Tribunale Penale di Bari uff. gup, ord. 25 settembre 2015

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Rivista penale 11/2016
Merito
I
TRIBUNALE PENALE DI BARI
SEZ. II, 12 APRILE 2016
PRES. GOFFREDO – EST. GOFFREDO – IMP. D.B.
Competenza penale y Competenza per territorio
y Regole per la determinazione della competenza y
Pluralità di imputati con residenza diversa y Appli-
cazione dell’art. 9, comma 2, c.p.p.
. Ai f‌ini della determinazione della competenza terri-
toriale secondo la regola suppletiva, ex art. 9, comma
2, c.p.p., si deve aver riguardo al luogo di residenza, di-
mora, domicilio dell’imputato alla data di commissione
del fatto e non alla data della richiesta di rinvio a giudi-
zio formulata dal P.M. (c.p.p., art. 9)
II
TRIBUNALE PENALE DI BARI
UFF. GUP, ORD. 25 SETTEMBRE 2015
EST. ANGLANA – IMP. D.S.
Competenza penale y Competenza per territorio
y Regole per la determinazione della competenza y
Pluralità di imputati con residenza diversa y Appli-
cazione dell’art. 9, comma 3, c.p.p.
. Ai f‌ini della determinazione della competenza terri-
toriale, nel caso di pluralità di imputati con residenze
diverse, stante la mancanza di univocità del luogo di
collegamento, deve necessariamente applicarsi il resi-
duale criterio ex art. 9, comma 3, c.p.p.. (c.p.p., art. 8;
c.p.p., art. 9)
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che nei confronti di D. S. e D.B. il GUP con de-
creto del 24 settembre 2016 ha disposto il rinvio a giudizio
per il reato indicato nell’imputazione commesso "dal 2004
al 2006 in diverse località del territorio nazionale";
considerato che all’udienza odierna il difensore del’D.
ha eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribu-
nale sulla scorta del fatto che, non avendo il P.M. nel capo
di imputazione indicato alcuna specif‌ica località dello Stato
italiano in cui i reati sarebbero stati commessi e che per-
tanto deve tenersi conto ai f‌ini della individuazione della
competenza per territorio alle regole suppletive di cui
all’art. 9 c.p.p.; che sulla scorta di tali regole, in mancanza
di certezza sul luogo dove è avvenuta l’ultima parte dell’a-
zione, ovvero il luogo di commissione del reato più grave
fra quelli contestati, va quindi individuato il luogo dove ha
residenza, dimora o domicilio l’imputato; ma avuto riguardo
non alla data della richiesta di rinvio a giudizio, bensì alla
data di commissione del fatto che il P.M. indica dall’anno
2004 all’anno 2006; che nel caso di più imputati che abbia-
no diverse residenze nel territorio dello Stato deve aversi
riguardo al luogo ove si trova il P.M. che per primo ha iscrit-
to la notizia di reato, ma che nel caso di specie, tale regola
non può trovare applicazione atteso che dagli atti il solo im-
putato avente residenza nello Stato sin dal 2004 e per tutto
il 2006 è il D., come emerge dal certif‌icato storico allegato
dalla difesa alla memoria depositata in data odierna; che
nemmeno gli atti depositati dal P. M. ovvero dagli atti pro-
dotti all’udienza preliminare, emerge che alcuno degli altri
coimputati alla data di consumazione dei reati, avessero re-
sidenza nello Stato; e che quindi la residenza del D. attrae
la competenza territoriale per tutti i fatti oggetto dell’impu-
tazione, e che costui è stato residente dal 2004 al 2006 nella
Provincia di Brescia onde va dichiarata l’incompetenza di
questo Tribunale in favore del tribunale di Brescia, alla cui
Procura vanno inviati gli atti. (Omissis)
II
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Sciolta la riserva che precede, rilevato che non appare
fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dai difensori degli imputati cui si è associato il P.M., i quali
hanno indicato il Tribunale di Brescia (luogo di residenza
di D’Aguanno Saverio) giudice competente, ovvero il Tri-
bunale di Potenza (nel cui circondario risiede attualmen-
te De Biase Antonio Giuseppe);
invero rilevato che, per condivisibile insegnamento
giurisprudenziale (v. Cass. 17 giugno 2004 conferma Cass.
23 gennaio 1997, Mazza Giust. pen. 98, III, 173, Sissoko ed
altri, Guida al diritto dic. 2004 f. 49,91)
nel caso in cui più siano gli imputati, ciascuno dei quali
residente, domiciliato o dimorante in luogo appartenente
a circondario diverso dagli altri, stante la mancanza di
univocità del dato di collegamento, deve necessariamente
applicarsi l’ulteriore residuale criterio previsto dal comma

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