Tribunale Penale di Fermo uff. gip/gup, 21 gennaio 2016
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giur
Rivista penale 11/2016
MERITO
(5) GUARNERI G., Enciclopedia del Diritto, sub. voce Competenza
Penale, vol. VIII, Giuffrè, Milano, 102.
(6) Così recita l’art. 8, c.p.p.: “1. La competenza per territorio è de-
terminata dal luogo in cui il reato è stato consumato. 2. Se si tratta di
fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il
giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione. 3. Se si tratta
di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto
inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luo-
go in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto.”
(7) Queste le regole suppletive, ex art. 9, c.p.p.: “1. Se la competen-
za non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il
giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’o-
missione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza ap-
partiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del
domicilio dell’imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel
registro previsto dall’articolo 335.”
(8) ZAGREBELSKY, in Commento (CHIAVARIO), I, 109; MACCHIA,
in Commentario (AMODIO – DOMINIONI), I, 49.
(9) TRANCHINA, I soggetti, in Diritto Processuale Penale, I, Giuffrè,
Milano, 2006, 88.
(10) TRANCHINA, cit.
(11) NANNUCCI, Le regole di competenza quali norme strumentali
al principio del giudice naturale, in D. pen. proc., 1995, 564.
(12) v. Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2007, n. 8588.
(13) In tali termini MACCHI, sub art. 9 c.p.p.; in Comm. AMODIO
– DOMINIONI I, 49.
(14) Cfr ZAGREBELSKI in Commentario CHIAVARIO, I, 109; Cass.,
II, n. 1312/1997; Cass., I, n. 40345/2010
(15) Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411.
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
UFF. GIP/GUP, 21 GENNAIO 2016
EST. POTETTI – IMP. X
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrezza
y Accertamento y Modalità y Prelievo ematico com-
piuto nell’ambito di ordinari protocolli di pronto
soccorso y Facoltà di farsi assistere da un difensore
y Obbligo di avviso y Configurabilità y Esclusione.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrezza
y Accertamento y Modalità y Prelievo ematico com-
piuto nell’ambito di ordinari protocolli di pronto
soccorso y Utilizzabilità nei confronti dell’imputato
per l’accertamento del reato y Consenso dell’inte-
ressato y Irrilevanza.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamento y Modalità y Accertamento del
tasso alcoolemico y Prelievo compiuto nell’ambito
di ordinari protocolli di pronto soccorso y Richiesta
da parte della polizia giudiziaria y Accertamento
urgente di cui agli artt. 354 c.p.p. e 114 att. c.p.p. y
Esclusione y Atto di cui all’art. 348, comma 4, c.p.p.
y Sussistenza.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Accertamento y Modalità y Prelievo ematico y
Richiesta della polizia giudiziaria al personale sa-
nitario per fini solo penali y Mancanza di dissen-
so espresso da parte dell’indagato y Significato di
assenso y Accertamento urgente di cui all’art. 354
c.p.p. y Sussistenza y Facoltà di farsi assistere da un
difensore y Obbligo di avviso al conducente y Confi-
gurabilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo
ematico compiuto nell’ambito di ordinari protocolli di
pronto soccorso, al di fuori della emersione di figure di
reato e di attività propedeutiche al loro accertamento,
non rientra negli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicché
non sussiste alcun obbligo di avviso (ex art. 114 att.
c.p.p.) all’indagato della facoltà di farsi assistere da
un difensore di fiducia. (c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art.
114; nuovo c.s., art. 186) (1)
. In tema di guida in stato di ebbrezza, i risultati analiti-
ci già documentati dal personale sanitario e conseguiti
ad un prelievo ematico effettuato per scopi sanitari,
secondo i normali protocolli medici di pronto soccor-
so, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera
pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizza-
bili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del
reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di ele-
menti di prova acquisiti attraverso la documentazione
medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità
processuale, la mancanza del consenso da parte dell’im-
putato (al contrario, il prelievo ematico effettuato, in
assenza di consenso, per fini penali e non necessario a
fini sanitari, sarebbe inutilizzabile, per violazione del
principio costituzionale di inviolabilità della persona).
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 191) (2)
. In tema di guida in stato di ebbrezza in occasione di
incidente stradale, quando la polizia giudiziaria richie-
de al sanitario l’accertamento del tasso alcoolemico su
liquido biologico (sangue) già dal sanitario prelevato a
fini sanitari, si è fuori dall’ambito di cui agli artt. 354
c.p.p. e 114 att. c.p.p., non ricorrendo i motivi di urgen-
za ivi previsti, trattandosi invece della generale facoltà
della polizia giudiziaria di servirsi di ausiliari per atti
che richiedono specifiche competenze tecniche (art.
348, comma 4, c.p.p.). (c.p.p., art. 348; c.p.p., art. 354;
att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186) (3)
. In tema di guida in stato di ebbrezza in occasione
di incidente stradale, quando la polizia giudiziaria ri-
chiede al personale sanitario il prelievo ematico per
fini solo penali, la mancanza di dissenso espresso da
parte dell’indagato equivale ad un atteggiamento po-
sitivo (assenso) dell’interessato rispetto al prelievo,
anche se verbalmente non manifestato; ma in questo
caso il prelievo costituisce accertamento urgente sulla
persona (pur consenziente), ex art. 354 c.p.p., e quindi
deve essere dato avviso al conducente, a pena di nullità
a regime intermedio, della facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia, ex art. 114 att. c.p.p. (c.p.p., art.
354; att. c.p.p., art. 114; nuovo c.s., art. 186) (4)
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