Tribunale penale di Carrara 19 febbraio 2013, n. 1041

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giur
Rivista penale 12/2013
MERITO
controllo delle prestazioni del medesimo; afferma del resto
la giurisprudenza che risponde del delitto contestato al X
non soltanto colui che procede all’assunzione di lavoratori
stranieri irregolari, ma anche colui che, pur non avendo
provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga te-
nendoli alle sue dipendenze (Cass. Sez. I, n. 25615 del 18
maggio 2011 - dep. 27 giugno 2011, Fragasso, Rv. 250687).
Non rileva il fatto che il rapporto di lavoro fosse occa-
sionale, in quanto riferito ad una singola prestazione, in
termini apparentemente analoghi a quelli dei prestatori
autonomi di opera: in realtà non vi era, nel Y (che per
sua stessa ammissione collaborava con il X) un potere di
autonoma organizzazione del lavoro, degli orari e delle al-
tre prestazioni accessorie al rapporto; inoltre, il rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, per pacif‌ica
giurisprudenza, può riferirsi anche alla f‌issazione di un
termine certo nell’aned incerto nel quando (cfr. Cass.
lav. 6784/98), atteso che l’art. 1 comma secondo lett. c)
della legge 18 aprile 1962 n. 230 consente l’apposizione
di un termine al contratto di lavoro subordinato quando
l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o
di un servizio def‌initi e predeterminati nel tempo aventi
carattere straordinario ed occasionale.
Che inoltre il X non abbia verif‌icato la posizione di
straniero irregolare del Y non può ascriversi a comporta-
mento colposo dell’imputato, il quale non a caso non aveva
registrato il suo dipendente nei libri della ditta, proprio in
quanto irregolare.
Sul piano degli elementi costitutivi del reato conte-
stato, perciò, l’imputazione ha trovato conferma sia con
riferimento alla comprovata posizione irregolare del Y, sia
in ordine all’effettivo impiego dello stesso alle dipendenze
dell’odierno imputato, per l’espletamento di attività lavo-
rativa direttamente rilevata in sede di ispezione.
Risulta perciò integrata l’ipotesi di reato contestata
all’imputato; né è emersa, nei fatti a lui addebitati, la ri-
correnza di alcuna causa di giustif‌icazione, o di estinzione
del reato.
Il fatto, poi, che il X potesse non essere a conoscenza
della posizione irregolare del Y, oltre a non apparire vero-
simile anche in dipendenza del fatto che egli impiegava il
connazionale pur senza averlo registrato nei libri azienda-
li, non lo esimerebbe comunque da responsabilità, atteso
che era suo onere accertarsi che i lavoratori da lui assunti
fossero in regola con le norme sull’immigrazione.
Va perciò affermata la penale responsabilità del preve-
nuto, in ordine a quanto addebitatogli.
Valutati gli elementi tutti di cui all’art. 133 c.p., con-
cesse attenuanti generiche al solo scopo di adeguare la
sanzione all’effettivo disvalore del fatto, pena adeguata
stimasi quella di mesi 6 di reclusione ed € 5000 di multa,
diminuita a mesi 4 ed € 3400 per le generiche.
Segue per legge la condanna dell’ imputato al paga-
mento delle spese processuali.
Sussistono le condizioni per concedere all’imputato la
sospensione condizionale della pena.
40 giorni per la motivazione ex art. 544/3 c.p.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CARRARA
19 FEBBRAIO 2013, N. 1041
PRES. FERRI – EST. FERRI – IMP. BERNACCA
Prevenzione infortuni y Destinatari delle norme y
Preposto y Obblighi y Individuazione.
. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro e nella
specie, in tema di danni subiti dal lavoratore nello
svolgimento delle proprie mansioni, è responsabile
dell’evento dannoso verif‌icatosi colui che, per il ruolo o
la qualif‌ica ricoperta, ha il dovere giuridico di attivarsi
per impedirne la realizzazione facendosi garante del-
l’applicazione dei precetti normativi così come previ-
sti dalla legge a tutela dell’integrità psico - f‌isica del
lavoratore. (c.p., art. 40; c.c., art. 2043; c.c., art. 2087;
d.l.vo 25 novembre 1996, n. 624, art. 6) (1)
(1) In argomento si veda Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2013, Ridenti,
in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna. Sulla rilevanza del comporta-
mento imprudente del lavoratore e sull’eventuale concorso di colpa
di quest’ultimo nella causazione dell’evento si vedano Cass. pen., sez.
IV, 20 marzo 2000, Bergamasco, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 4 maggio
1990, Conca, in questa Rivista 1991, 325.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione, ritualmente notif‌icato, Ber-
nacca Paolo è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Giu-
dice per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe.
Al dibattimento, svoltosi in contumacia dell’imputato,
è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti
(tra cui certif‌icazione Inail relativa alle lesioni riportate
da Forzani Attilio ed il grado di percentuale d’invalidità, il
documento di Sicurezza e Salute, aggiornamento ex. art. 6
D.L.vo 25 novembre 1996, n. 624, verbale di accertamenti e
rilievi n. 1708) e si è proceduto all’esame dei testi Forzani
Attilio (persona offesa), Vanni Moreno, Poletti Gianfran-
co, Domenico Gullì (operanti di p.g. in servizio presso il
dipartimento della prevenzione igiene sicurezza luoghi di
lavoro azienda UsI), Gardenato Massimo (teste de relato
nonché direttore responsabile della cava La Facciata n.
40) e Giromini Giuseppe (indicato dalla difesa). Su accor-
do delle parti, è stata revocata l’ordinanza di ammissione
del teste Verzanini Angelo e del consulente Carlo Musetti
(indicati dalla difesa). Ai sensi dell’art. 507 c.p.p., è stato
esaminato anche il teste Bellè Valerio, ex dipendente della
società La Facciata n. 40 .
All’esito della discussione, il P.M. e la Difesa hanno
formulato le richieste trascritte a verbale.
Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene doversi
affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine
al reato a lui ascritto.
Ed invero, dalle dichiarazioni rese dai testi Vanni,
Poletti e Gullì, in servizio presso il dipartimento preven-
zione igiene sicurezza luoghi di lavoro dell’azienda Usl 1
di Massa Carrara, è emerso che in data 18 giugno 2007
era occorso un infortunio ad un lavoratore Forzani Attilio
presso il cantiere principale della Cava La facciata n. 40, il
cui sorvegliante era l’odierno imputato.

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