Tribunale civile di Napoli sez. IX, ord. di rinvio 13 novembre 2013

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Arch. loc. e cond. 1/2014
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. IX, ORD. DI RINVIO 13 NOVEMBRE 2013
EST. CAIAZZO – RIC. GALETTA (AVV. ALBORE) C. BARONE (AVV. DI COSTANZO)
Contratto di locazione y Registrazione y C.d. ce-
dolare secca y Disciplina di cui all’art. 3, comma 8,
D.L.vo n. 23 del 2011 y Violazione dell’art. 42 Cost.
y Questione rilevante e non manifestamente infon-
data di legittimità costituzionale.
. É rilevante e non manifestamente infondata, in rela-
zione all’art. 42 Cost., la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 3, comma 8, del D.L.vo n. 23 del 2011.
(d.l.vo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3) (1)
(1) Si vedano le altre ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
inerenti il medesimo articolo (anche sulla base di parametri costi-
tuzionali differenti) pubblicate in questa Rivista 2013, 348: Trib. civ.
Firenze, sez. II, 15 gennaio 2013 e Trib. civ. Salerno, sez. I, 29 marzo
2012, con nota di ROBERTO MASONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) Sussistono i presupposti per sollevare que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8,
del D.L.vo n. 23 del 2011.
Anzitutto, nel caso concreto sussiste la rilevanza della
questione, in quanto la parte locatrice - proprietaria del-
l’immobile locato - ha chiesto che fosse dichiarata la ces-
sazione del rapporto di locazione, ad uso abitativo, sulla
base di un contratto stipulato nel 2005, ma registrato il 7
giugno 2011.
Parte convenuta ha eccepito l’applicabilità, al mede-
simo rapporto di locazione, delle norme di cui dell’art. 3,
comma 8, in quanto registrato tardivamente, oltre il ter-
mine di legge, nonché oltre il termine di sessanta giorni
di cui alla suddetta disposizione normativa (cd. “ravvedi-
mento operoso”).
La norma in esame dispone: “ Ai contratti di locazione
degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il
termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disci-
plina: a) la durata della locazione e’ stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volon-
taria o d’uff‌icio; b) al rinnovo si applica la disciplina di
cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del
1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo
di locazione e’ f‌issato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comun-
que il canone stabilito dalle parti”.
Ne conseguirebbe che al rapporto contrattuale sareb-
bero applicabili le norme in tema di durata e di determi-
nazione del canone, secondo i criteri dettati dal citato art.
3, comma 8 (al riguardo, in dottrina, sono state formulate
le diverse tesi dell’eterointegrazione del contenuto con-
trattuale, a norma degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, c.c.,
e della formazione di un contratto nuovo tra le parti a
seguito della registrazione tardiva).
Ora, al f‌ine di delibare la domanda di accertamento della
scadenza contrattuale occorre necessariamente applicare
la normativa sopravvenuta di cui al D.L.vo n. 23/2011, ve-
rif‌icando la fondatezza dell’eccezione impeditiva sollevata
dalla parte convenuta in ordine alla tardiva registrazione
e, dunque, all’applicabilità delle norme richiamate.
Va, altresì, premesso che tale normativa è applicabile
anche - come nella fattispecie concreta - ai rapporti di lo-
cazione in corso alla data d’entrata in vigore del D.L.vo n.
23 (7 aprile 2011), come reso evidente dalla formulazione
del comma 10 dello stesso art. 8, secondo cui la disciplina
di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione
sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
L’espressa previsione della possibilità di registrare
tardivamente il contratto nel termine stabilito di 60 gg.
esclude l’interpretabilità della norma di cui al comma 8
nel senso della relativa applicazione ai soli rapporti loca-
tizi sorti dopo l’entrata in vigore del D.L.vo (come pure in
parte della giurisprudenza di merito è stato sostenuto),
atteso che, in tal caso, il termine medesimo non potreb-
be essere, verosimilmente, garantito nella sua pienezza,
eccettuati i contratti stipulati proprio nello stesso giorno
dell’entrata in vigore del decreto.
L’interpretazione letterale è corroborata da quella
logico-sistematica, in quanto la “ratio legis” è consi-
stita nel chiaro intento di introdurre una normativa so-
stanzialmente sanzionatoria nei confronti del locatore il
quale non avesse tempestivamente registrato il contratto
di locazione, con f‌inalità di palese deterrenza in ordine
alla futura stipula di contratti locatizi non registrati nel
termine di legge.
Detto ciò, la norma in questione appare conf‌liggente con
l’art. 42, comma 2, Cost., secondo cui “la proprietà privata
è garantita e riconosciuta dalla legge, che ne determina i
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicu-
rare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Al riguardo, l’art.3, comma 8, del D.L.vo n. 23/2011,
nel caso di omessa o tardiva registrazione del contratto

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