Tribunale di Treviso

Estratto ricorso Trungadi

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.7.2001 (R.G. 1390/2011) il signor Roberto Trungadi adiva il Tribunale di Treviso - Giudice del lavoro, esponendo di essere in servizio quale assistente amministrativo presso l'istituto alberghiero "Massimo Alberini" di Villorba con contratto tempo determinato stipulato in data 27.08.2010, con scadenza al 31.08.2011, quale personale A.T.A. supplente annuale e di aver presentato in data 16.03.2011 domanda di aggiornamento della propria posizione nella graduatoria provinciale. Esponeva il ricorrente di essere stato sottoposto ad un procedimento penale presso il Tribunale di Treviso per i reati di cui agli articoli 612, 594, 595, 635 e 612 bis, che si concludeva con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., depositata in data 22.03.2011, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Per i medesimi fatti il ricorrente veniva sottoposto a procedimento disciplinare all'esito del quale, con provvedimento in data 30.05.2011 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto decretava al signor Roberto Trungadi il licenziamento con un preavviso di mesi due. Con raccomandata r.r. in data 24.06.2011 il signor Trungadi proponeva opposizione al suddetto licenziamento. Con provvedimento in data 21.06.2011 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Treviso decretava il signor Trungadi "decaduto dalla graduatoria provinciale definitiva del profilo professionale degli assistenti amministrativi approvata con il precedente provvedimento prot. n. 8620/C7 del 29.07.2010 e successive modifiche e integrazioni, nonche' da tutte le graduatorie d'Istituto ove il medesimo risulta incluso come assistente amministrativo ...". Il ricorrente lamentava l'illegittimita' del licenziamento, in quanto i fatti oggetto di condanna penale, riguardanti comportamenti estranei al servizio, non erano specificamente gravi da giustificarlo e lamentava quindi l'esclusione della graduatoria provinciale in quanto deliberata sul presupposto di un licenziamento illegittimo, nonche' sulla base dell'infondato rilievo che lo stesso avrebbe reso dichiarazioni false, non riportando le condanne penali o gli eventuali procedimenti penali a suo carico nella sezione G. del modulo di domanda. In attesa di far valere le proprie ragioni in un successivo giudizio di merito, sussistendo i...

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