Tribunale Penale di Foggia 15 marzo 2018, n. 534 (ud. 22 febbraio 2018)

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Rivista penale 5/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
15 MARZO 2018, N. 534
(UD. 22 FEBBRAIO 2018)
PRES. ED EST. TALANI – IMP. L.
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Lotta
politica y Diritto di critica y Critica politica y Ele-
menti costitutivi y Conf‌igurabilità.
. Il diritto di critica politica, quale causa di giustif‌ica-
zione ex art. 51 c.p., ricorre solo laddove sussistano la
veridicità della notizia, la sua rilevanza per l’interesse
pubblico e il rispetto del limite della continenza, che
nella "competizione politica" si caratterizza di mag-
giore elasticità in ragione dei toni aspri ed elevati che
contraddistinguono tale ambito. (c.p., art. 51; c.p., art.
595) (1)
(1) Sul rapporto tra diffamazione aggravata e l’uso di una bacheca
"facebook", si veda Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4879, in que-
sta Rivista 2018, 171, con nota di F. PISCONTI, Diffamazione aggra-
vata e facebook: la Cassazione si adegua alla (sua) svolta interpre-
tativa. Nello stesso senso della massima in commento, riconosce la
scriminante della critica politica, Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2009,
n. 41767, ivi 2010, 1176. In tema di diffamazione, si veda la pronuncia
di Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2007, n. 4991, ivi 2007, 511, che ritiene
illegittimo l’esercizio del diritto di critica politica quando si trasformi
un’ attribuzione di opinioni infamanti nei confronti dell’avversario al
quale sono rivolte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dal
Pubblico Ministero in data 1 luglio 2015 compariva innan-
zi a questo Giudice L.G.O., come sopra generalizzato, per
rispondere del reato ascrittogli.
All’udienza del 3 febbraio 2016 veniva dichiarato aper-
to il dibattimento e le parti formulavano le proprie richie-
ste probatorie che il Giudice accoglieva in quanto relative
a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai f‌ini del decidere.
Con il consenso delle parti processuali si acquisiva, agli
atti del fascicolo decisorio, l’atto di querela presentata da
P.G. in data 9 luglio 2014.
In questo la persona offesa, costituitasi parte civile in
questo processo, denunciava il comportamento tenuto dal
L. prima, durante e dopo la campagna elettorale per le
elezioni amministrative del Comune di (omissis). In parti-
colare fra il mese di aprile e maggio 2014, il L. pubblicava
sul proprio prof‌ilo facebook numerosi post e un diario di
bordo, commentario alle elezioni amministrative, offen-
dendo la reputazione della P.O., candidato sindaco del
Comune di (omissis), poiché gli addebitava scorrettezze e
ignoranza, accusandolo inoltre di favoritismi, clientelismo
ed affarismo.
Le frasi riportate in denuncia, così come nel capo di
imputazione, sono idonee ad integrare gli estremi del de-
litto di diffamazione, aggravato dall’utilizzo di un mezzo di
diffusione pubblica, come lo è il social network Facebook.
Se pur vero che, in tema di diffamazione a mezzo stam-
pa, il rispetto della verità assume in riferimento all’eserci-
zio di critica politica un limitato rilievo, poiché la critica,
espressione di una opinione meramente soggettiva, ha per
sua natura carattere congetturale, che non può, per de-
f‌inizione, pretendersi obiettiva ed asettica, è vero anche
che l’esercizio del diritto di critica incontra quale limite
invalicabile quello del rispetto della dignità altrui e non
può trasformarsi in uno strumento lesivo della persona
che, così, verrebbe esposta gratuitamente ad attacchi ed
aggressioni verbali (cfr. ex multis Cass. pen., sez. V, n.
4938/2011).
Il diritto di critica, e nel caso di specie quello di criti-
ca politica, quale causa di giustif‌icazione ex art. 51 c.p.,
ricorre solo laddove vengano a ritrovarsi quegli elementi
sanciti dal c.d. “Sentenza Decalogo” (Cass. civ., sez. I, n.
5259/1984), i quali consistono nella veridicità della noti-
zia, nella sua rilevanza per l’interesse pubblico e nel ri-
spetto del limite della continenza verbale, che, nella “lotta
politica” si caratterizza di maggiore elasticità in ragione
dei toni aspri ed elevati che caratterizzano tale ambito.
Dunque il diritto di critica giustif‌ica l’intromissione nella
sfera privata del destinatario della stessa, fermo restando
che la notizia pubblicata sia vera e che sussista un inte-
resse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il principio della
continenza, invece, comporta la correttezza nella esposi-
zione dei fatti. Infatti, non sussiste l’esimente di cui sopra
qualora il tenore delle espressioni utilizzate ecceda i limiti
della continenza e comportano l’attribuzione solo di carat-
teristiche infamanti in capo al destinatario della notizia
(Cass. pen., sez. V, n. 4991/2007). Così, in tema di diffama-
zione, l’utilizzo, ad esempio, del termine fascista, riferito
ad un avversario politico, costituisce legittimo esercizio
del diritto di critica politica solo laddove utilizzato per
paragonare il suo modo di amministrare la cosa pubblica
ad una ideologia e prassi ritenute pacif‌icamente irrispet-
tose degli oppositori. Ma quando suddetto epiteto venga
utilizzato come argumentum ad homine, allora saranno
integrati gli estremi del reato di cui all’art. 595 c.p. in
quanto lesivo della reputazione altrui (Cass. pen. sez. V, n.
29433/2007). Allo stesso tempo la diffusione, con uno stru-
mento pubblico, della notizia di favoritismi posta in essere
da un amministratore comunale a vantaggio, ad esempio,

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