Tribunale civile di Padova ord. 10 febbraio 2014

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Arch. loc. e cond. 4/2014
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
ORD. 10 FEBBRAIO 2014
EST. SANTINELLO – RIC. CONDOMINIO IRENE C. X
Esecuzione forzata y Distribuzione della somma
ricavata y Progetto y Contestazioni y Credito per
spese condominiali sia anteriori che successive
all’inizio della procedura esecutiva y Prededuzione
quali spese di giustizia ex artt. 2770 e 2777 c.c. y
Esclusione.
. Il credito per spese condominiali, maturate sia ante-
riormente che successivamente all’inizio della proce-
dura esecutiva immobiliare, non può essere riconosciu-
to in prededuzione. (c.c., art. 2770; c.c., art. 2777)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.E., sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza
che precede;
visto il progetto di distribuzione della somma ricavata
dalla vendita dell’immobile pignorato dal notaio delegato
in data 6 dicembre 2013;
vista la nota di precisazione del credito depositata dal
creditore intervenuto, Condominio Irene, in data 4 novem-
bre 2013 e le contestazioni verbalizzate all’udienza del 5
febbraio 2014;
ritenuto del tutto singolare la tesi del Condominio inter-
venuto secondo cui condominiali, sia anteriori che successi-
ve all’inizio della procedura, dovrebbero essere riconosciute
in prededuzione sostanzialmente quali spese di giustizia ex
artt. 2770 e 2777 c.c., considerato innanzitutto non perti-
nente ed incomprensibile il richiamo all’art. 2864 c.c.;
rilevato che custode giudiziario dei beni pignorati,
compresa la quota parte delle parti comuni, diversamente
da quanto affermato dal Condominio non è certo l’ammi-
nistratore ma, ex art. 599 c.p.c., il debitore o il soggetto
successivamente nominato dal G.E. ai sensi della predetta
norma;
ritenuto che poiché titolare degli obblighi condominiali
e f‌iscali rimane pur sempre il debitore il quale, diversamen-
te che nel caso di fallimento, non viene affatto spossessato
del suo patrimonio, né sostituito nell’amministrazione di
questo nel suo complesso, il condominio, così come ogni
altro creditore, per far valere i crediti via via maturati nei
confronti dell’esecutato per mancato pagamento delle
spese condominiali, deve necessariamente munirsi di ti-
tolo esecutivo e svolgere intervento del processo esecutivo
ex art. 499 c.p.c.;
ritenuto invero che diversamente opinando, così come
se fosse consentito al custode il pagamento delle spese
condominiali in corso di procedura, il Condominio ver-
rebbe a godere di un privilegio o di una prededuzione in
via di fatto al di fuori ed in contrasto con le ipotesi legi-
slativamente e tassativamente disciplinate;
ritenuto pertanto che il piano di riparto deve essere
dichiarato esecutivo;
P.Q.M.
dichiara esecutivo il piano di riparto di cui al progetto
depositato dal notaio delegato in data 6 dicembre 2013;
manda al notaio delegato per i conseguenti pagamenti
e dichiara estinto all’esito il procedimento.
SPESE CONDOMINIALI
E PROCEDURA ESECUTIVA
di Luigi Prete
Ritiene la Suprema Corte, con sentenza n. 8634/03, che le
spese di procedura debbano avere priorità sugli altri crediti,
dal momento che rappresentano “gli oneri sostenuti nell’in-
teresse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa”.
Se così è, non vi è dubbio che il condominio, in persona
del suo amministratore, “sia custode delle parti comuni
dello stabile cui appartiene l’immobile pignorato (cfr.
Cass. 17 gennaio 2003, n. 642); dunque, anche delle “parti
comuni” che pure sono state alienate all’aggiudicatario a
seguito della vendita all’incanto.
Pertanto le relative spese di amministrazione e conser-
vazione devono essere dedotte dal prezzo ricavato dalla
vendita ed attribuite direttamente al condomini nella mi-
sura che risulterà alla data di aggiudicazione.
Circa la legittimità della prededuzione delle spese con-
dominiali relativa all’immobile pignorato, si ricorda come
la previsione dell’art. 2864, secondo comma, c.c., prevede
a favore del terzo il riconoscimento dei miglioramenti ap-
portati all’immobile ipotecato.
In egual specie, ha considerato il “Condominio”.
Sarebbe peraltro illegittimo non tener conto che il
“Condominio”, come custode delle parti comuni dell’edif‌i-
cio, si è onerato di ogni spesa indicata nei consuntivi con-
dominiali depositati, di cui l’immobile venduto ha potuto
godere.
Non sfugge che eludere una tale considerazione vuol
dire, in qualche modo, dare accesso al dubbio se è stata
soddisfatta una posizione prassitaria indiretta che porta
a ritenere illegittimo il conferimento dell’aggiudicazione
all’istituto bancario.
Se, dunque, il criterio generale stabilito dall’art. 2770
c.c. riguarda gli atti conservativi effettuati nell’interes-
se comune dei creditori, non vi può esser dubbio che il
condominio, durante gli anni di pendenza della procedura
esecutiva, ed anche prima, abbia effettuato delle spese di-
rette a “conservare” l’immobile; e, quindi, di conseguenza,
ha compiuto atti “nell’interesse comune dei creditori”.

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