Tribunale penale di Alessandria sez. sorv., decr. 31 ottobre 2014, n. 4477

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Rivista penale 2/2015
Merito
Tribunale penale di alessandria
sez. sorv., decr. 31 oTTobre 2014, n. 4477
pres. vignera – esT. vignera – ric. o.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Abu-
so di autorità y Violazione dell’art. 3 CEDU y Regime
di cui all’art. 35 ter legge sull’ordinamento peniten-
ziario y Applicazione y Retroattività y Esclusione.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y Abu-
so di autorità y Violazione dell’art. 3 CEDU y Regime
di cui all’art. 35 ter, L. n. 354/1975 y Rimedi risarci-
tori y Competenza y Def‌inizione y Criteri.
. Tranne che nei casi tassativamente indicati dalla
disciplina transitoria contenuta nell’art. 2 D.L. 26 giu-
gno 2014 n. 92, i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-
ter legge sull’ordinamento penitenziario (introdotto
dall’art. 1 D.L. 92/2014) possono essere azionati solo
rispetto a pregiudizi prodottisi successivamente al
28 giugno 2014 (data dell’entrata in vigore del D.L.
92/2014), attesa la non retroattività della norma. (l. 26
luglio 1975, n. 354, art. 35 bis; l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 35 ter; c.p.p., art. 666; l. 4 agosto 1955, n. 848, art.
3) (1)
. I rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter, commi
1-2, legge sull’ordinamento penitenziario possono es-
sere azionati innanzi al magistrato di sorveglianza solo
in presenza di due presupposti costituiti dallo stato
detentivo in carcere dell’istante e dall’attualità del
pregiudizio dedotto. Negli altri casi, invece, essi vanno
azionati innanzi al giudice civile. (l. 26 luglio 1975,
n. 354, art. 35 bis; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter;
c.p.p., art. 666) (2)
(1) Per quanto riguarda la rilevanza dei rimedi risarcitori offerti
dall’art. 35 ter della L. 354/1975, alla luce delle recenti interpretazio-
ni del D.L. 92/2014 si veda la sentenza, citata in parte motiva, Trib.
pen. Vercelli, sez. sorv., 24 settembre 2014, ord. n. 5638, T.E, in www.
personaediritto.it.
(2) Pronuncia che solo in parte si conforma a quanto statuito dal me-
desimo Tribunale in data di poco antecedente. Si veda per l’appunto
Trib. pen. Alessandria, sez. sorv., 26 settembre 2014, M., in questa
Rivista 2014, 1055 .
svolgimenTo del processo e moTivi della decisione
1. - Con atto in data 12 settembre 2014 O.L. (attual-
mente detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessan-
dria) ha presentato istanza ai sensi dell’art. 35-ter, comma
1, O.P. (introdotto dall’art. 1 D.L. 26 giugno 2014 n. 92,
convertito, con modif‌icazioni, nella l. 11 agosto 2014 n.
117), lamentando pregresse condizioni detentive (presso
la Casa Circondariale di Milano-San Vittore dal 10 marzo
2012 al 22 maggio 2013) asseritamente contrarie alla di-
gnità della persona (vietate dall’art. 3 CEDU) e chiedendo
conseguentemente la riduzione di pena prevista a titolo
risarcitorio dallo stesso art. 35-ter cit.
2. 1. - Sui rimedi compensativi previsti dal D.L 92/2014
è opportuno richiamare quanto scritto nel parere tecnico
dato dal C.S.M. sul D.D.L. di conversione (Odg. 1095 – Ag-
giunto del 30 luglio 2014), che si riporta:
«5. I rimedi compensativi del decreto legge 26 giugno
Con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 è stato
quindi introdotto un rimedio “compensativo” volto, nelle
intenzioni del nostro legislatore, a soddisfare le richieste
formulate dalla Corte europea nella sentenza Torreggiani,
ove veniva sollecitata la previsione di «un ricorso in grado di
consentire alle persone incarcerate in condizioni lesive del-
la loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di riparazione
per la violazione subita» (§ 97 della predetta sentenza).
In sintesi, il legislatore ha previsto una articolata forma
di riparazione caratterizzata dalla presenza di due mec-
canismi tendenzialmente destinati ad integrarsi al f‌ine di
garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive
della dignità delle persone detenute. Da un lato è stata
introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento
del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non
inferiore a quindici giorni sia stato ristretto in condizioni
di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione
EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di
chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento,
sostanzialmente in forma specif‌ica, del pregiudizio patito
consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da
espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena
già eseguita. E qualora tale tipo di risarcimento in forma
specif‌ica non sia possibile perché il periodo di pena ancora
da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell’in-
tera misura percentuale prima indicata, il magistrato di
sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al
residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una
somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata
nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il risarcimento
in esame è inoltre richiedibile anche quando il periodo di
detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri
di cui all’art. 3 Convenzione EDU sia stato inferiore ai
quindici giorni.

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