TRIBUNALE DI MILANO Sezione XIII

Ricorso in riassunzione procedimento interrotto

Nell'interesse del Condominio "Mappale 101" Via Boifava 54/84 Milano., in persona dell'amministratore pro tempore rag. Annibale Berni rappresentato e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avv. Adriano Alimento C.F. LMNDRN69E31E783C - PEC avv.adrianoalimento@postecert.it, con studio sito a Milano, piazza Grandi n. 24 presso il quale elegge domicilio, giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello - appellante - CONTRO Lavazza Vittorio, Golfari Michele, Di Matteo Maria, Di Savino Giuseppina, Bassani Emilio, Ermini Giuseppina, Azzola Antonio, Ricceri Pedro, Ionnaci Mariarita ,Cesco Sandro, Bernard Caterina Del Cont, Cremascoli Pierina, Kalogira Angelici, Franchetti Adalgisa, Fruttaldo Maria Cecilia, Paulin Caterina, Foroni Aldo, Falabella Salvatore, Piccioli Delia, Passalacqua Maria, Pecchio Egidio, Martin Angela, Fontanesi Anna, Toresan Claudio, Scola Maria e Donato Andriolo Maria tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Augusto Cirla sito a Milano, in via Larga, n. 15,. - appellati - PREMESSO 1) Con atto di citazione in appello del 08 febbraio 2011 che qui si ritrascrive integralmente l'esponente evocava in giudizio i convenuti: "TRIBUNALE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO EX ADVERSO SENTENZA N. 10966/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO Il Condominio "Mappale 101" Via Boifava 54/84 Milano., in persona dell'amministratore pro tempore rag. Annibale Berni rappresentato e difesa dall'Avv. Adriano Alimento con studio sito a Milano, piazza Grandi n. 24, presso il quale elegge domicilio, giusta delega a margine del presente atto e ritualmente avvisato ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.lgs 28/2010 (doc. all. A) espone quanto segue PREMESSO CHE BREVE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Con atto di citazione ritualmente notificato al Condomino "Mappale 101" di Via Boifava n. 54/84 Milano, il signor Lavazza ed altri otto condomini abitanti presso il condominio di via Boifava 54/84 convenivano in giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano il condominio stesso al fine di sentir annullare la delibera condominiale del 16/05/06 con la quale veniva approvata l'installazione di sbarre motorizzate agli ingressi del condominio per la sicurezza del comparto 2) Si costituiva in giudizio il Condominio mappale 101, a ministero del sottoscritto legale, contestando in fatto ed in diritto le argomentazioni e le istanze formulate da parte attrice. 3) Il Giudice di Pace non ammetteva la produzione documentale di parte attrice e rigettando l'istanza di sospensione della delibera da questa richiesta non ravvisando i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 4) Alla seguente udienza si costituivano altri condomini sempre a ministero dell'avv. Cirla quali intervenienti volontari ex art. 105 c.p.c., A seguito di impedimento da parte del Giudice designato questo provvedeva alla riassegnazione del procedimento all'odierno giudice. Il procedimento proseguiva con l'assegnazione di termini per il deposito di eventuali memorie istruttorie, poi regolarmente prodotte all'udienza successiva. 5) La causa subiva ulteriori rinvii allo scopo di consentire eventuali accordi tra le parti anche in ordine a sopravvenute problematiche inerenti il corretto funzionamento della sbarre agli ingressi del condominio per dirimere le quali il giudice disponeva una C.T.U. poi depositata in data 19/03/09. 6) All'udienza fissata per l'esame della C.T.U. il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni concedendo termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive. 7) A conclusione del giudizio, il Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 10966/2010 depositata in cancelleria in data 28/04/2010 rigettava in toto la domanda attorea perche' infondata in fatto ed in diritto ma compensava interamente le spese di giudizio tra le parti. 8) La presente difesa ritiene la suddetta sentenza illegittima solo sotto il profilo della compensazione delle spese legali e vada pertanto riformata. MOTIVO UNICO : Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio. L'unico motivo di appello che parte appellante Condominio di Mappale 101 propone con il presente atto, concerne l'errata ripartizione delle spese di giudizio ( spese legali e del CTU) che in sentenza di primo grado vengono compensate tra le parti con un provvedimento sbagliato. Ricordiamo, innanzitutto, che la fattispecie e' regolata oltre dall'art. 91 cpc anche dall'art. 92 c.p.c. sotto la vigenza della riforma dell'art. 2 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273 convertito con modificazione nella legge 23 febbraio 2006 n. 51 che e' entrato in vigore il 1 marzo 2006 e ha trovato applicazioni a tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data. Nel caso di specie l'atto di citazione e' stato notificato successivamente al 1 marzo 2006 e, pertanto, la norma di riferimento al fine di comprendere l'errore del primo Giudice ( oltre all'art. 91 cpc) e' l'art. 92 citato come descritto dal legislatore nel 2006. L'art. 91 c.p.c. recita " Il Giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" Quindi l'articolo 91 c.p.c. pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio della controparte comprensivi degli onorati della difesa. Sul punto non vi e' dubbio che la sentenza di primo grado abbia integralmente rigettato le domande avanzate da parte attrice ritenendole "infondate in fatto ed in diritto". Passiamo, quindi, all'art. 92 c.c.p Il primo comma recita: " Il giudice nel pronunciare la condanna di cui all'articolo recedente , puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive e superflue..." Dal tenore della sentenza oggi impugnata e' evidente che il primo Giudice non ha compensato le spese giudiziarie perche' ritenute eccessive e superflue; pertanto tale disposizione ( primo comma dell'art. 92 cpc) non riguarda il caso di specie. Il secondo comma recita, invece, " Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per l'intero le spese tra le parti" Il legislatore con tale secondo comma dell'art. 92 cpc ha previsto una duplice ipotesi per dare facolta' al giudice di applicare la compensazione delle spese legali: la prima e' la soccombenza reciproca ( confermando il principio espresso nell'articolo 91 cpc) e la seconda i "giusti motivi". Passando al caso concreto, leggendo la sentenza n 10966/2010 del Giudice di Pace di Milano che ha rigettato in toto la domanda attrice, e' possibile esclude categoricamente che il primo Giudice possa aver giustificato la compensazione delle spese di causa in forza della prima ipotesi ( "soccombenza reciproca") prevista dall'art. 92 cpc . Non a caso il primo Giudice nella motivazione succinta della compensazione delle spese di lite e del CTU non fa riferimento alla soccombenza reciproca al fine di compensare le spese di causa. Si legge nella sentenza che " per quanto riguarda le spese del processo e quelle inerenti la CTU, le stesse debbono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, vista la condotta delle parti stesse in giudizio, laddove gli attori, richiamati da un senso di principio di solidarieta' sociale, hanno ritenuto proporre una domanda giudiziale per tendere a salvaguardare la salute pubblica, ed il Condominio convenuto, si e' dimostrato, ad ogni richiesta torea, sempre propenso a trovare punti di intesa sulle richieste stesse, fino alle conclusioni della perizia CTU, con il risultato di aver portato entrambi alla definizione, una vertenza giudiziaria, in maniera utile per la convivenza condominiale" E' evidente, quindi, dal tenore della sentenza che il primo Giudice ha utilizzato il principio del "giusto motivo" ex art. 92, secondo comma, n. 2 cpc al fine di giustificare la...

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