Tribunale Penale di Foggia 4 gennaio 2017, n. 3667 (ud. 7 ottobre 2016)

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Rivista penale 3/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
4 GENNAIO 2017, N. 3667
(UD. 7 OTTOBRE 2016)
PRES. CIVITA – EST. TALANI – IMP. CARELLA ED ALTRI
Associazione per delinquere y Associazione di
tipo maf‌ioso y Aggravanti y Aggravante speciale di
cui all’art. 7 L. n. 203/1991 y Ambito applicativo.
. L’aggravante speciale di cui all’art. 7 L. n. 203/1991
(di conversione del D.L. 13 maggio 1991, n. 152) si ap-
plica sia alla condotta di colui che, facendo parte di
un’organizzazione criminosa dotata degli elementi co-
stitutivi delineati dall’art. 416 bis c.p., ricorre a metodi
maf‌iosi per la commissione dei singoli reati o agisca al
f‌ine di agevolare l’associazione di tipo maf‌ioso, sia alla
condotta di colui che, pur non essendo organicamente
inserito nel sodalizio di stampo maf‌ioso, evochi la forza
di intimidazione promanante in un certo ambito terri-
toriale dall’associazione di stampo maf‌ioso e sfrutti le
conseguenti condizioni di assoggettamento e di omer-
tà del contesto sociale per la più agevole commissione
degli illeciti. (c.p., art. 416 bis; d.l. 13 maggio 1991, n.
152, art. 7) (1)
(1) Sulla conf‌igurabilità dell’aggravante di cui in massima, si vedano,
nello stesso senso, Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2013, n. 38094, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 11 maggio
2004, n. 22629, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di decreto di rinvio a giudizio emesso dal
G.u.p. presso il Tribunale di Bari in data 27 novembre 2013
comparivano innanzi a questa Sezione penale Carella Lu-
igi, Antoniello Cesare, Cassitti Massimiliano e Carella Mi-
chele, come sopra generalizzati, per rispondere dei reati
loro rispettivamente ascritti.
Si procedeva nella contumacia di Carella Michele.
All’udienza del 28 febbraio 2014 veniva dichiarato aper-
to il dibattimento e le parti formulavano le proprie richie-
ste probatorie che il Collegio accoglieva in quanto relative
a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai f‌ini del decidere.
L’istruzione dibattimentale si svolgeva con l’escussione
dei testi, citati dalla Pubblica Accusa e dalla Difesa.
Veniva escusso il teste-persona offesa Cibelli Giovanni
Domenico, il quale riferiva le ragioni che lo avevano indot-
to a sporgere, in data 5 novembre 2007, denuncia a carico
di Cassitti Massimiliano. Egli narrava di essere stato avvi-
cinato, nel 2005, da Spiritoso Franco, da lui già conosciu-
to, il quale, esercitando su di lui “una pressione più o meno
larvata” (cfr. pagg. 8, righi 14-17, 9, righi 17 ss., del verbale
di udienza dibattimentale del 21 novembre 2014) e sapen-
do che il Cibelli stava lavorando molto e in modo redditi-
zio, nel settore pubblicitario, con la società Promo Service,
gli imponeva di partecipare ai suoi affari, dicendogli: “noi
dobbiamo lavorare insieme” (cfr. pag. 9 verbale di udienza
del 21 novembre 2014, e pagg. 74, righi 5 ss., e 75 del ver-
bale di udienza del 5 dicembre 2014). Pertanto, in ragione
di tali pressioni il Cibelli riferiva di aver dovuto accettare
di rendere Spiritoso Franco partecipe dei suoi affari, pro-
nunciando, durante la sua deposizione, le espressioni: “ho
dovuto fare il socio” (cfr. pag. 9, primi righi, del verbale di
udienza del 21 novembre 2014) e “sostanzialmente io non
potevo di dire di no la prima volta” (cfr. pag. 6, primi righi,
del verbale del 21 novembre 2014). Il Cibelli precisava che
egli, all’inizio del rapporto economico con lo Spiritoso, non
aveva bisogno di soldi (cfr. pag. 8, righi 14 ss., verbale del
21 novembre 2014).
Il Cibelli aggiungeva che le modalità di svolgimento dei
suoi rapporti economici con Spiritoso Franco erano le se-
guenti: quest’ultimo gli consegnava il denaro presso il suo
uff‌icio aziendale pubblicitario ed egli emetteva assegni per
importo equivalente alla somma di denaro ricevuta, im-
porto maggiorato del 5%-6% settimanale e in più l’importo
f‌isso di euro 2.000,00 in contanti (cfr. pagg. 6 verbale del
21 novembre 2014 e 5, 6 e 16 verbale del 5 dicembre 2014).
Egli riceveva dallo Spiritoso il contante il venerdì della
settimana e lo Spiritoso incassava gli assegni il lunedì succes-
sivo (cfr. pag. 7, righi 9 e ss., verbale del 21 novembre 2014).
Il Cibelli riferiva di aver ricevuto “prestiti” siffatti se-
condo tali modalità parecchie volte. Con il denaro che
riceveva dallo Spiritoso egli incrementava il suo giro di
affari (cfr. pag. 8 verbale del 21 novembre 2014).
Dopo alcuni mesi, decorrenti dal settembre - ottobre
2005, in detto rapporto economico, con le stesse modali-
tà, ormai collaudate, già in essere con lo Spiritoso Franco,
subentrava il parente di questi, Cassitti Massimiliano (cfr.
pagg. 6 e 13 verbale del 5 dicembre 2014), che gli veniva
presentato dallo Spiritoso come un suo garzone (cfr. pag.
75 del verbale del 5 dicembre 2014) o galoppino (cfr. pagg.
15 e 16 verbale del 5 dicembre 2014).
Il Cibelli esplicitava, altresì, le ragioni di detto suben-
tro. Infatti, lo Spiritoso Franco nel frattempo era stato
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S. e, quindi, non era opportuno che conti-
nuasse ad incontrare, settimanalmente, il Cibelli. Il Cas-
sitti Massimiliano, invece, avrebbe potuto incontrare il
Cibelli senza suscitare sospetti, poiché nello stabile, in cui
quest’ultimo aveva l’uff‌icio aziendale, sito in Foggia alla

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