Tribunale civile di Udine sez. II, ord. 25 marzo 2014

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Arch. loc. e cond. 4/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
SEZ. II, ORD. 25 MARZO 2014
PRES. PELLIZZONI – EST. PELLIZZONI – RIC. SILVESTRI (AVV. SCALETTARIS)
Amministratore y Revoca y Rendiconto annuale y
Mancato tempestivo deposito nel termine f‌issato
dalla legge per l’approvazione dell’assemblea y Gra-
ve irregolarità y Conf‌igurabilità y Revoca automati-
ca y Sussistenza.
. Il mancato tempestivo deposito nel termine f‌issato
dalla legge (artt. 1129, comma 11 e 12 , c.c. e 1130, n.
10, c.c.) del rendiconto annuale per l’approvazione del-
l’assemblea costituisce grave irregolarità dell’ammini-
stratore condominiale, comportante la sua automatica
revoca. (c.c., art. 1129; c.c., art. 1130) (1)
(1) In senso contrario, Trib. civ. Foggia, 18 febbraio 1997, in questa
Rivista 1997, 849, che ha ritenuto non ricorrere l’ipotesi di revoca
dell’amministratore qualora lo stesso non presenti il rendiconto in
assemblea, ma rediga e presenti ai singoli condomini una relazione
contabile semestrale evidenziante, mediante entrate ed uscite,
una chiara situazione contabile di cui ogni condomino sia a cono-
scenza ed in ordine alla quale possa proporre le proprie osservazioni.
La presente decisione conserva la propria eff‌icacia anche dopo la
legge di riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis). Rilevato che l’ammissione del Condominio
“Remugnano D” è effettivamente incorso nella violazio-
ne del disposto dell’art. 1129, undicesimo e dodicesimo
comma e 1130, n. 10 c.c., come novellato dalla L. 11 di-
cembre 2012, n. 220 ratione temporis applicabile - per non
aver reso il conto della sua gestione, atteso che dopo l’ap-
provazione del rendiconto della gestione dell’anno 2011
avvenuta con l’assemblea di data 1 agosto 2012, non ha
provveduto a rendere il conto della gestione, quantomeno
relativa all’esercizio 2012, entro 180 giorni decorrenti dal-
l’approvazione dell’ultimo rendiconto;
rilevato che a mente dei novellati artt. 1129, undicesimo
e dodicesimo comma e 1130, n. 10 c.p. - ratione temporis
applicabili - essendo la nuova disciplina entrata in vigore
il 18 giugno 2013 - l’amministratore del condominio (il cui
incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato per
eguale durata) è tenuto a “. . . 10) redigere il rendiconto
condominiale annuale della gestione e convocare l’assem-
blea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”
(dall’approvazione dell’ultimo rendiconto) e che “. . . La
revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni
tempo dell’assemblea, con la maggioranza prevista per
la sua nomina oppure con le modalità previste dal rego-
lamento di condominio. Può altresì essere disposta dal-
l’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel
caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non
rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irrego-
larità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità f‌iscali
o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3)
del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini,
anche singolarmente, possono chiedere la convocazione
dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il
mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da
parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi
all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della
domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla
rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può
rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato. Costi-
tuiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convo-
cazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto
condominiale, il ripetuto rif‌iuto di convocare l’assemblea
per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o
negli altri casi previsti dalla legge”;
considerato che effettivamente l’amministratore con-
venuto per non incorrere in tale sanzione doveva nella
fattispecie in esame predisporre il rendiconto e il preven-
tivo e convocare l’assemblea entro 180 giorni dall’appro-
vazione dell’ultimo rendiconto, che va calcolato a ritroso
dalla data dell’assemblea dell’1 agosto 2012, in quanto tali
norme conf‌igurano una inderogabile dimensione annuale
della gestione condominiale e dell’obbligo di rendiconto -
essendo lo stesso un atto dovuto a mente dell’art. 1713, se-
condo comma in forza dell’obbligo sancito dagli artt. 1129
e 1130 c.c. - (cfr. Cass., 21 agosto 1996, n. 7706, che sotto il
vigore della precedente disciplina considerava non deroga-
bile tale termine (allora biennale) a meno di una unanime
diversa determinazione dei condomini, affermando che “Il
disposto degli artt. 1129 (nomina annuale dell’ammini-
stratore), 1135, n. 2 (preventivo annuale di spesa), 1135,
n. 3 (rendiconto annuale delle spese e delle entrate) del
c.c. conf‌igura una dimensione annuale della gestione con-
dominiale, sicché è nulla la deliberazione condominiale
che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli
il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione
pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si
commisuri l’obbligo della contribuzione (nella specie, la
S.C., in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha
confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato la
nullità della deliberazione condominiale con la quale era
stato così approvato a maggioranza: “continuare a versare
le quote relative al fondo di riserva per l’anno 1988 e per
i prossimi cinque anni, pari ad una quota condominiale

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