Tribunale penale di Camerino 2 luglio 2013

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giur
11/2013 Rivista penale
MERITO
assegno come corrispettivo dei capi di cui alla lettera c)
e lasciando presso la cassa le etichette di quelli di cui al
capo d) in una busta con il suo nome a prova dell’avve-
nuto acquisto, ritenuti dal primo giudice elementi indi-
cativi dell’insussistenza del reato, non appaiono invece
dirimenti in tal senso. Invero l’assegno versato è rimasto
insoluto e le spiegazioni circa una temporanea mancanza
di liquidità, con le quali l’imputato ha assunto l’impegno
di pagare successivamente, sono rimaste senza seguito,
nonostante la dichiarata intenzione di pagare resa dal-
l’imputato in occasione del controllo inventariale. Tale
condotta concretamente esclude che l’imputato abbia mai
avuto l’intenzione di pagare, posto che tale intenzione
può essere desunta, secondo la costante giurisprudenza,
dalla condotta successiva al reato e lo stato di insolvenza,
come sopra evidenziato, è stato addotto dallo stesso im-
putato, ma già dissimulato in ragione della qualità dallo
stesso rivestita di direttore d’esercizio, a fronte della quale
la persona offesa, suo stesso datore di lavoro, non poteva
certamente ritenere che egli fosse privo di mezzi e quindi
ha giustamente fatto aff‌idamento sulla sua solvibilità, cfr.
Cass. sez. II Rv 137356 del 77, Cass. sez. II Rv 245237 del
2009 e Cass. sez. II Rv 241455 del 2011.
Appare quindi corretta l’impostazione contenuta nel-
l’atto di appello della P.C. per la quale se il prezzo non
viene versato, vuoi perché l’assegno viene protestato,
ovvero perché l’acquisto viene taciuto, come nel caso di
specie, vi è stata la dissimulazione dello stato di insol-
venza, poiché l’imputato approf‌ittando del suo ruolo di
responsabile della boutique a mezzo del quale ha fornito
implicite garanzie delle sue capacità economiche con ciò
integrandosi il delitto contestato. Il creditore infatti ripo-
neva aff‌idamento sulla solvibilità del debitore. Tale con-
dotta dissimulatoria è integrata infatti anche dal silenzio,
cfr la già citata giurisprudenza Rv 245237 del 2009 per la
quale integra il reato di insolvenza fraudolenta la condot-
ta di chi tiene il creditore all’oscuro del proprio stato di
insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione, con il
preordinato proposito di non adempiere la dovuta presta-
zione, mentre si conf‌igura solo un illecito civile nel mero
inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione.
(La Corte ha specif‌icato che la prova della preordinazione
può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e
univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del
quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma
di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza,
quando f‌in dal momento della stipula del contratto sia già
maturo, nel soggetto l’intento di non far fronte agli obbli-
ghi conseguenti).
Ne consegue che reato di insolvenza fraudolenta appa-
re sussistente per entrambi i capi C) e D) della rubrica,
con conseguente declaratoria, stante l’intangibilità del
giudicato penale in assenza di appello del PM. di responsa-
bilità in sede civile dell’imputato per le relative condotte
e conseguente condanna al risarcimento del danno anche
con riferimento alle condotte medesime, da liquidarsi in
separato giudizio, salva la provvisionale che deve ritenersi
congrua nella misura indicata in dispositivo. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO
2 LUGLIO 2013
PRES. POTETTI – EST. POTETTI – IMP. X
Edilizia e urbanistica y Zone sismiche y Viola-
zione delle norme edilizie y Denuncia preventiva
dei lavori y Al servizio OO.PP. e difesa del suolo
territorialmente competente y Necessità y Esclu-
sione.
. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge Regione Mar-
che, n. 33 del 1984, fermo restando l’obbligo del titolo
edilizio secondo la legislazione urbanistica vigente,
nelle zone sismiche del territorio regionale per l’inizio
dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrut-
turazioni e riparazioni riguardanti le strutture non è
richiesta l’autorizzazione del (allora indicato) servizio
decentrato OO.PP. e difesa del suolo territorialmente
competente; ne consegue che per la mancanza di tale
autorizzazione non trova applicazione, nella Regione
Marche, l’art. 95 del D.P.R. n. 380 del 2001, là dove
esso prevede come reato la condotta di chiunque violi
le prescrizioni contenute nel suo capo IV e nei decreti
interministeriali di cui agli artt. 52 e 83. (d.p.r. 6 giu-
gno 2001, n. 380, art. 95) (1)
(1) In senso contrario si veda Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2005,
Crisafulli ed altro, in questa Rivista 2006, 1098 che prescrive quale
condizione ineliminabile, prima di un qualsiasi intervento edilizio in
zona sismica, la denuncia di inizio lavori al competente uff‌icio ter-
ritoriale. Per la def‌inizione di reato ex art. 95 del D.P.R. n. 380/2001
si veda Cass. pen., sez. III, 29 febbraio 2012, P.G. in proc. Cruciali ed
altri, in Ius&Lex dvd n. 5/13, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo di apposito decreto si provvedeva a costituire
il rapporto processuale.
In udienza, mentre per il capo A) dell’imputazione
l’imputata “patteggiava” la pena, per il capo B) le parti
concludevano come in atti.
Ritiene questo giudicante che l’imputata debba essere
prosciolta in ordine al capo B), per il quale risulta imputa-
ta del reato di cui all’art. 95 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
perché, in zona sismica di cui all’art. 83 del D.P.R. citato,
quale proprietaria, iniziava i lavori di cui sub A) senza
preventiva autorizzazione scritta del competente uff‌icio
tecnico della regione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. citato.
Infatti, l’art. 94, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001,
prevede effettivamente che fermo restando l’obbligo del
titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località si-
smiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo
indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono ini-
ziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del
competente uff‌icio tecnico della regione.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 33
del 1984, fermo restando l’obbligo della concessione o
dell’autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbani-
stica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale
per l’inizio dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti,
ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture non

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