Tribunale penale di Camerino 2 luglio 2013

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Rivista penale 12/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO
2 LUGLIO 2013
EST. POTETTI – IMP. X
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sui redditi y Fallimento dell’impresa y Conseguente
perdita della qualità di legale rappresentante della
società da parte del contribuente y Responsabilità
penale y Sussistenza y Omesso versamento dell’IVA
y Conf‌igurabilità del reato di cui all’ art. 10 ter del
D.L.vo 74/2000 y Condizioni.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sul valore aggiunto y Omesso versamento y Per gra-
ve stato d’insolvenza dell’imprenditore y Rilevanza
penale y Esclusione.
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Imposta
sui redditi y Omesso versamento di ritenute certi-
f‌icate y Dovuto a oggettive diff‌icoltà economiche y
Con conseguente fallimento dell’impresa y Possibi-
le scriminante del mancato adempimento dell’ob-
bligo di corresponsione delle imposte all’erario y
Esclusione y Ragioni.
. In tema di art. 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000 (omesso
versamento di IVA), la perdita della qualità di legale
rappresentante della società (anche per il fallimento
di essa) non esime l’agente da responsabilità penale.
Infatti, le somme incassate a titolo di IVA sono desti-
nate ad essere versate all’erario e non sono nella libera
disponibilità del contribuente che dovrebbe, invece,
accantonarle se non provvede al versamento periodico
mensile o trimestrale; e da tale incombenza non può
ritenersi estraneo, in caso di successione tra ammini-
stratori di una società (o di sopravvenuto fallimento),
colui che la rappresentava nel periodo antecedente
alla scadenza del termine (penalmente rilevante) per
il versamento, avendo la sua condotta fornito un con-
tributo causale alla commissione del fatto, creando
materialmente i presupposti per il successivo omesso
versamento. (d.l.vo 10 marzo 2002, n. 74, art. 10 bis;
d.l.vo 10 marzo 2002, n. 74, art. 10 ter) (1)
. In tema di art. 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000 (omes-
so versamento IVA), il fatto che l’omissione sia stata
causata dal grave stato di insolvenza in cui versi l’im-
prenditore è ininf‌luente per il diritto penale, in quanto
il contribuente, non avendo versato periodicamente
l’IVA e non essendosi premurato di accantonare una
somma suff‌iciente per far fronte (seppure in ritardo ri-
spetto alle scadenze f‌iscali) all’obbligo di versamento,
si è volontariamente messo nella condizione di non
poter più adempiere il proprio obbligo tributario entro
il termine ultimo f‌issato dalla norma penale. (d.l.vo 10
marzo 2000, n. 74, art. 10 bis; d.l.vo 10 marzo 2000, n.
74, art. 10 ter) (2)
. In tema di art. 10 bis del D.L.vo n. 74 del 2000 (omesso
versamento di ritenute certif‌icate), la crisi economica
dell’impresa (anche se ad essa sia conseguito il falli-
mento) non è suff‌iciente a scriminare il precedente
omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del
sostituto d’imposta quello di ripartire le risorse esi-
stenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni
in modo da poter adempiere il proprio obbligo tribu-
tario, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i
compensi nel loro intero ammontare. (d.l.vo 10 marzo
2000, n. 74, art. 10 bis) (3)
(1) Si veda Trib. pen. Camerino, 8 marzo 2011, X, in questa Rivista
2011, 686 secondo il quale deve essere assolto l’imputato per il reato
in oggetto, qualora sia dimostrato che al momento della consumazio-
ne dello stesso l’agente era privo della qualif‌ica soggettiva necessaria
ad integrare una qualsiasi forma di responsabilità omissiva. Nello
stesso senso del principio espresso in massima di vedano Trib. pen.
Firenze, sez. Uff. Gip, 10 agosto 2012, ivi 2012, 1261 con nota di S.
CALTABIANO, La condizione di illiquidità dell’impresa in crisi può
prevalere sull’interesse dello Stato al contrasto dell’evasione f‌iscale?,
ivi 2012, 1262; Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 1993, Annibal, ivi
1994, 1087 e Cass. pen., sez. III, 2 dicembre 1993, Parrotto, ivi 1994,
1087. In ordine al momento perfezionativo del reato v. Trib. pen.
Carrara, 22 maggio 2012, X, ivi 2013, 70.
(2) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 1996,
Prof‌ili, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna già richiamata in parte
motiva, e Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 1991, Bacchi, ibidem.
(3) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 1996
Prof‌ili, in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La Tribuna e Trib. pen. La Spezia,
20 dicembre 2011, G.S. in questa Rivista 2012, 305. Nello stesso senso
Cass. pen., sez. III, 28 novembre 1995, Rossi, ivi 1996, 808. Si veda in
argomento inoltre Cass. pen., sez. III, 16 giugno 1994, Seraf‌ini, ivi
1995, 537 per la quale “quando l’imprenditore, in presenza di una si-
tuazione economica diff‌icile, decida di dare preferenza al pagamento
degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento del-
le ritenute all’Erario, non può addurre a propria discolpa l’assenza
dell’elemento psicologico del reato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo di apposito decreto si provvedeva a costituire
il rapporto processuale.
Veniva richiesto e disposto il giudizio abbreviato.
All’esito del rito le parti concludevano come in atti.
1) I fatti in sintesi.
1.1 L’A.E., con missiva del 27 dicembre 2011, ai sensi
dell’art. 10 bis del D.L.vo n. 74 del 2000 e dell’art. 331
c.p.p., comunicava che a carico di (omissis), in qualità di

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