%.
Occorre evidenziare che il Supremo Collegio ha preci-
sato che, come prevede il 4° comma dell’art. 644 c.p., ai f‌ini
della determinazione del tasso di interesse usurario, deve
tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle re-
munerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad
esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all’ero-
gazione del credito (cfr. Cass. pen., sez. II, 23 novembre
2011, n. 46669, Pres. Esposito, Est. Chindemi, Rv. 252195).
Trattasi di un caso di cd. usura bancaria sopravvenuta.
Questa si verif‌ica allorquando, stipulato un f‌inanziamen-
to con tassi di interesse lecitamente pattuiti, e cioè al
di sotto del tasso soglia, successivamente, in costanza di
rapporto bancario, per effetto della variazione dei tassi di
interesse, a causa dell’andamento del costo della moneta,
il tasso pattuito superi il limite massimo del tasso soglia.
La fattispecie dell’usura sopravvenuta ha rilevanza
esclusivamente sul piano civilistico e non su quello penali-
stico. Ai f‌ini civilistici lo sforamento del tasso soglia compor-
terà l’obbligo di ricondurre il tasso applicato al livello della
soglia stessa. Il cliente della banca avrà diritto alla restitu-
zione della sola quota di interessi eccedente il tasso soglia.
Ha precisato, infatti, il Supremo Collegio che allorchè
il tasso degli interessi, concordato tra mutuante e mu-
tuatario, superi, nel corso dello svolgimento del rapporto
bancario, la soglia dell’usura come determinata in base

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT