Tribunale Penale di Alessandria sez. sorv., decr. 8 novembre 2018

Pagine55-57
1105
Rivista penale 12/2018
Merito
TRIBUNALE PENALE DI ALESSANDRIA
SEZ. SORV., DECR. 8 NOVEMBRE 2018
EST. VIGNERA – IMP. D.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Re-
clamo y Sanzioni disciplinari y Dedotta falsità di atti
del procedimento disciplinare y Querela di falso y
Mancata proposizione y Conseguenze y Manifesta
infondatezza del reclamo y Dichiarazione di inam-
missibilità de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p.
. Va dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell’art.
666, comma 2, c.p.p. il reclamo giurisdizionale di cui
agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), O.P., allorché
il provvedimento di irrogazione della sanzione discipli-
nare risulta contestato dal reclamante con allegazioni
di fatto contrastanti con le attestazioni contenute in
documenti del procedimento disciplinare aventi l’eff‌i-
cacia dell’atto pubblico ex art. 2700 c.c. (nella fattispe-
cie, il verbale di contestazione dell’addebito disciplina-
re ex art. 81, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e la
relazione di servizio ex art. 81, comma 1, stesso D.P.R.),
dei quali è stata sostanzialmente dedotta la falsità ide-
ologica, ma rispetto ai quali non è stata già proposta
la querela di falso o non è stata richiesta la f‌issazione
di un termine entro cui proporla ai sensi dell’art. 77
D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo ammi-
nistrativo). (c.p.p., art. 666; c.c., art. 2700; l. 26 luglio
1975, n. 354, art. 35 bis; l. 26 luglio 1975, n. 354, art.
69; d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81; d.p.r. 2 luglio
2010, n. 104, art. 77) (1)
(1) A sostegno dell’interpretazione di cui in massima si vedano i pre-
cedenti citati in motivazione. Per la tesi non condivisa dal giudice
de quo, v. Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2013, n. 6558, in www.latri-
bunaplus.it, secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta
infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell’art. 666,
comma secondo, c.p.p., soltanto quando essa sia riscontrabile per
difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non
per ragioni di merito. Sulla natura amministrativa dei provvedimenti
applicativi delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento peni-
tenziario, v. Cass. pen., sez. I, 4 maggio 2000, n. 919, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il reclamante ha sostanzialmente dedotto che la
sanzione disciplinare gli è stata inf‌litta:
a) senza essergli “stato spiegato il motivo del rappor-
to”, cui è conseguita la sanzione stessa;
b) malgrado la sua estraneità alla rissa tra detenuti,
costituente l’oggetto del rapporto in questione (essendosi
limitato nell’occasione a fare da paciere): estraneità che
sarebbe confermata dal fatto che “il giorno 10 ottobre 2018
mi hanno inf‌litto giorni 9 di esclusione dalle attività” in
comune “e invece a quelli che hanno partecipato alla rissa
giorni 15 di esclusione dalle attività in comune”.
La censura sub a) è manifestamente infondata per-
ché smentita per tabulas da quanto attestato nel verbale
di contestazione di addebito disciplinare redatto ex art.
81, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 in data 4 ot-
tobre 2018 (dove si riporta la seguente “breve descrizio-
ne del fatto «ha partecipato ad una rissa nella sezione
3b»” e la seguente difesa del D. “io sono intervenuto solo
per dividere”): verbale di contestazione che risulta sot-
toscritto dall’interessato ed al quale, comunque, vanno
riconosciute la natura di atto pubblico e la conseguente
eff‌icacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.: di tal
che, in mancanza di rituale proposizione della querela
di falso, i fatti ivi descritti vanno considerati pienamente
provati.
La censura sub b) è del pari manifestamente infondata
perché smentita per tabulas da quanto attestato nel rap-
porto disciplinare redatto ex art. 81, comma 1, D.P.R. 30
giugno 2000 n. 230 in data 30 settembre 2018: rapporto al
quale vanno parimenti riconosciute la natura di atto pub-
blico e la conseguente eff‌icacia probatoria privilegiata ex
art. 2700 c.c.: di tal che, in mancanza di rituale proposizio-
ne della querela di falso, i fatti ivi descritti dal verbaliz-
zante vanno considerati pienamente provati (ivi compreso
il coinvolgimento del reclamante nella rissa de qua).
Orbene!
Il reclamante, allegando fatti contrastanti con le risul-
tanze degli atti pubblici suindicati, ha sostanzialmente
dedotto la loro falsità ideologica, ma non ha né provato di
avere già proposto querela di falso né domandato la f‌issa-
zione di un termine entro cui proporla innanzi al tribunale
ordinario competente: come prescritto, invece, dall’art. 77
D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo ammini-
strativo), che è applicabile analogicamente in subiecta
materia, attesa la natura formalmente e sostanzialmente
amministrativa dei provvedimenti applicativi delle san-
zioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario
(conf. Cass. pen., sez. I, sentenza 17 ottobre 1988 n. 2240,
A., Rv. 179950; Sez. I, sentenza 9 febbraio 2000 n. 919, A.,
Rv. 215915; e più recentemente Sez. VI, sentenza 9 maggio
2017 n. 31873, P.G. in proc. B., Rv. 270852, in motivazione)
ed attesa conseguentemente l’assimilabilità del reclamo ex
artt. 35-bis e 69, comma 6, lettera a), O.P. all’impugnazione
di un provvedimento amministrativo [cfr. artt. 1, comma 1,
e 40, comma 1, lettera b), D.L.vo 2 luglio 2010 n. 104].

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT