Tribunale Penale Di Asti Ord. Di Rinvio 10 Novembre 2015, N. 22

Pagine469-472
469
Arch. nuova proc. pen. 5/2016
Ordinanze di rinvio
alla Corte costutizionale
TRIBUNALE PENALE DI ASTI
ORD. DI RINVIO 10 NOVEMBRE 2015, N. 22
EST. CORATO – IMP. B.T.
Notif‌icazioni in materia penale y A persona di-
versa dall’imputato y Difensore y Elezione di domi-
cilio presso il difensore d’uff‌icio y Mancata previ-
sione della notif‌ica personale all’imputato dell’atto
introduttivo del giudizio penale y Presunzione di
conoscenza ex art. 420 bis, comma 2, c.p.p. y Que-
stione non manifestamente infondata di legittimità
costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p.
. La possibilità che il procedimento prosegua anche in
assenza dell’imputato è subordinata ad un’effettiva co-
noscenza del processo in corso e ad una consapevole
rinuncia a parteciparvi da parte dell’imputato.
L’elezione di domicilio presso il difensore d’uff‌icio non
consente di presumere una siffatta conoscenza, stante
lo stadio embrionale del procedimento in cui avviene
l’elezione e la mancanza di un legame f‌iduciario tra
cliente e difensore.
Non è infondata, perlomeno nella suddetta ipotesi, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e
163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notif‌ica
personale all’imputato dell’atto introduttivo del giudi-
zio penale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 161; c.p.p., art.
163; c.p.p., art. 420 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell’ambito del procedimento penale 2644/2014 r.g.n.r.
sottoposto all’attenzione di questo Giudice, i due imputati,
in data 17 aprile 2014, venivano identif‌icati dalla Polizia
Giudiziaria in qualità di persone sottoposte alle indagini
in ordine al reato di cui all’art. 624 c.p. nonché invitati ex
art. 161 c.p.p. a dichiarare o eleggere domicilio.
A fronte di tale invito, i due eleggevano il proprio domi-
cilio presso il difensore d’uff‌icio contestualmente nomina-
to dalla Polizia procedente, stante il difetto di nomina di
un difensore di f‌iducia.
In sede dibattimentale in data 29 maggio 2015, in as-
senza degli imputati resi edotti del processo a proprio ca-
rico mediante notif‌ica del decreto di citazione a giudizio
al solo difensore d’uff‌icio, questo Giudice, quantunque
“costretto” a procedere a mente dell’art. 420 bis comma 2
c.p.p. alla luce della formale elezione di domicilio avuta-
si, riservava nondimeno la proposizione di apposita que-
stione di legittimità costituzionale.
Alla stregua dei parametri di cui agli artt. 3, 21, 24,
111, 117 Cost., 14 Patto Internazionale sui diritti civili e
politici, 6 CEDU, chi scrive dubita infatti della legittimità
costituzionale degli artt. 161 comma 1 e 163 c.p.p., nella
parte in cui non prevedono la notif‌ica personale dell’atto
introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell’ipotesi
di elezione di domicilio presso il difensore d’uff‌icio.
Ad avviso dello scrivente, l’analisi delle questione non
può che prendere le mosse dall’intervento legislativo di
cui alla L. 67/2014.
L’art. 420 bis comma 2 c.p.p., nella versione ad oggi
risultante a seguito di tale intervento, statuisce: “Salvo
quanto previsto dall’art. 420 ter, il giudice procede altresì
in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento
abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arresta-
to, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia
nominato un difensore di f‌iducia, nonché nel caso in cui
l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la noti-
f‌icazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque
con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedi-
mento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del
procedimento o atti del medesimo.”
Il Legislatore del 2014, nell’intento di conformare la le-
gislazione interna ai dettami della Corte di Strasburgo in
punto equo processo in absentia, ha dunque individuato ta-
lune fattispecie normative ritenute sintomatiche di una co-
noscenza procedimentale idonea a legittimare il prosieguo.
Ci si riferisce qui, in particolare, all’espressione legi-
slativa di cui all’art. 420 bis comma 2 c.p.p. relativa “[al]
l’imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio nel cor-
so del procedimento”.
La predetta espressione si riconnette evidentemente,
sotto il prof‌ilo logico-normativo, alla disposizione di cui
l’art. 161 comma 1 c.p.p. nell’ambito della quale risulta
possibile discriminare, da una parte, ipotesi che non de-
stano perplessità, ove lette alla luce del novellato comma
2 dell’art. 420 bis c.p.p.: nulla quaestio, infatti, ove si verta
nelle ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore di
f‌iducia ovvero di dichiarazione di domicilio seguita poi da
notif‌ica, se non personale, quantomeno alla stregua delle
indicazioni di cui all’art. 157 c.p.p.
Dall’altra parte, è possibile enucleare almeno due
ipotesi, altamente problematiche e frequentissime nella
prassi giudiziaria, che la generica espressione “che abbia
dichiarato e eletto domicilio nel corso del procedimento”
appare “trascinare” con sé, consentendo il prosieguo del
processo in absentia in condizioni, ad avviso di questo
Giudice, convenzionalmente “critiche”.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT