Tribunale Penale di Chieti 15 aprile 2015, n. 125

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
attori e di Marilena Ferrato. Il compenso viene determi-
nato, sulla base dello scaglione “euro 520.001,00 - euro
1.000.000,00” per gli attori ed “euro 52.001,00 - 260.000,00”
per la terza intervenuta. Il difensore attoreo ha chiesto ex
art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese.
L’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile prevede che
le spese possano essere compensate in presenza di gravi
ed eccezionali motivi.
Appare giustif‌icata la compensazione delle spese fra
attori e Marilena Ferrato da un lato e Danilo Scalo e Axa
Assicurazioni S.p.a. dall’altro. Le difese di Assicurazioni
Generali S.p.a. richiedevano secondo una valutazione ex
ante la chiamata in causa delle parti che avrebbero dovuto
rispondere dell’illecito in alternativa rispetto al Fondo di
Garanzia Vittime della Strada.
Appare giustif‌icata anche la compensazione delle spe-
se fra Assicurazioni Generali S.p.a. e Danilo Scalco - Axa
Assicurazioni S.p.a.. Premesso che le posizioni dei due ter-
zi chiamati sono fra loro strettamente connesse (Axa Assi-
curazioni S.p.a. era chiamata a rispondere sul presupposto
di una responsabilità del proprietario del veicolo) Danilo
Scalco ha raccontato circostanze non vere che hanno reso
complessa la ricostruzione del fatto e giustif‌icata la stra-
tegia difensiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
(Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CHIETI
15 APRILE 2015, N. 125
EST. DE NINIS – IMP. CAVALLARO (AVV.TI APPELLA E MARCHIOLO)
Strade y Autostrade y Sinistro verif‌icatosi in cor-
rispondenza di barriera di protezione (guardrail) y
Mancato adeguamento di detta barriera alle dispo-
sizioni normative in materia y D.M. n. 223/1992, re-
lativi aggiornamenti e successivi decreti e circolari
integrativi ed esplicativi y Interpretazione.
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità dell’ente gestore o proprietario della strada y
Mancato adeguamento di barriera di protezione di
tratto autostradale alle disposizioni contenute nel
D.M. n. 223/1992 y Condotta omissiva del direttore
responsabile del tratto autostradale y Nesso di cau-
salità con il sinistro mortale y Esclusione.
. In nessun caso è previsto un termine per l’adegua-
mento delle protezioni-barriere, anche laddove ricor-
rano le ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 223/1992. Il
senso della norma è quello di aff‌idare alla discreziona-
lità tecnica del gestore, che terrà conto anche dei cor-
relati vincoli economici, la scelta di quali “signif‌icativi
tratti” di tronchi autostradali e di quali specif‌ici ponti
e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambien-
te esterno alla strada o per l’utente stradale dovranno
essere sottoposti al completo adeguamento strutturale
delle barriere di protezione. (c.p., art. 589; d.m. 18 feb-
braio 1992, n. 223) (1)
. Qualora un automezzo viaggi con energia cinetica e
velocità tali da non consentire a nessun tipo di bar-
riera di trattenerlo all’interno della sede stradale ed
evitare così la precipitazione da viadotto e la morte del
suo conducente, non sussiste il nesso di causalità tra
le omissioni contestate all’imputato, quale direttore re-
sponsabile del tratto di autostrada in cui si è verif‌icato
il sinistro, per non aver adeguato la barriera di prote-
zione esistente alle disposizioni contenute nel D.M. n.
223/1992 e l’evento. (c.p., art. 40; c.p., art. 589; d.m. 18
febbraio 1992, n. 223) (2)
(1) In senso conforme, v. Trib. pen. Pescara, 1 aprile 2014, n. 707, in
questa Rivista 2016, n. 427.
(2) La sentenza in epigrafe segue l’orientamento tracciato da Cass.
pen., sez. IV , 3 agosto 2011, n. 30862, in questa Rivista 2014, n.
1031, con nota di M. D’AVIRRO, Brevi note in tema di responsabili-
tà dell’ente gestore di un’autostrada per omessa predisposizione di
guard-rail, ed in Riv. pen. 2014, 1148.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in cancelleria il 7 luglio 2014 il P.M.
ha richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato sopra gene-
ralizzato per rispondere del delitto di omicidio colposo
descritto nell’imputazione.
Nelle more dell’udienza preliminare, il 10 aprile u.s.
è stata depositata la relazione della consulenza tecnica
redatta dall’ing. Francesca La Torre (professore dell’uni-
versità di Firenze e direttore del CoPeBarr, corso di perfe-
zionamento in materia di Barriere di Sicurezza Stradali),
C.T.P. dell’imputato.
All’udienza preliminare l’imputato presente ha chiesto
di rendere dichiarazioni spontanee, al termine delle quali
le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Ritiene il giudice che gli elementi acquisiti a carico
dell’imputato non consentono di sostenere l’accusa in giudi-
zio perché il nesso causale tra la condotta omissiva colposa a
lui ascritta e l’evento infausto, costituito dalla precipitazione
dell’autoarticolato dal viadotto “Brusciano” con conseguente
morte del suo conducente, risulta interrotto da una serie di
tre fattori consecutivi – che di seguito si enunciano in sintesi
e sui primi due dei quali si ritornerà in dettaglio nei §§2 e 3,
dopo aver descritto al § 1. la dinamica dell’incidente come
ricostruita dalle consulenze tecniche in atti – ciascuno dei
quali suff‌iciente ad escludere tale nesso o in senso comples-
sivo, determinando l’insussistenza del reato (fattori 1 e 2), o
in relazione allo specif‌ico contributo colposo ascritto all’im-
putato e quindi la sua personale responsabilità (fattore 3).
1. Viene in rilievo innanzitutto l’infondatezza del prof‌ilo
di colpa specif‌ica contestato nell’imputazione, ovvero l’in-
sussistenza di un obbligo di adeguamento delle barriere di
protezione presenti sul viadotto interessato dal sinistro (di
classe H2) ai requisiti previsti dal D.M. n. 223/1992 (che se-
condo l’accusa avrebbero richiesto barriere di classe H4).

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