Tribunale Penale di Catania uff. gip, ord. 25 luglio 2015, n. 7088

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giur
Rivista penale 1/2016
MERITO
Al contrario, può accogliersi la doglianza difensiva
avente ad oggetto la seconda condotta contestata, poten-
dosi effettivamente dubitare che l’imputato, il quale non
partecipava alla gestione della società (pacif‌icamente aff‌i-
data al R.), si fosse reso conto appieno di quanto si fossero
deteriorate le condizioni economiche dell’azienda (presso
la quale egli, comunque, prestava lavoro).
Da tale accusa, quindi, il M. andrà assolto per non ave-
re commesso il fatto.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio (ov-
viamente in relazione al punto 1 dell’imputazione come
qualif‌icato in sentenza), osserva la Corte:
- che, esclusa ovviamente l’aggravante di cui all’art. 219
cpv. n. 1 L.F., la pena può essere determinata in mesi 4 di
reclusione (p.b. mesi 6, ridotta ex art. 62 bis c.p.); misura
questa che appare equa e ben proporzionata alla comples-
siva dimensione, oggettiva e soggettiva, della vicenda per
cui si procede;
- che non sembrano sussistere ragioni ostative all’invo-
cata sostituzione di tale pena detentiva con quella pecu-
niaria corrispondente pari a € 4.560 di multa;
- che, accedendo ad una esplicita richiesta dell’appel-
lante, andrà inf‌ine revocato il benef‌icio della sospensione
condizionale.
Ogni altra statuizione dell’impugnata sentenza deve
essere confermata. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CATANIA
UFF. GIP, ORD. 25 LUGLIO 2015, N. 7088
EST. BERNABÒ DISTEFANO – IMP. D. P. ED ALTRI
Misure cautelari personali y Misure interdittive
y Condizioni di applicabilità y Reato colposo y Fat-
tispecie in tema di colpa medica determinante la
morte di una neonata.
. In relazione al reato di omicidio colposo derivato da
colpa medica devono ritenersi sussistenti i gravi indizi
di colpevolezza tali da giustif‌icare l’applicazione della
misura interdittiva dell’esonero dall’esercizio dell’atti-
vità medica, in sostituzione della custodia cautelare in
carcere, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 47/2015, quando
vengono riscontrati suff‌icienti elementi probatori che
implicano una ragionevole probabilità circa la ricor-
renza del reato ipotizzato e ciò indipendentemente dal
grado di colpa e dalla cooperazione di altre persone nel
reato. (c.p., art. 81; c.p., art. 113; c.p., art. 589; c.p.p.,
art. 273; c.p.p., art. 274; c.p.p., art. 290) (1)
(1) Pronuncia, maturata nel solco della nuova modif‌ica apportata
dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 in materia di misure cautelari personali;
cfr., ratione temporis, Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 1994, n. 1228, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Sull’applicabilità delle misure
cautelari in ambito di responsabilità professionale si veda Cass. pen.,
sez. II, 31 marzo 1994, n. 1554, ibidem. In termini generali, in riferi-
mento alla colpa medica si veda Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2001,
n. 37629, in questa Rivista 2002, 135. Per caso analogo si veda Cass.
pen., sez. IV, 25 febbraio 1985, n. 1924, ivi 1985, 796.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Gravi indizi di colpevolezza
I fatti
Si riportano i fatti in senso orario, dividendoli in tre
segmenti:
1) prima del parto;
2) dopo il parto;
3) trasporto in ambulanza f‌ino all’Ospedale di Ragusa;
1) prima del parto
In tale fase, si riportano le dichiarazioni di E.T., madre
della bambina, riscontrate da B.L., infermiera, e D.P.A.,
padre della bambina, dai f‌ilmati effettuati in sala parto,
nonché dal messaggino inviato dalla B. ad una amica in
ordine all’andamento del parto:
- ore 22,30 ET. sale in sala parto con il marito e l’oste-
trica;
- ore 23,00 l’ostetrica pratica la rottura delle acque; in
tale periodo di tempo “Prima dell’arrivo della Dott.ssa P. l’u-
nico medico che saliva era il Dott. G. per farmi l’anestesia”;
- ore 23,30 arriva la dott.ssa P.; la donna viene posta in
piedi per consentire la dilatazione; il dr. G.“ dava delle dosi
di anestesia”;
- f‌ino alla nascita - ore 1,18 del mattino - il dr. D.P. si
distende per tre volte sulla pancia della E. (“Visto che la
bambina non scendeva il Dott. D.P. si è disteso con la pan-
cia su di me all’altezza del torace sopra il seno. Nel frat-
tempo tirava con forza un lenzuolo attaccato al letto per
spingere più forte. Io mi sono sentita soffocare e ho avuto
una crisi di panico. A quel punto è sceso. Questa manovra
è stata ripetuta altre due volte ma più giù, all’altezza del
diaframma. In questo modo la manovra era più sopporta-
bile (omissis). Dopo la seconda volta che il Dott. D.P. è
salito su di me la Dott.ssa P. ha preso delle forbici e mi
ha tagliato. Era più o meno l’una e si iniziavano a vedere
i capelli della bambina. Sentivo che dicevano che avevo i
tessuti duri come se fossi un’atleta ma io non ho mai fat-
to palestra. Continuavo a spingere. Dopo questo taglio il
Dott. D.P. è salito di nuovo sopra di me e con questa terza
spinta la bambina è nata alle ore 1:18”).
A tal riguardo, si rileva:
- la donna sale in sala parto – allo stato tra le 22,20 e le
22,30 e per circa un’ora vi è solo l’anestesista; ciò è mate-
rialmente incompatibile con un tracciato effettuato tra le
ore 22,06 e le 23,10;
- la dr. P. giunge alle 23,30;
- il dr. G. pratica diverse dosi di anestesia alla donna;
- il dr. D.P. si distende per 3 volte sulla pancia della
partoriente;
- in sala parto non vi è il macchinario per i tracciati (D.
P. pag. 9);
- il padre della bambina realizza un video del parto;
- in sala parto, viene applicato uno strumento di rileva-
zione del battito per 6–7 volte (E. pag. 12);
- alle ore 22,24 la donna è già in sala parto come si rile-
va dal messaggio inviato tramite whatsapp da B.L. ad una
parente con il seguente contenuto: “Siamo in sala parto.
Ancora è sugli 8 cm”;

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