Tribunale Penale di Foggia 27 gennaio 2016, n. 313

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Rivista penale 4/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
27 GENNAIO 2016, N. 313
EST. TALANI – IMP. PUZZOLANTE
Carta di credito y Indebito utilizzo y Interesse
tutelato y Individuazione y Momento consumativo
y Utilizzo della carta indebitamente detenuta y Ma-
teriale conseguimento di un prof‌itto y Necessità y
Esclusione.
. Il delitto di indebito utilizzo di carta di credito tute-
la l’interesse pubblico all’utilizzo corretto del sistema
elettronico di pagamento, al f‌ine di evitare fenomeni
riciclativi e a garanzia della fede pubblica. Il bene giu-
ridico tutelato non può non essere, però, anche il patri-
monio del singolo, in quanto l’oggetto materiale della
condotta costituisce una modalità sempre più diffusa
di "portabilità" del denaro.
Considerando che la norma in oggetto è posta a tutela
anche della fede pubblica e dell’integrità complessiva
del sistema bancario interno ne consegue che l’utilizzo
della carta indebitamente detenuta, anche senza il ma-
teriale conseguimento del prof‌itto da parte dell’agente,
integra la fattispecie penale di cui alla norma in parola.
(d.l.vo 21 novembre 2007, n. 231, art. 55) (1)
(1) Nello stesso senso si esprime Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2006, n.
11937, in Arch. giur. circ. 2006, 1061, in tema di utilizzo di tessera
VIACARD. In merito al momento consumativo del delitto in oggetto
si vedano Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2004, n. 46070, in questa
Rivista 2005, 1224 e Cass. pen., sez. V, 8 giugno 1999, n. 7192, ivi 1999,
756. In riferimento alla forma tentata del reato si veda Cass. pen.,
sez. V, 8 giugno 2001, n. 23429, ivi 2002, 377.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto emesso in data 6 maggio 2015 il G.u.p. del
Tribunale di Foggia disponeva il rinvio a giudizio davanti a
questo Giudice di Puzzolante Tobia, come sopra generaliz-
zato, per rispondere del reato ascrittogli.
All’udienza del 4 novembre 2015 veniva dichiarato
aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie
richieste probatorie. Il Tribunale ammetteva, ex articolo
495 c.p.p., i mezzi di prova richiesti. Nella stessa udienza
veniva escusso il teste Lalla Pietro, persona offesa dal rea-
to. Le parti patteggiavano l’acquisizione al fascicolo deci-
sorio del verbale di ricezione di denuncia da parte di Lalla
Pietro, datato 12 agosto 2009.
All’udienza del 27 gennaio 2016 le parti concordavano
l’acquisizione al fascicolo dibattimentale della comunica-
zione notizia di reato del 16 agosto 2009 e l’annotazione di
servizio del 13 agosto 2009. Il P.M. rinunciava all’escussio-
ne del proprio teste Amendolagine Pietro. Le parti conclu-
devano come da verbale.
L’odierno imputato è chiamato a rispondere del delitto
di indebito utilizzo di carte di credito, previsto e punito
dall’articolo 55, comma 9, D.L.vo n. 231/2007, secondo il
quale “chiunque, al f‌ine di trarne prof‌itto per sé o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di
credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’ac-
quisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a
1550 euro”.
L’esame delle risultanze dibattimentali, sia testimo-
niali che documentali, induce questo Giudice a ritenere
provata la responsabilità penale del Puzzolante per il de-
litto d’indebito utilizzo di carte di credito, nella sua forma
consumata.
Alle ore 04.00 circa del 12 agosto 2009 il Lalla riceveva
sulla sua utenza cellulare tre messaggi, inviatigli dalla sua
banca (Unicredit), evidenzianti che erano in atto altret-
tanti tentativi f‌inalizzati al prelievo di denaro contante tra-
mite l’utilizzo della carta di credito n. 5500752020150223,
a lui intestata. L’indebito utilizzo era in corso presso la
f‌iliale della Banca Monte dei Paschi, agenzia di San Gio-
vanni Rotondo. In data 12 agosto 2009, alle ore 10.10, la
persona offesa Lalla si recava presso i CC di San Giovanni
Rotondo, per denunciare l’accaduto ai militari. Lo stesso
informava gli operanti che tre giorni prima aveva smarrito
il proprio borsello, contenente la carta di credito in que-
stione, oltre a vari altri effetti personali, nei pressi delle
scale della propria abitazione e di non averlo più rinve-
nuto (cfr. verbale di ricezione denuncia orale allegato al
verbale ud. 4 novembre 2015).
Il Maresciallo Amendolagine si recava, in data 12 ago-
sto 2009, presso la f‌iliale di cui sopra, al f‌ine di verif‌icare
l’eventuale presenza della carta di credito appartenente
al Lalla all’interno dello sportello erogatore di denaro
contante. La verif‌ica, condotta unitamente al personale
della banca, dava esito positivo, in quanto si rinveniva
proprio la carta di credito appartenente alla persona of-
fesa. Poiché veniva accertata la presenza del sistema di
videosorveglianza in dotazione alla banca, l’Amendolagine
richiedeva esplicitamente la presenza di un tecnico per il
giorno successivo, al f‌ine di poter visionare ed estrapolare
i f‌ilmati registrati. In data 13 agosto 2009 il Carabiniere si
recava nuovamente presso l’istituto di credito e riceveva
in consegna dal personale interno documentazione atte-
stante i tre tentativi di prelievo di denaro contante, avve-
nuti tra le 03.44 e le 04.17 del 12 agosto 2009 (cfr. allegato

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