Tribunale Penale di Chieti 15 aprile 2015, n. 125

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giur
Rivista penale 12/2016
MERITO
servare che, per mera ed assurda ipotesi di ragionamento, a
tutto voler ammettere e concedere, anche a voler ipotizzare
che, di fatto, alla data del sinistro, non essendosi, in con-
creto, ancora completate le procedure per l’adeguamento
ed ammodernamento della barriera e del varco interessa-
ti ai fatti, la società gestore versasse in situazione di colpa
per violazione dell’art. 14, 1° comma C.d.S. e che, di rif‌les-
so, versasse in situazione di colpa anche il Lai in virtù del
mancato esercizio quantomeno di quei poteri sollecitatori,
di attivazione e di impulso degli organi decisionali e dotati
dei poteri di spesa che la giurisprudenza ha enucleato, non
risulterebbe, in ogni caso, dimostrato con certezza il nesso
di causalità tra la condotta omissiva supposta del suddetto
tipo e l’evento mortale: infatti, anche ammettendo che l’en-
te, su sollecitazione ed attivazione del Lai e prima ancora
del completamento dei suddetti lavori di adeguamento ed
ammodernamento, avesse applicato immediatamente al
varco in esame delle barriere apribili e rimuovibili del tipo
di quelle astrattamente ipotizzate dal D.M. n. 223/92 per ov-
viare ad una urgente situazione di pericolosità del tratto,
non vi sarebbe alcuna prova concreta che l’applicazione di
tali nuove barriere, necessariamente meno solide e consi-
stenti proprio perché potenzialmente rimuovibili, avrebbe
evitato sicuramente il volo con ribaltamento o, comunque,
l’invasione, previo abbattimento delle barriere medesime,
dell’opposta carreggiata, e, dunque, conseguenze veri simil-
mente del tutto analoghe, se non peggiori, rispetto a quelle
effettivamente verif‌icatesi; ciò data, appunto e per come
detto, la sicura velocità estremamente elevata che l’auto
della vittima dovette avere avuto nella fattispecie. Inf‌ine,
quanto a possibili ulteriori prof‌ili di colpa generica ascrivi-
bili al Lai nella qualità, quanto meno e sempre in relazione
al supposto mancato esercizio di quei poteri sollecitatori e
di attivazione verso gli organi dotati di poteri decisionali
e di spesa quali enucleati dalla giurisprudenza, si osserva
che, nella specie, possibili segnali verticali di strada sdruc-
ciolevole non avrebbero avuto comunque senso nel tratto
interessato, dato che, come accertato ed evidenziato dal CT
dell’imputato, poiché ai sensi dell’art. 93 del Regolamento
di esecuzione del codice della strada vigente detto segnale
deve essere usato per presegnalare un tratto della carreg-
giata che in particolari condizioni (ad esempio pioggia) può
presentare una superf‌icie sdrucciolevole in misura superio-
re al normale, si ha che, nella fattispecie, il manto strada-
le si presentava in ottimo stato di manutenzione e, d’altra
parte, la geometria del tracciato plano altimetrico e della
carreggiata garantivano il normale allontanamento delle
acque meteoriche; una eventuale situazione di presenza in
quantità eccezionale su strada di acqua piovana per forte
temporale in atto, del resto, non poteva essere preveduta
specif‌icamente per quel tratto di autostrada piuttosto che
per un altro ed avrebbe dovuto essere, se del caso, ovviata
dal soggetto interessato con una condotta di guida (veloci-
tà) adeguata, cosa che non si è verif‌icata nella fattispecie.
Per tutto il complesso di ragioni ed argomentazioni sopra
esposte, dunque, si ritiene di dover confermare l’impugnata
sentenza, con condanna delle parti civili appellanti al paga-
mento delle maggiori spese processuali. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CHIETI
15 APRILE 2015, N. 125
EST. DE NINIS – IMP. CAVALLARO (AVV.TI APPELLA E MARCHIOLO)
Strade y Autostrade y Sinistro verif‌icatosi in cor-
rispondenza di barriera di protezione (guardrail) y
Mancato adeguamento di detta barriera alle dispo-
sizioni normative in materia y D.M. n. 223/1992, re-
lativi aggiornamenti e successivi decreti e circolari
integrativi ed esplicativi y Interpretazione.
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità dell’ente gestore o proprietario della strada y
Mancato adeguamento di barriera di protezione di
tratto autostradale alle disposizioni contenute nel
D.M. n. 223/1992 y Condotta omissiva del direttore
responsabile del tratto autostradale y Nesso di cau-
salità con il sinistro mortale y Esclusione.
. In nessun caso è previsto un termine per l’adegua-
mento delle protezioni-barriere, anche laddove ricor-
rano le ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 223/1992. Il
senso della norma è quello di aff‌idare alla discreziona-
lità tecnica del gestore, che terrà conto anche dei cor-
relati vincoli economici, la scelta di quali “signif‌icativi
tratti” di tronchi autostradali e di quali specif‌ici ponti
e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambien-
te esterno alla strada o per l’utente stradale dovranno
essere sottoposti al completo adeguamento strutturale
delle barriere di protezione. (c.p., art. 589; d.m. 18 feb-
braio 1992, n. 223) (1)
. Qualora un automezzo viaggi con energia cinetica e
velocità tali da non consentire a nessun tipo di bar-
riera di trattenerlo all’interno della sede stradale ed
evitare così la precipitazione da viadotto e la morte del
suo conducente, non sussiste il nesso di causalità tra
le omissioni contestate all’imputato, quale direttore re-
sponsabile del tratto di autostrada in cui si è verif‌icato
il sinistro, per non aver adeguato la barriera di prote-
zione esistente alle disposizioni contenute nel D.M. n.
223/1992 e l’evento. (c.p., art. 40; c.p., art. 589; d.m. 18
febbraio 1992, n. 223) (2)
(1) In senso conforme, v. Trib. pen. Pescara, 1 aprile 2014, n. 707, in
Arch. giur. circ. 2016, n. 427.
(2) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento tracciato da Cass.
pen., sez. IV, 3 agosto 2011, n. 30862, in Arch. giur. circ. 2014, n.
1031, con nota di M. D’AVIRRO, Brevi note in tema di responsabili-
tà dell’ente gestore di un’autostrada per omessa predisposizione di
guard-rail, ed in questa Rivista 2014, 1148.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in cancelleria il 7 luglio 2014 il P.M.
ha richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato sopra gene-
ralizzato per rispondere del delitto di omicidio colposo
descritto nell’imputazione.
Nelle more dell’udienza preliminare, il 10 aprile u.s.
è stata depositata la relazione della consulenza tecnica
redatta dall’ing. Francesca La Torre (professore dell’uni-
versità di Firenze e direttore del CoPeBarr, corso di perfe-

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