Tribunale Penale Di Brindisi 7 Novembre 2016, N. 2378
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Arch. nuova proc. pen. 5/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI BRINDISI
7 NOVEMBRE 2016, N. 2378
EST. COLOMBO – IMP. C.P.
Tributi e finanze (in materia penale) y Reati
finanziari in genere y Concorso tra sanzioni tribu-
tarie e sanzioni penali y Cumulo tra le sanzioni y
Violazioni del ne bis in idem y Esclusione y Appli-
cazione dell’art. 9 della L. 689/’81 y Fattispecie in
tema di omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi.
. In relazione al tema del cd. doppio binario sanzionato-
rio e della violazione del ne bis in idem, alla luce delle
elaborazioni giurisprudenziali di matrice sovranaziona-
le, non è più sufficiente arrestarsi alla mera qualifica-
zione formale attribuita alla sanzione dalla legge dello
Stato, ma occorre un’attenta valutazione del grado di
severità della sanzione e della natura della violazio-
ne e dell’offesa; inoltre non può sussistere violazione
del ne bis in idem laddove si consideri l’art. 9 della L.
689/1981 criterio generale di regolazione dei rapporti
tra norme sanzionatorie penali ed amministrative sta-
tuendo che le sanzioni tributarie non sono applicabili
all’imputato salvo che non sia definitivamente esclusa
sul piano penale la rilevanza del fatto. (l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 9; c.p.p., art. 649) (1)
(1) L’orientamento della massima de qua è stato oggetto di diverse
pronunce giurisprudenziali. A titolo esemplificativo, nello stesso sen-
so, sulla preclusione della possibilità di dedurre la violazione del ne
bis in idem, nel caso di irrogazione di una sanzione amministrativa
per un fatto già oggetto di sanzione penale, si veda Cass. pen., sez.
III, 11 maggio 2015, n. 19334, in www.latribunaplus.it.In dottrina,
sulla sentenza Taricco, si vedano gli autorevoli contributi di A. BAR-
GI, Il singolare funambolismo interpretativo dei rapporti tra diritto
dell’UE, diritto nazionale e tutela dei diritti fondamentali nella sen-
tenza “Taricco” della Corte di giustizia dell’Unione europea, in questa
Rivista 2016, 327; L. BARTOLI, Il caso Taricco. Scheda riassuntiva, ivi
2016, 1; A. CAMON, La torsione d’un sistema. Riflessioni intorno alla
sentenza Taricco, ivi 2016, 2; O. MAZZA, La prescrizione del reato fra
legalità penale e diritto giurisprudenziale europeo, ivi 2016, 8.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis).
3. Il divieto del ne bis in idem ed il tema del c.d. “doppio
binario” – Passando alla dedotta violazione del divieto di
ne bis in idem, è emerso che, in relazione ai fatti che qui ci
occupano, l’Agenzia delle Entrate elaborava nei confronti
del C. avviso di accertamento n. TVH01A100934/2013 che
veniva debitamente notificato all’imputato.
In detto avviso, non impugnato e divenuto definitivo,
per quel che qui rileva, si determinavano l’Irpef evasa e
quantificata nei suindicati euro 123.899,00 e gli interessi
dovuti (euro 22.278,91).
Risultando, poi, integrato l’illecito amministrativo di
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di
cui all’art. 1, comma 1, D.L.vo n. 471/1997, venivano de-
terminate anche le sanzioni dovute in sede tributaria, pari
ad euro 148.678,00 (dal 120% al 240% dell’imposta evasa),
dovuta per 1/6 del minimo edittale (euro 24.779,80 per la
sola Irpef) per acquiescenza all’avviso di accertamento, ai
sensi dell’art. 15, comma 2 bis, D.L.vo n. 218/1997.
Tale dato merita un approfondimento in relazione al
tema del c.d. doppio binario sanzionatorio e della viola-
zione del divieto di bis in idem alla luce delle elaborazioni
giurisprudenziali di matrice sovranazionale.
È noto infatti che, a seguito della oramai famosa sen-
tenza Grande Stevens e altri c. Italia, la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo (di seguito CEDU), superando la mera
classificazione delle diverse sanzioni operata dall’ordina-
mento degli Stati contraenti, ha riconosciuto la possibilità
di riconoscere i caratteri della sanzione penale ad un ille-
cito qualificato come amministrativo nel diritto interno,
ai fini dell’applicazione del principio affermato dall’art. 4,
prot. 7 della Convenzione (cfr. CEDU Grande Stevens e
altri c. Italia, 4 marzo 2014).
Tale disposizione stabilisce il divieto di perseguire o
condannare penalmente per un reato per il quale è già
stata pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione o
di condanna (ovvero il principio del ne bis in idem, altresì
definito come divieto di double jeopardy).
In sostanza, prescindere dal nome juris, eventualmen-
te conferitole dall’ordinamento interno, deve essere rico-
nosciuta valenza penale ad una sanzione prevista dal dirit-
to nazionale, laddove risultino integrati i c.d. criteri Engel
codificati dalla CEDU (cfr. CEDU Engel c. Paesi Bassi, 8
giugno 1976).
Il primo di detti fa naturalmente riferimento alla clas-
sificazione che l’ordinamento nazionale riconosce alla
sanzione.
Come già sopra indicato, non è sufficiente arrestarsi alla
mera qualificazione formale attribuita dalla legge naziona-
le. La corretta esegesi ed applicazione dell’art. 4 prot. 7 della
Convenzione, infatti, postula la necessità di un’attenta valu-
tazione del grado di severità della sanzione (scandagliando
le finalità della norma sanzionatoria, l’intento repressivo e
la capacità deterrente della stessa) e la natura della viola-
zione o dell’offesa (il che implica la disamina degli interessi
protetti per verificare se essi possano caratterizzarsi come
interessi di determinate categorie od invece generali).
La giurisprudenza europea sull’art. 4, prot. n. 7 impone,
nella sostanza, la – tendenziale – messa al bando del c.d.
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