Tribunale civile di Napoli sez. VI, 30 ottobre 2013

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Arch. loc. e cond. 1/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. VI, 30 OTTOBRE 2013
PRES. DE CRECCHIO – EST. DE CRECCHIO – RIC. XY
Amministratore y Giudiziario y Nomina y Legittima-
zione a richiederla y Amministratore dimissionario
y Presupposti previsti dal novellato art. 1129 c.c. y
Preventiva convocazione di tutti i partecipanti al
condominio y Necessità y Esclusione.
. Ai sensi del novellato testo dell’art. 1129 c.c., l’am-
ministratore dimissionario è legittimato a chiedere la
nomina giudiziaria di un nuovo amministratore quan-
do i partecipanti alla collettività condominiale siano
più di otto e l’assemblea non sia riuscita validamente
a deliberare sulla sua sostituzione. Tra l’altro, non
avendo l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria
carattere discrezionale, esso non richiede la preventiva
convocazione di tutti i partecipanti al condominio che
mai potrebbero opporvisi e che non risultano essere
soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte
a risentire direttamente degli effetti del provvedimento
richiesto. (c.c., art. 1129) (1)
(1) Provvedimento che si segnala per la perspicua e completa mo-
tivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis) premesso che il ricorrente lamenta che,
pur avendo rassegnato le prioprie dimissioni irrevocabili,
le assemblee del condominio sito in Napoli, viale Gram-
sci n. 24, di cui è amministratore in regime di prorogatio,
non hanno proceduto alla sua sostituzione e quindi alla
nomina del nuovo amministratore e chiede pertanto che
vi provveda l’autorità giudiziaria;
ritenuta la legittimazione ad agire dell’amministratore
del condominio ai sensi dell’art. 1129 c.c. nel testo intro-
dotto dalla novella n. 220/2012;
considerato altresì che la norma invocata. dal ricorren-
te, art. 1129 primo comma c.c., subordina l’intervento sosti-
tutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente
un numero di condomini superioriore a otto ed all’incapa-
cità dell’assemblea di nominare un amministratore;
ritenuta provata la sussistenza di ambedue i requisiti:
dai verbali assembleari prodotti emerge infatti che i parte-
cipanti alla collettività condominiale sono più di otto e che
le assemblee, nel corso delle quali avrebbe dovuto proce-
dersi alla nomina del nuovo amministratore a seguito delle
dimissioni rassegnate dal Pascariello, non hanno potuto
validamente deliberare per mancanza di numero legale;
considerato che nei condomìni con più di otto parte-
cipanti la nomina dell’amministratore è obbligatoria tal-
ché, provata la sussistenza dei requisiti predetti, anche
l’intervento sostitutivo dell’autorità giudiziaria non ha
carattere discrezionale e, conseguentemente, neppure ri-
chiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al
condominio che giammai potrebbero opporvisi e che non
risultano essere soggetti portatori o titolari di posizioni
giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del
provvedimento richiesto (non sussistendo nel condomi-
nio degli edif‌ici un diritto dei partecipanti di concorrere
all’amministrazione della cosa comune come invece previ-
sto nel caso della comunione semplice). (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZ. IX, 16 OTTOBRE 2013, N. 11429
EST. DI VAIO – RIC. R.A. (AVV. CARINI) C. C.C. (AVV. CURZIO)
Contratto di locazione y Registrazione y C.d. ce-
dolare secca y Disciplina ex art. 3, comma 8, D.L.vo
n. 23/2011 y Applicabilità ai contratti antecedente-
mente conclusi y Esclusione.
. In tema di registrazione tardiva di contratto di locazio-
ne abitativa, la sanzione prevista dall’art. 3, comma 8,
D.L.vo n. 23/2011 (riduzione del canone annuo al triplo
della rendita catastale) non deve trovare applicazione
per i contratti vergati antecedentemente all’entrata in
vigore della disciplina sulla c.d. cedolare secca (ovvero
7 aprile 2011). (d.l.vo 27 marzo 2011, n. 23, art. 3) (1)
(1) In termini, cfr. ord. Trib. civ. Napoli, sez. IX, 22 gennaio 2013,
in questa Rivista 2013, 347, con nota di R. MASONI, Omessa regi-
strazione della locazione: eterointegrazione cogente del rapporto e
ruolo del giudice dopo il D.L.vo n. 23 del 2011.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova brevemente premettere che R.A. professando di
essere usufruttuaria dell’immobile ubicato in N. alla via
dell’E. n. 246, sala B, terzo piano, interno 13, citava dinanzi
a questo giudice il convenuto, assumendo che lo stesso non
avesse corrisposto il canone locativo per le mensilità da
gennaio a giugno 2012. E la tassa sui rif‌iuti solidi urbani re-
lativa agli anni 2010 e 2011, nonché le quote condominiali.
Ha resistito all’intimazione di sfratto per morosità.
C.C., eccependo in via preliminare la nullità della scrittu-
ra privata locativa vergata il 30 novembre 2006, in quanto
giammai registrata. Ricorda invero la parte convenuta che

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