Tribunale Penale di Bari sez. I, 17 luglio 2018, n. 1972

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3/2019 Rivista penale
MERITO
Ma se le cose stanno così, non resta che rilevare un’in-
trinseca divergenza strutturale tra le due fattispecie delit-
tuose: l’art. 233 L.F., si legge, descrive un’ipotesi di "reato a
concorso necessario" c.d. proprio, "consistendo la condot-
ta punibile nella stipula tra taluno dei creditori ed il fallito
(o chi per esso) di un vantaggio a favore del primo quale
corrispettivo del voto favorevole in sede di concordato o di
delibera del comitato dei creditori".
Al contrario, la fattispecie di reato ex art. 236 "delinea
un reato proprio, che può essere commesso esclusivamen-
te dal creditore e non dal fallito".
E, prosegue la motivazione, nessuna interpretazione
sistematica potrebbe superare l’inequivocabile dato lette-
rale; "ciò comporterebbe una non consentita estensione
dell’area della punibilità [...] a nulla rilevando che ciò si
risolverebbe in una non ragionevole limitazione, sotto il
prof‌ilo del soggetto attivo, dell’operatività della fattispecie
di riferimento, dal momento che ciò consegue ad una pre-
cisa ed inequivoca scelta del legislatore".
Tale scelta, per giunta, non può neppure essere supe-
rata da un intervento additivo da parte della Corte Costi-
tuzionale, "e ciò sia perché in buona sostanza verrebbe nel
caso sollecitata una pronunzia additiva in malam partem,
sia per l’oggettiva diversità delle situazioni prese in esame
dal legislatore (concordato fallimentare nel primo caso,
concordato preventivo nel secondo) che di per sé rende
non irragionevole la diversif‌icazione del trattamento nor-
mativo".
Date tali premesse, la conclusione a cui pervengono i
giudici di appello è scontata: la proposta avanzata dall’im-
prenditore ammesso a concordato preventivo non ha tro-
vato la benché minima adesione da parte della società cre-
ditrice e, quindi, per le ragioni sopra esposte, non può che
essere ricondotta ad un’ipotesi di istigazione non seguita
da adesione e, come tale, non punibile ex art. 115 c.p.
Orbene, ci sentiamo di dover condividere la soluzione
adottata dalla Corte d’appello.
È sicuramente vero che all’interno dell’ordinamento
penale italiano vi sono fattispecie di reato in cui la presen-
za di più comportamenti possa costituire elemento costi-
tutivo dell’illecito stesso.
Tuttavia, non tutti questi illeciti appartengono ai reati
a concorso necessario proprio: sussistono infatti ipotesi di
reato rientranti nella categoria della c.d. plurisoggettività
impropria, ossia fattispecie in cui il comportamento del
concorrente necessario è sicuramente indispensabile per
il perfezionamento della fattispecie di reato, nonostante il
legislatore abbia ritenuto – mediante una scelta di politi-
ca criminale – tali condotte in sé e di per sé non punibili
(senza alcuna pretesa di esaustività, si pensi solo ai delitti
di usura, di omicidio del consenziente etc.) (3).
Ma in queste casi, all’interprete non resta che prendere
atto della scelta del Legislatore, senza che possa esser mai
ammessa qualsivoglia interpretazione estensiva che sfoci
nell’analogia in malam partem.
NOTE
(1) La sentenza di primo grado (Trib. Trento, 29 marzo 2017, n. 249)
è pubblicata in Cass. Pen., f. 1, 2018, pp. 386 ss., con nota di STAMPANO-
NI BASSI, Mercato di voto: considerazioni in merito alla conf‌igurabilità
del tentativo e alla individuazione dei soggetti attivi nel caso di concor-
dato preventivo.
(2) Cfr. AA.VV. (a cura di GUGLIELMUCCI-ROSAPEPE-GABRIEL-
LI), Gli effetti del fallimento, vol. III, 2014, p. 1034.
(3) Per un inquadramento generale sulle problematiche relative ai
reati a concorso necessario, si rinvia a MERENDA, Reati a concorso ne-
cessario, in www.treccani.it, 2017.
TRIBUNALE PENALE DI BARI
SEZ. I, 17 LUGLIO 2018, N. 1972
EST. PERRELLI – IMP. C.
Stampa y Diffamazione commessa col mezzo della
stampa y Diritto di cronaca y Cronaca giudiziaria y
Intervenuta assoluzione dell’imputato y Mancato
esercizio del diritto all’oblio y Successiva ulteriore
divulgazione del fatto a mezzo social network y In-
sussitenza dell’animus diffamandi.
. Difetta di animus diffamandi la condotta dell’imputa-
to che, in mancanza di esercizio del diritto all’oblio da
parte del querelante, si limita a condividere una notizia
vera e già resa pubblica e disponibile sul web da testate
giornalistiche nazionali e siti dalla diffusività inf‌inita-
mente maggiore al suo prof‌ilo facebook. (c.p., art. 595;
d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 7; d.l.vo 30 giugno
2003, n. 196, art. 11)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali non emerge la
penale responsabilità dell’imputato C. in ordine al reato di
diffamazione a mezzo stampa.
Il C., ha, infatti, condiviso sul proprio prof‌ilo facebook
un articolo di stampa, già pubblicato su quotidiani aven-
ti tiratura nazionale (Repubblica e Corriere del giorno,
come risultante dalla stessa stampa allegata alla denuncia
querela, in atti), disponibile sui relativi siti, aventi diffusi-
vità inf‌initamente maggiore al prof‌ilo Facebook dell’impu-
tato (oltre che su (omissis)), e per il quale mai lo stesso
F. aveva inteso esercitare il cd. diritto all’oblio ai sensi del
D.L.vo 196/2003.
È dunque un fatto indiscusso e oggettivamente accer-
tato che il F. fosse stato indagato per i fatti di cui al capo
di imputazione (truffa a danno dei pensionati). Neppure
è contestato che la notizia delle indagini avesse avuto
risonanza mediatica e fosse stata riportata da mezzi di
informazione. La notizia condivisa, inoltre, lungi dal con-
cretare alcuna alterazione della realtà, era vera ed esposta
secondo modalità tali da non concretare alcun attacco alla
reputazione del F.
La notizia, inoltre, veniva narrata attraverso l’uso di
un doveroso e rispettoso – condizionale: “Sembrerebbe
emergere questo dalle indagini avviate dai Carabinieri del

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