Tribunale civile di modena sez. II, ord. 1 Agosto 2013

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giur
6/2013 Arch. loc. e cond.
MERITO
decorrenza del termine perentorio inerente alla facoltà
di proporre l’impugnazione; dato atto che la previgente
formulazione dell’art. 1137 c.c. non prevedeva espressa-
mente la facoltà di proporre prima dell’inizio della causa
di merito istanza per attenere in via cautelare la sospen-
sione della condominiale (...); (...) ritenuto, per quanto
osservato, di doversi ricondurre la fattispecie in oggetto
alla precedente normativa, con conseguente pronuncia, in
via preliminare ed assorbente, di rigetto del ricorso per
inammissibilità, conseguentemente senza necessità di
previa convocazione delle parti - che, peraltro, si rileva
ad abundantiam, si renderebbe superf‌lua anche perché,
pure nel caso in cui si fosse ritenuta applicabile alla fatti-
specie. La nuova normativa, dal contenuto del ricorso non
si sarebbe potuta riscontrare una situazione di particolare
urgenza, connotata da un pericolo così grave ed irrepara-
bile da giustif‌icare una domanda cautelare anticipata (ri-
spetto a quella proponibile in corso di causa)”;
rilevato che, rispetto al decreto, il reclamante:
a) censura il giudizio di inammissibilità, sul rilievo che
il ricorso sarebbe stato ammissibilmente depositato il 21
giugno 2013, nel rispetto del testo novellato dell’art. 1137
c.c. (entrato in vigore il 18 giugno 2013);
b) contesta, altresì, il principio sotteso all’osservazione
per cui “nel caso in cui si fosse ritenuta applicabile alla
fattispecie la nuova normativa, dal contenuto del ricorso
non si sarebbe potuta riscontrare una situazione di par-
ticolare urgenza, connotata da un pericolo così grave ed
irreparabile da giustif‌icare una domanda cautelare antici-
pata (rispetto a quella proponibile in corso di causa)”;
c) ribadisce e amplia le ragioni che conformano il giu-
dizio di sussistenza del fumus boni iuris e del periculum
in mora;
ritenuto che le critiche del giudizio di inammissibilità
colgano nel segno, in quanto:
a) come esattamente rilevato dal giudice della cautela,
la questione va risolta alla stregua del principio generale
per cui tempus regit actum; tuttavia, l’actum da considera-
re è il ricorso cautelare ante causam del 21 giugno 2013, in
quanto il IV comma del novellato art. 1137 c.c. consente ex
novo “l’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito”; ne viene che il ricorso
cautelare ante causam proposto il 21 giugno 2013 in tanto
è ammissibile in quanto retto dal richiamato IV comma
dell’art. 1137 c.c. entrato in vigore f‌in dal 18 giugno 2013;
non è, invece, rispettoso del principio “tempus regit actum”
l’assunto per cui “la fattispecie in oggetto resta regolata
dalla legge vigente al momento in cui si è perfezionato in
capo al condomino - odierno ricorrente il diritto di impu-
gnare la delibera (da identif‌icarsi con il giorno iniziale di
decorrenza del termine di trenta giorni), tale essendo il
momento in cui è insorta e si è perfezionata, in capo al
condomino, la situazione giuridica soggettiva per la quale
invoca tutela”, se non altro perché, dovendosi considerare
l’actus in sé, risulta arbitrario il riferimento al pregresso
“momento in cui si è perfezionato in capo al condomino
- odierno ricorrente - il diritto di impugnare la delibera”,
mentre diventa dirimente il momento in cui l’interessato
ha esercitato il diverso diritto di proporre ricorso cautelare
ante causam, cioè il 21 giugno 2013, tanto più che l’inter-
pretazione implicante la sottrazione del novello rimedio
ante causam a chi è in termini per avvalersene sarebbe
contrastante anche con la ratio generale del principio in-
vocato e seriamente sospettabile di incostituzionalità per
irragionevolezza ex art. 3 Cost.;
b) peraltro, dal sistema non è neppure ricavabile il
principio per cui “l’istanza per ottenere la sospensione
proposta prima dell’inizio della causa di merito” richieda
“una situazione di particolare urgenza, connotata da un
pericolo così grave ed irreparabile da giustif‌icare una
domanda cautelare anticipata (rispetto a quella proponi-
bile in corso di causa)”, per cui, diversamente da quanto
opinato dal primo giudice, l’istanza di sospensione, ante
causam o pendente causa, deve intendersi sottoposta agli
stessi presupposti e alle stesse condizioni;
ritenuto, nondimeno, che il reclamo sia da respingere
per infondatezza, in quanto, a prescindere dalla ricorrenza
del fumus boni iuris, certamente non ricorre un apprezza-
bile periculum in mora (neppure nell’accezione minimali-
stica), giacché:
a) quanto alla delibera condominiale di “approvazione
di preventivo di spesa per la manutenzione del giardino”
per il modesto importo di euro 800,00, signif‌icativo è che
lo stesso reclamante non allude ad alcun serio pregiudizio
né per il Condominio né per sé;
b) quanto alla delibera condominiale di “nomina di
nuovo amministratore”, il pregiudizio non è ovviamente
ravvisabile in re ipsa (cioè nella sola pretesa annullabilità
della delibera di nomina), per cui risulta insuff‌iciente
il semplice rilievo secondo cui “il Condominio Cascina
Maldura è nel frattempo amministrato da un soggetto
irregolarmente nominato e che, oltre tutto, non possiede
requisiti idonei per svolgere la suindicata funzione” (tanto
più che il mancato possesso dei requisiti è tutto da verif‌i-
care nella causa di merito);
ritenuto conclusivamente di respingere comunque il
reclamo, previa revoca del decreto di inammissibilità e
senza provvedere in punto spese in ragione della contu-
macia del Condominio intimato. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, ORD. 1 AGOSTO 2013
EST. MASONI – RIC. X C. Y
Procedimenti sommari y Convalida y Clausola
compromissoria contenuta nel contratto di locazio-
ne y Deferimento ad arbitri della vertenza in tema
di risoluzione y Rilascio con riserva delle eccezioni
del convenuto ex art. 665 c.p.c. y Richiesta del loca-
tore y Rigetto y Ragioni.
. In presenza di clausola compromissoria contenuta
nel contratto di locazione, prevedente il deferimento
della vertenza risolutoria alla cognitio arbitrale, non è
concedibile il rilascio con riserva delle eccezioni del

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