Tribunale Penale di Fermo uff. gip/gup, 7 gennaio 2016

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Rivista penale 3/2016
Merito
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
UFF. GIP/GUP, 7 GENNAIO 2016
EST. POTETTI – IMP. X
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Nozione di ebbrezza y Individuazione y Conse-
guenze.
Circolazione stradale y Guida in stato di ebbrez-
za y Sostituzione della pena inf‌litta con il lavoro di
pubblica utilità y Diritto dell’imputato y Esclusione
y Valutazione da parte del giudice y Sussistenza.
. È erroneo ritenere che il concetto di ebbrezza, vali-
do ai f‌ini dell’art. 186 del C.d.S., abbia un contenuto
naturalistico, e quindi consista nella presenza effettiva
di alcol nel sangue nelle quantità precise previste dal
comma 2 dell’art. 186 cit., perché invece il legislatore
ha adottato un concetto puramente normativo e forma-
le dell’ebbrezza, la quale deriva da una presunzione
assoluta (che rende inutili le contestazioni sulla pre-
cisione dello strumento conforme alla normativa di
settore), fondata sulle misurazioni effettuate tramite
“etilometro”. (nuovo c.s., art. 186) (1)
. Come risulta dall’impiego (nel comma 9 bis dell’art.
186 C.d.S.) della voce verbale “può”, l’applicazione
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non
costituisce oggetto di un diritto dell’imputato, ma è di-
sposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una
valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i
criteri enunciati dall’art. 133 c.p. (così come, del resto,
è espressamente stabilito dall’art. 58 L. n. 689/81), ol-
tre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimen-
to del lavoro. (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 133) (2)
(1) La sentenza in epigrafe concorda con quanto affermato da Cass.
pen., sez. IV, 25 ottobre 2013, n. 43729, in Arch. giur. circ. 2014, 230
secondo cui il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevan-
te ai f‌ini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presun-
zione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria,
considerato che la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ha
natura di reato ostativo rispetto a più gravi delitti contro l’integrità
f‌isica e la vita della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola
nella sua consumazione. Sulla nozione di ebbrezza alcolica, utile è la
consultazione di L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di eb-
brezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
(2) Nel senso che ai f‌ini della sostituzione della pena detentiva o
pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesta
alcuna istanza dell’imputato, essendo suff‌iciente, ex art. 186, comma
nono bis, c.d.s., la sua non opposizione con la conseguenza che, ove
l’imputato abbia manifestato la ‘non opposizione’, la legge non gli im-
pone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del
trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo
che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto
benef‌icio, v. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043, in Arch.
giur. circ. 2015, 950. La sentenza Corte cost. 11 marzo 2013, n. 43,
citata in parte motiva, è stata pubblicata per esteso ivi 2013, 479.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si provvedeva a costituire il rapporto processuale.
Veniva richiesto e disposto il giudizio abbreviato (in-
condizionato, tempestivamente e regolarmente richiesto
con l’opposizione a decreto penale).
All’esito del rito le parti concludevano come segue (in
sintesi):
- il Pubblico Ministero chiede: condannarsi l’imputato
come da decreto penale.
- la Difesa chiede: la riqualif‌icazione del reato sub art.
186, secondo comma, lett. B) del C.d.S., e applicarsi quin-
di il minimo della pena, con conversione di essa nei lavori
di pubblica utilità; in subordine applicarsi il minimo della
pena con conversione della stessa in lavori di pubblica uti-
lità.
1) Il fatto in sintesi.
Alle ore 2.45 circa del giorno 13 giugno 2015, una pattu-
glia del NOR, aliquota radiomobile, della Compagnia cara-
binieri di Fermo, procedeva al controllo di un’autovettura
Fiat Punto, condotta dall’imputato, ma di proprietà di X
Nel corso del controllo, poiché l’imputato evidenziava
sintomi propri dello stato di ebbrezza alcolica (come alito
vinoso, disarmonia dei movimenti, esito positivo al pre-
cursore Alcoblow), con il suo consenso, l’imputato stesso
veniva sottoposto ad accertamento alcolemico mediante
utilizzo dello strumento “etilometro”.
Nelle due verif‌iche, intervallate di oltre cinque minuti,
il tasso alcolemico dell’imputato veniva quantif‌icato, in
entrambe le prove, nella misura di 1,54 g/l.
2) Questione di responsabilità: in generale.
Esiste la piena prova del reato contestato, fornita dagli
esiti del controllo tramite etilometro, come sopra esposto.
Pare ineccepibile, a tale proposito, la tesi secondo la
quale gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 c.
strad. (accertamento con etilometro, esami clinici presso
le strutture sanitarie), effettuati per controllare il tasso di
alcool nel sangue del conducente, vanno qualif‌icati come
atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, ai sensi
dell’art. 354, comma 3, c.p.p. (in tal senso v. Cass., Sez. IV,
8 maggio 2007, in C.E.D. Cass., n. 236933; Sez. IV, 22 aprile
2004, ivi, n. 228958; Sez. VI, 6 maggio 2003, ivi, n. 227420).
Prevede infatti tale disposizione che, se ricorrono i pre-
supposti previsti dal comma 2 precedente (pericolo di al-

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