Tribunale civile di milano sez. xiii, ord. 17 maggio 2013

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6/2013 Arch. loc. e cond.
MERITO
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, ORD. 17 MAGGIO 2013
EST. SANTOLINI – RIC. X
Esecuzione forzata y Consegna o rilascio y Presenza
di minore nell’immobile oggetto di sfratto y Istanza
dell’esecutando ex art. 610 cp.c. y Poteri del giudice
y Coinvolgimento dei servizi sociali comunali.
. A fronte della richiesta promossa dall’esecutando ex
art. 610 c.p.c. di determinazione delle modalità di esecu-
zione, il Giudice – in presenza di minore nell’immobile
oggetto di sfratto – può disporre che i servizi sociali co-
munali assicurino la presenza di un operatore per even-
tuali interventi a favore del minore medesimo, nonché
– ove l’assistente sociale non sia presente al momento
dell’accesso e non risulti alcuna prospettiva di una siste-
mazione idonea – l’Uff‌iciale Giudiziario provveda, ai sen-
si dell’art. 403 c.c., a segnalare - direttamente o tramite
la forza pubblica – la necessità di intervento urgente dei
servizi sociali. (c.c., art. 403; c.p.c., art. 610) (1)
(1) Interessante fattispecie in riferimento alla quale non si rinven-
gono precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso ai sensi dell’art. 610 c.p.c. depositato da X;
rilevato che il ricorrente ha in corso l’esecuzione dello
sfratto dell’appartamento sito in Milano, via …, nei con-
fronti di X
rilevato che nel corso dell’ultimo accesso l’Uff‌iciale
Giudiziario, considerata la presenza del f‌iglio minore
dell’esecutanda, di nome X ha soprasseduto all’esecuzione
dello sloggio, rinviandolo al 7 giugno 2013;
vista la richiesta della ricorrente di determinazione
delle modalità di esecuzione;
visto l’art. 610 c.p.c.
Dispone
che il Comune di Milano, settore Servizi sociali minori,
assicuri la presenza di un operatore per eventuali inter-
venti a favore del minore sopra indicato;
che ove l’assistente sociale non sia presente all’atto
dell’accesso e ove non risulti alcuna prospettiva di una
sistemazione alternativa idonea per il minore, l’Uff‌iciale
Giudiziario provveda, ai sensi dell’art. 403 cod. civ., a se-
gnalare, direttamente o tramite la forza pubblica, la neces-
sità di intervento urgente dei suddetti Servizi Sociali per
l’assistenza ai minori del Comune di Milano. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZ. I, 19 NOVEMBRE 2012, N. 2147
EST. BONFIGLIO – RIC. L.M. ED ALTRO (AVV. LI CAUSI) C. CONDOMIO S.M. LOTTO
A (AVV. ARIZZI)
Amministratore y Rendiconto y Requisiti minimi y
Approvazione y Delibera assembleare y Invalidità
. In tema di condominio degli edif‌ici, la validità dell’ap-
provazione da parte dell’assemblea dei condomini del
rendiconto di un determinato esercizio non postula che
la relativa contabilità sia tenuta dall’amministratore
con rigorose forme analoghe a quelle previste per il
bilancio delle società, essendo invece suff‌iciente che
essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le
voci di entrata e di uscita, con le quote di ripartizione;
ne consegue che è annullabile il bilancio consuntivo
che non indichi, nemmeno mediante un richiamo – an-
che implicito – a un documento esterno e allegato, le
quote di ripartizione delle spese tra i singoli condomini,
venendo meno in tale ipotesi per costoro la possibilità
concreta di sottoporre a sindacato il criterio, tra i più
in ipotesi disponibili, impiegato per la divisione degli
importi e di controllare le operazioni relative. (c.c., art.
1123; c.c., art. 1129; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131) (1)
(1) Sui requisiti minimi cui deve rispondere la contabilità redatta
dall’amministratore, cfr. Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1405,
in questa Rivista 2007, 490, con nota di MAURIZIO DE TILLA; Cass.
civ., sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747, in Ius&Lex dvd n. 5/2013, ed La
Tribuna; Cass. civ., sez. II, 25 maggio 1984, n. 3231, in questa Rivista
1984, 410 e Cass. 7 ottobre 1982, n. 5150, ivi 1982, 644. In merito, cfr.
ora - dopo la riforma - l’articolo 1130 bis c.c..
La sentenza conserva la sua eff‌icacia anche dopo l’entrata in vigore
della riforma del condominio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Maria Lisitano e Claudio Lisitano erano (e sono) pro-
prietari di unità immobiliari facenti parte del condominio
“Sole Mare” (sito in Rometta Marea). In data 2 aprile 1993
l’assemblea aveva deliberato lo scioglimento del condomi-
nio e la formazione di quattro separate gestioni, ognuna
relativa ad un singolo lotto di fabbrica (i vari lotti erano
contrassegnati con le lettere “A”, “B”, “C”, “D”), mentre la
gestione unica sarebbe rimasta solamente per le residue
parti comuni.
Nell’assemblea tenutasi il 14 marzo 1994, i condomini
del lotto “A” avevano deliberato - fra le altre cose - di ap-
provare il bilancio consuntivo relativo all’anno 1993.
Secondo i Lisitano la delibera in questione sarebbe
nulla o annullabile per l’assoluta mancanza nel rendiconto
presentato dall’ amministratore dei requisiti di trasparen-
za e chiarezza e per una serie di illegittimità o violazioni
avutesi nell’imputazione di talune spese.
Gli attori hanno quindi chiesto che la delibera fosse di-
chiarata nulla o annullata.
Il condominio “Sole Mare” si è difeso sostenendo la
legittimità della delibera adottata.
Dopo essere stata cancellata dal ruolo, la causa è stata
riassunta dal condominio.
I Lisitano hanno eccepito l’estinzione del processo sul
presupposto della nullità dell’atto di riassunzione, dovuta
all’omessa indicazione del nome del nuovo amministratore
del condominio e della nuova procura da esso rilasciata e
alla mancanza della delibera assembleare che aveva auto-
rizzato la continuazione della causa.
Sempre secondo i Lisitano, il processo si sarebbe estin-
to per inosservanza della norma di cui al secondo comma
dell’ art. 125 disp. att. c.p.c., a tenore del quale «se il giudi-

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