Tribunale Penale di Fermo sez. gip/gup, 26 novembre 2015

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2/2016 Rivista penale
MERITO
TRIBUNALE PENALE DI FERMO
SEZ. GIP/GUP, 26 NOVEMBRE 2015
EST. POTETTI – IMP. M.G. ED M.A.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Ban-
carotta per distrazione y Prova y Obbligo del fallito
di dimostrare la destinazione dei beni rientranti
nel suo patrimonio y Sussistenza.
Reati fallimentari y Bancarotta fraudolenta y Ban-
carotta per distrazione y Prova y Onere della prova
y A carico del P.M. y Principio generale ex art. 27
Cost. y Applicazione.
. In tema di distrazione fallimentare ed altro (art. 216,
comma 1, n. 1, L.F.), quando sia provato che l’impren-
ditore ha avuto a disposizione determinati beni, ove
egli non abbia saputo rendere conto del loro mancato
reperimento e non abbia saputo giustif‌icarne la desti-
nazione per le effettive necessità dell’impresa, si deve
dedurre (quale indizio concludente e suff‌iciente) che
egli li ha dolosamente distratti (od occultati, ecc…)
posto che il fallito ha l’obbligo giuridico di fornire la
dimostrazione della corretta destinazione data ai beni
già acquisiti al suo patrimonio (obbligo da adempiersi
con indicazioni specif‌iche, e non con generiche affer-
mazioni). (r.d. 16 marzo 1942, n. 267,, art. 216) (1)
. Una volta che l’imputato abbia fornito giustif‌icazioni
e indicazioni non generiche, ma specif‌iche, circa la de-
stinazione dei beni che fanno parte del suo patrimonio
(evitando così il valore indiziario che deriverebbe dalla
sua mancata collaborazione in tal senso), rivive comun-
que l’onere della prova che, per il generale principio di
cui all’art. 27 Cost., incombe pur sempre sul Pubblico
Ministero, il quale quindi ha l’onere di provare la di-
strazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distru-
zione o la dissipazione dei suddetti beni. (r.d. 16 marzo
1942, n. 267,, art. 216) (2)
(1, 2) In senso conforme alla prima massima in commento, si veda,
anche se risalente, Cass. pen., sez. V, 18 agosto 1993, n. 7726, in que-
sta Rivista 1994, 639. Nello stesso senso, con riferimento all’ammi-
nistratore dell’impresa, si vedano Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2014,
n. 11095, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
V, 7 agosto 2014, n. 35093, ibidem. Per utili ragguagli sull’argomento
si veda Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2011, n. 4551, in questa Rivista
2012, 240. Cfr., inoltre, l’ipotesi esaminata da Cass. pen., sez. V, 25
agosto 2006, n. 29431, ivi 2007, 945; in riferimento al secondo assunto
si veda Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2014, n. 19896, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 17 luglio 1989, n. 10433, in
questa Rivista 1990, 329.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si provvedeva a costituire il rapporto processuale.
Veniva richiesto e disposto il giudizio abbreviato.
All’esito del rito le parti concludevano come segue (in
sintesi):
- il Pubblico Ministero chiede: assoluzione per (omis-
sis), ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Condannarsi (omissis)
alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.
- la Difesa chiede: assoluzione piena per (omissis). Per
(omissis) applicarsi il minimo della pena con i benef‌ici di
legge.
1) La provvista accusatoria.
La fonte principale dell’accusa è consistita nelle di-
chiarazioni del curatore fallimentare, contenute nella sua
relazione redatta ex art. 33 L.F. e nelle sue dichiarazioni
rese come persona informata sui fatti.
Questi i dati salienti riferiti dal curatore.
1.1 Quanto ai ruoli societari è risultato che sin dalla co-
stituzione della società la carica di amministratore unico
è stata ricoperta da (omissis).
Ma dal tre maggio duemiladieci è stato chiamato a rico-
prire la suddetta carica il (omissis).
1.2 Il capo A) (bancarotta documentale).
Dalla relazione del curatore si apprende che pratica-
mente dalla f‌ine dell’esercizio duemiladieci la documen-
tazione contabile rinvenuta è alquanto frammentaria
(soltanto alcune fatture di acquisto relative all’anno due-
milaundici) e comunque tale da non permettere di rico-
struire i movimenti economici e f‌inanziari della società
fallita.
L’impresa fallita non ha consegnato alla curatela alcun
documento di natura contabile.
L’amministratore (omissis) ha riferito al curatore che
in data 27 febbraio 2010 è stata presentata una denuncia
presso la stazione dei carabinieri di (omissis) da (omis-
sis) (all’epoca amministratore unico), per segnalare che
tutta la documentazione contabile della (omissis) risulta-
va danneggiata a seguito di un’inf‌iltrazione di acqua avve-
nuta nei locali adibiti ad uff‌icio dalla società medesima, in
(omissis), nel comune di (omissis).
La stessa documentazione danneggiata era stata tra-
sferita presso l’abitazione di (omissis) a (omissis), in Con-
trada (omissis).
La circostanza sarebbe avvalorata da una copia del ver-
bale redatto presso la stazione dei Carabinieri (allegato n.
20, da cui risulta che fu lasciata in caserma copia fotogra-
f‌ica dei danneggiamenti) e confermata dalla Guardia di
Finanza di Ascoli Piceno nel verbale del 25 giugno 2013.
Osserva il Curatore che comunque dalla data in cui
sarebbe avvenuto il danneggiamento (febbraio duemi-
ladieci) alla data in cui la società è fallita, la (omissis)
avrebbe dovuto tenere regolarmente le scritture contabili
e presentare le dichiarazioni f‌iscali obbligatorie.
Tutto ciò non risulta assolutamente essere avvenuto, in
quanto l’amministratore non ha esibito alcun libro o regi-
stro al curatore, che è venuto in possesso di documenta-
zione contabile frammentaria relativa agli esercizi 2010 e
2011 tramite la G.F. di Ascoli Piceno.
In ogni caso questa documentazione, osserva il Cura-
tore, non permette assolutamente la ricostruzione delle
scritture contabili della società fallita, né consente di ela-
borare un bilancio per gli anni 2011, 2012 e 2013.
L’ultima situazione contabile rinvenuta tra la docu-
mentazione consegnata dalla G.d.F. di Ascoli Piceno è
quella relativa all’anno duemiladieci.

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