Tribunale Penale Di Chieti Sez. Dist. Di Ortona Ord. 8 Novembre 2016, N. 52

Pagine101-103
101
Arch. nuova proc. pen. 2/2018
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
TRIBUNALE PENALE DI CHIETI
SEZ. DIST. DI ORTONA
ORD. 8 NOVEMBRE 2016, N. 52
PRES. ED EST. DE NINIS – IMP. CARPUTO
Reato y Reato continuato y Concorso formale di
reati y Condotte frazionate e distinte y Pluralità di
condanne intervenute per il medesimo reato per-
manente y Potere del Giudice dell’esecuzione y Il-
legittimità dell’art. 671, comma 4, c.p. y Violazione
degli artt. 3 e 24 Cost. y Questione rilevante e non
manifestamente infondata di legittimità costituzio-
nale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, in rela-
zione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 671 c.p.p., nella parte
in cui non prevede, in caso di pluralità di condanne in-
tervenute per il medesimo reato permanente in relazio-
ne a distinte frazioni della condotta, il potere del G.E.
di rideterminare una pena unica, in applicazione degli
artt. 132 e 133 c.p., che tenga conto dell’intero fatto
storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e
di assumere le determinazioni conseguenti in tema di
concessione o revoca della sospensione condizionale,
ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. (c.p., art. 132; c.p., art.
133; c.p., art. 163; c.p., art. 164; c.p.p., art. 671)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Proposizione della questione di legittimità costi-
tuzionale
Ritiene il giudice che sussistano le condizioni previste
dall’art. 23 L. 87/1953 per sollevare ex off‌icio la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 671 c.p.p. di seguito
specif‌icata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
poiché nell’attuale quadro normativo dubita della possi-
bilità di fornire una risposta costituzionalmente corretta
all’istanza al G.E. sopra indicata.
1.1 Il difensore di Carputo Raffaele ha promosso ricorso
al G.E. per chiedere che sia dichiarata l’unicità del reato di
violazione degli obblighi di assistenza familiare (aggravato
dall’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai f‌igli mino-
ri), per il quale il medesimo è stato condannato con le tre
distinte sentenze di questo Tribunale sopra riportate.
L’istanza fonda su un presupposto corretto (l’unicità
del reato permanente per il quale è stata riportata una
pluralità di condanne) e sull’innegabile interesse difen-
sivo ad evitare il cumulo tra le pene irrogate dalle singole
sentenze, per complessivi anni 1 mesi 6 di reclusione e €
600 di multa, che risulta invece esercitato con il provvedi-
mento del Procuratore della Repubblica del 19 luglio 2016
(cfr. annotazione n° 14 del certif‌icato del casellario giudi-
ziale estratto il 4 novembre 2016) ed annotato in calce alle
due sentenze emesse dalla dr.ssa Allieri.
Il difensore conclude pertanto:
– in via principale che, riconosciuta la natura perma-
nente del reato contestato ed oggetto delle tre pronunce
di condanna, il G.E. faccia applicazione degli artt. 649
e 669 c.p.p. e dichiari esecutiva la sola sentenza di con-
danna emessa per prima il 17 maggio 2012;
– in subordine che faccia applicazione della disciplina
del reato continuato ex art. 671 c.p.p. e per l’effetto ride-
termini la pena complessiva da espiare.
È utile incidentalmente rilevare che l’ipotetico acco-
glimento dell’istanza principale determinerebbe, ai sensi
dell’art. 669 comma 1° c.p.p., l’ordine di esecuzione non
della sentenza esecutiva invocata dal difensore (quella
emessa per prima in primo grado) bensì di quella con cui
è stata pronunciata la condanna meno grave: cioè quella
del dr. Di Berardino del 10 aprile 2014, esecutiva il 28 giu-
gno 2016, la quale a parità delle pene detentive è l’unica
che, sia pure erroneamente, non ha applicato alcuna pena
pecuniaria. Non pare sussistere invece il potere di scelta
della sentenza da eseguire da parte dell’interessato, che
l’art. 669 comma 2° conferisce solo “quando le pene irroga-
te sono diverse”: inciso da interpretare nel senso di “pene
eterogenee, in relazione alle quali i successivi commi 3° e
4° dettano norme sussidiarie per il caso di mancata scel-
ta dell’interessato”, non già di “pene di diversa misura o
unilateralmente aggiuntive”, giacché in tali casi opera la
regola sancita dall’art. 669 comma 1° c.p.p. della prevalen-
za della condanna meno grave, che altrimenti sarebbe inu-
tiliter data. Tale è allora anche il caso in esame in cui, alla
medesima pena detentiva della condanna meno grave, la
sentenza indicata dall’interessato aggiunge semplicemen-
te un’ulteriore pena pecuniaria.
1.2 Tanto premesso, pur risultando fondato l’interesse
difensivo ad una pronuncia sull’identità del reato oggetto
delle plurime condanne esecutive, l’accoglimento della do-
manda principale risulta però precluso dalla giurispruden-
za consolidata in tema di divieto di secondo giudizio e di
condanna per il medesimo fatto, che limita l’applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 649 e 669 c.p.p. ai soli casi
di identità del fatto storico oggetto dell’imputazione, che
nel caso in esame non ricorre, come meglio si dirà al § 2.
1.3 Parimenti precluso risulta l’accoglimento della
domanda subordinata di applicazione dell’istituto della
continuazione in executivis, non sussistendo nel caso in

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT