Tribunale Penale Di Bari Uff. Gip., Ord. 21 Dicembre 2016, N. 11378

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Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Merito
TRIBUNALE PENALE DI BARI
UFF. GIP., ORD. 21 DICEMBRE 2016, N. 11378
EST. ABBATTISTA – P.M. X – IMP. N.P.A. ED ALTRI
Misure cautelari personali y Procedimento appli-
cativo y Ordinanza del giudice y Attività valutativa y
Principio dell’autonoma valutazione y Di cui alla L.
47 del 2015 y Interpretazione y Divieto di motivazio-
ne per relationem y Esclusione.
. In tema di misure cautelari personali, l’attività valu-
tativa del giudice, di situazioni processuali percepite
nella loro oggettività, pur conformandosi al principio
dell’autonoma valutazione, di cui alla L. n. 47 del 2015,
non comporta un divieto di motivazione per relationem
agli atti del pubblico ministero, quando dal contenuto
complessivo del provvedimento emerga una conoscen-
za degli atti del procedimento e una rielaborazione cri-
tica degli elementi probatori e della loro eff‌icacia di-
mostrativa. (c.p.p., art. 285; c.p.p., art. 292; l. 16 aprile
2015, n. 47) (1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
L’ “autonoma valutazione” del giudice: i parametri della
giurisprudenza di legittimità.
A questo punto si impone una precisazione prelimina-
re, in ordine alla tecnica di redazione della presente ordi-
nanza seguita dal giudicante, alla luce dell’innovazione,
introdotta ad opera dell’art. 8, comma 1, L. n. 47/2015,
che, incidendo sul tessuto normativo dell’art. 292, comma
2, lett. c) c.p.p., impone oggi al giudice di procedere alla
“autonoma valutazione” delle specif‌iche esigenze caute-
lari e degli indizi che giustif‌icano, in concreto, la misura
disposta.
Nella ricostruzione della piattaforma indiziaria, fonda-
ta in parte sulle emergenze delle intercettazioni telefoni-
che ed ambientali, in parte sulle dichiarazioni dei colla-
boratori di giustizia ed in parte su elementi di carattere
logico-deduttivo, si ripercorreranno criticamente i dati
posti dal P.M. a fondamento della richiesta cautelare, pre-
cisandosi sin d’ora, al riguardo, che, per consolidato orien-
tamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito
dell’autonoma valutazione, da parte del giudice della cau-
tela, delle specif‌iche esigenze cautelari e dei gravi indizi
che giustif‌icano in concreto la misura disposta, così come
introdotto nel testo dell’art. 292 c.p.p. ad opera dell’art. 8,
comma 1, L. n. 47/2015, va interpretato in senso sostan-
ziale e non meramente formalistico: a prescindere dai casi
in cui la cd. motivazione “per incorporazione” riproduca
refusi, stilemi o improprietà terminologiche proprie della
richiesta del P.M. (ad esempio, “ad avviso di questo P.M.”),
che indiziano un controllo superf‌iciale da parte dell’orga-
no giudicante ed una valutazione non suff‌icientemente
“meditata” o comunque autonoma, la decisione cautelare
che richiami, in maniera più o meno estesa, la richiesta del
P.M., condividendo, altresì, le valutazioni in esse eventual-
mente proposte, deve ritenersi frutto di autonoma valuta-
zione in quanto assunta da un diverso organo giudiziario,
sulla base della conoscenza degli atti del procedimento e
della formulazione di un giudizio autonomo, giacché l’al-
ternativa sarebbe o una inammissibile (in quanto irrile-
vante per il diritto) pretesa di “autonomia stilistica”, che
si risolverebbe in una mera, e solo dispendiosa, parafrasi
del testo altrui, magari pienamente ed autonomamente
condiviso, ovvero nella altrettanto inammissibile prete-
sa di una valutazione necessariamente diversa rispetto
a quella proposta dal P.M., che costringerebbe il giudice
ad uno sforzo argomentativo in grado di formulare una va-
lutazione conforme, ma diversa, ovvero a formulare una
valutazione difforme, con il solo proposito di dimostrare
autonomia decisionale.
È evidente che una lettura ragionevole, ed epistemolo-
gicamente corretta, della nuova formulazione della norma
impone di ritenere che valutazione autonoma non vuol dire
valutazione diversa o difforme. Pertanto, l’autonoma valu-
tazione è compatibile con la tecnica della redazione “per
incorporazione” allorquando dal contenuto complessivo
del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del
procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica
o un vaglio degli elementi sottoposti all’esame giurisdizio-
nale, eventualmente anche sotto il prof‌ilo della graduazio-
ne delle misure o del rigetto parziale di alcune richieste e,
allorquando il provvedimento contenga prevalentemente,
come sovente si registra, una esposizione delle fonti di pro-
va, la cui valutazione è rimessa all’eff‌icacia cd. “autoevi-
dente”, il controllo giurisdizionale del giudice della cautela
deve consistere in una argomentata, per quanto succin-
ta, valutazione in ordine alla connessione degli elementi
probatori ed alla loro eff‌icacia dimostrativa (in termini
Cass, sez. III, n. 33051/2016; cfr., altresì, Cass., sez. I, n.
5787/2016; Cass., sez. VI, n. 45934/2015). (Omissis)

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