Tribunale penale di Alessandria sez. sorv., decr. 26 settembre 2014

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Rivista penale 11/2014
Merito
tribunale Penale di alessandria
sez. sorv., decr. 26 settembre 2014
est. vignera – imP. m.
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Trattamento penitenziario y
Abuso di autorità y Violazione dell’art. 3 CEDU y
Regime di cui all’art. 35 ter L. n. 354/1975 y Rimedi
risarcitori y Competenza y Def‌inizione y Criteri.
. I rimedi risarcitori conseguenti alla violazione del-
l’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), previsti dall’art. 35 ter O.P., vanno azionati
innanzi al magistrato di sorveglianza in presenza di
un pregiudizio attuale al momento della presentazione
dell’istanza, mentre vanno esperiti innanzi al tribunale
civile in presenza di un pregiudizio in quel momento
non più esistente. (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35 bis; l.
26 luglio 1975, n. 354, art. 35 ter; c.p.p., art. 666) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano prece-
denti conformi. Sull’argomento cfr. Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2010,
n. 10287, in questa Rivista 2011, 343 e Cass. pen. sez. I, 14 gennaio
2010, n. 1439, ivi 2011, 85.
svolgimento del Processo e motivi della decisione
1. - Con atto in data 18 agosto 2014 il detenuto in epi-
grafe generalizzato ha presentato istanza ai sensi dell’art.
35-ter, comma 1, O.P. (introdotto dall’art. 1 D.L. 26 giugno
2014 n. 92, convertito, con modif‌icazioni, nella L. 11 agosto
2014 n. 117), lamentando condizioni detentive contrarie
alla dignità della persona (vietate dall’art. 3 CEDU) e
chiedendo conseguentemente la riduzione di pena previ-
sta a titolo risarcitorio dallo stesso art. 35-ter cit.
2. - Sui rimedi compensativi previsti dal D.L. 92/2014
è opportuno richiamare quanto scritto nel parere tecnico
dato dal C.S.M. sul D.D.L. di conversione (Odg. 1095 - Ag-
giunto del 30 luglio 2014), che si riporta:
«5. I rimedi compensativi del decreto legge 26 giugno
Con il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 è stato
quindi introdotto un rimedio “compensativo” volto, nelle
intenzioni del nostro legislatore, a soddisfare le richieste
formulate dalla Corte europea nella sentenza Torreggia-
ni, ove veniva sollecitata la previsione di «un ricorso in
grado di consentire alle persone incarcerate in condizioni
lesive della loro dignità di ottenere una qualsiasi forma di
riparazione per la violazione subita» (§ 97 della predetta
sentenza).
In sintesi, il legislatore ha previsto una articolata forma
di riparazione caratterizzata dalla presenza di due mec-
canismi tendenzialmente destinati ad integrarsi al f‌ine di
garantire una tutela effettiva rispetto alle situazioni lesive
della dignità delle persone detenute. Da un lato è stata
introdotta, per colui che sia ancora detenuto al momento
del ricorso introduttivo e che per un periodo di tempo non
inferiore a quindici giorni sia stato ristretto in condizioni
di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione
EDU, come interpretato dalla Corte EDU, la facoltà di
chiedere al magistrato di sorveglianza un risarcimento,
sostanzialmente in forma specif‌ica, del pregiudizio patito
consistente nella riduzione della pena detentiva ancora da
espiare nella misura di un giorno per ogni dieci di pena
già eseguita. E qualora tale tipo di risarcimento in forma
specif‌ica non sia possibile perché il periodo di pena ancora
da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell’in-
tera misura percentuale prima indicata, il magistrato di
sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al
residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una
somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata
nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il risarcimento
in esame è inoltre richiedibile anche quando il periodo di
detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri
di cui all’art. 3 Convenzione EDU sia stato inferiore ai
quindici giorni.
Dall’altro lato, coloro che hanno subito il suddetto pre-
giudizio a cagione di una misura cautelare custodiale non
computabile nella determinazione della pena da espiare
(ad esempio perché essi sono stati poi assolti), nonché
coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva
in carcere possono proporre azione, personalmente o tra-
mite il difensore munito di procura speciale, di fronte al
tribunale civile del capoluogo del distretto in cui hanno
la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento
camerale, decide in composizione monocratica con de-
creto non reclamabile. Anche, in tal caso, il quantum del
risarcimento è pari ad € 8,00 per ogni giorno in cui si è
subito il pregiudizio. Il comma terzo, secondo alinea, del
nuovo art. 35-ter ord. pen. prevede che tale azione debba
essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
cessazione dello stato di detenzione o della custodia cau-
telare in carcere.
Rilevante è anche l’articolo 2 del decreto legge in
esame, il quale, nel dettare le disposizioni transitorie, in-
troduce al comma 1 un termine di decadenza di sei mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore dello stesso de-
creto legge, entro cui coloro che a tale data abbiano ces-
sato di espiare la pena detentiva, o che non si trovino più

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