Tribunale Penale di Foggia uff. monocratico, 2 agosto 2016, n. 2296 (ud. 9 maggio 2016)

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Merito
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
UFF. MONOCRATICO,
2 AGOSTO 2016, N. 2296
(UD. 9 MAGGIO 2016)
EST. TALANI – IMP. DIBISCEGLIA
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Gui-
da senza patente y Reato di cui all’art. 73 D.L.vo n.
159/2011 y Violazione dell’art. 116 C.d.S. y Concorso
di reati y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Il sorvegliato speciale che si pone alla guida di una
vettura senza patente di guida viola una duplice nor-
ma, quella che attiene alla misura di prevenzione che
gli grava e gli impone di vivere onestamente e quella
propria del fatto di essersi posto alla guida di un veicolo
senza esserne legittimato in quanto, essendo sottopo-
sto alla predetta misura, la patente gli è stata revocata.
In tale ipotesi il sorvegliato è punito ai sensi dell’art.
73 del D.L.vo 159/2011, norma da considerarsi specia-
le rispetto all’art. 116 C.d.S. (d.l.vo 6 settembre 2011,
n. 159, art. 75; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 73;
nuovo c.s., art. 116) (1)
(1) Sostanzialmente negli stessi termini si è espressa Cass. pen.,
sez. I, 26 giugno 2013, n. 27828, in questa Rivista 2013, 1121. Cfr.,
per quanto riguarda la def‌inizione dei limiti delle due f‌igure di reato,
Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2014, n. 17728, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48465, in que-
sta Rivista 2014, 420. In dottrina, in merito alla depenalizzazione del
reato di cui all’art. 116 C.d.S., si vedano P.L. IASCONE e G. MAGNANI,
La guida senza patente dopo il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016,
n. 8, ivi 2016, 467 ed inoltre R. BORRI, La depenalizzazione del reato
di guida senza patente previsto dall’art. 116 c.d.s., ivi 2016, 271 e
F. BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie,
Tribuna Dossier, ed. La Tribuna, Piacenza 2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di giudizio direttissimo, instaurato ai sensi
dell’art. 558, 2° comma, c.p.p., compariva innanzi a questo
Giudice Dibisceglia Salvatore, come sopra generalizzato,
per rispondere del reato ascrittogli.
Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il Dibisceglia
vanzava richiesta di def‌inizione del presente procedi-
mento con le forme del giudizio abbreviato. Pertanto, si
procedeva secondo tale rito alternativo e si acquisiva il
fascicolo del Pubblico Ministero.
Le parti concludevano all’udienza del 12 febbraio
2016.
Dall’esame degli atti, ed in particolare del verbale di
arresto, emerge pacif‌ica la penale responsabilità del Dibi-
sceglia Salvatore in ordine al reato ascrittogli.
Infatti, in data 6 novembre 2015, alle ore 15,00, in
Cerignola, l’App. Divenere Modesto, libero dal servizio
ed in abiti civili, notava, in via Fratelli Roselli, l’odierno
imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo
di soggiorno in Cerignola, il quale si trovava alla guida
dell’autovettura Peugeot 207, di colore grigio, targata DR
420 DB, sebbene privo della necessaria patente di guida
poichè revocata con provvedimento della Prefettura di
Foggia emesso in data 7 settembre 2015, in atti, notif‌icato
al predetto il 13 ottobre 2015.
Una pattuglia dei Carabinieri di Cerignola, avvisata di
ciò, si recava presso l’abitazione dell’odierno imputato sita
in via Treviso n. 11, senza riscontrare la presenza di questi
e dell’autoveicolo predetto che guidava.
Alle successive ore 18,30, il Dibisceglia, alla guida del
veicolo in parola, sopraggiungeva in via Treviso, osserva-
to dai Carabinieri operanti, alla vista dei quali l’imputato
abbandonava il veicolo, che guidava, e si rifugiava in un
negozio di autoricambi. Veniva bloccato e tratto in arresto
dai militi.
Ciò posto, la condotta tenuta dall’imputato integra pie-
namente gli estremi del delitto ascrittogli, poiché questi
inosservava la prescrizione di cui al punto 4 del decreto
emesso dall’Uff‌icio di Misure di Prevenzione di questo
Tribunale, datato 9 marzo 2015, e del relativo verbale di
sottoposizione redatto il 13 ottobre 2015, in quanto veniva
trovato alla guida dell’autovettura Peugeot 207, di colore
grigio, targata DR 420 DB, privo della patente di guida per-
ché revocatagli.
Non si può accedere alla tesi difensiva circa la conf‌i-
gurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 73
D.L.vo n. 159/2011. Infatti, come precisato dal Supremo
Collegio, in tema di misure di prevenzione personali, la
condotta di guida senza patente, o con patente revocata,
posta in essere dal soggetto sottoposto a misura di pre-
venzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza
dà luogo non soltanto all’autonomo e speciale reato di cui
all’art. 6 legge n. 575/1965 ma anche al reato di cui all’art.
9, comma secondo, legge n. 1423/1956, che non può rite-
nersi assorbito nel primo (cfr. Cass. pen., sez. I, 5 febbraio
2009, n. 8496, Rv. 243453).
Ed ancora, la condotta del soggetto che, sottoposto
al provvedimento def‌initivo della misura di prevenzio-
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016

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