Tribunale civile di Milano sez. XIII, 11 luglio 2013, n. 9907

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giur
Arch. loc. e cond. 2/2014
MERITO
parte) di ramo di azienda non dice nulla della diversa
questione inerente il diritto di godimento delle mura
in cui condotto il ramo di azienda ceduta, dovendo tale
questione essere risolta, ancora una volta, caso per caso,
avuto riguardo alla volontà delle parti” (11967/2013), con
la qual e la st essa, rinvenute nell’art. 36 della L. 392/78,
relativamente al successore, due distinte f‌igure negoziali,
corrispondenti a due distinti con tratti, di sublocazione
di immob ile e di cessione del contratto di locazione, ha
chiarito che nella prima ipotesi, come nella decis ione in
commento, il conduttore concludeva con un terzo un con-
tratto di locazione dell’immobile a lui locato, che era, per-
ciò, dipendente dal c ontratto e dal conseguente rapporto
di locazion e tra il locatore originario ed il c onduttore e,
quindi, condizionato alle vicende di questo; nell’ipot esi di
cessione, invece, il terzo (cessionario) subentrava al con-
duttore (cedente) nel la posizione che questi aveva nel
contratto di locazione e, conseguent emente, nel rapporto
di cui questo era la fonte.
NOTE
(1) Cass. civ., n. 15700/2010: “. . . il fatto che con il contratto in que-
stione le parti ponevano in essere una cessione di (di parte) di ramo di
azienda non dice nulla della diversa questione inerente il diritto di godi-
mento delle mura in cui condotto il ramo di azienda ceduta, dovendo tale
questione essere risolta, ancora una volta, caso per caso, avuto riguardo
alla volontà delle parti”.
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. XIII, 11 LUGLIO 2013, N. 9907
EST. SPINNLER – RIC. LOLLI (AVV. PRETI) C. MARZONI ED ALTRA (N.C.)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Danno da occupazione senza titolo di immo-
bile altrui y Natura e contenuto y Danno f‌igurativo
y Pregiudizio subìto y Perdita di concrete proposte
ricevute da potenziali locatari y Dimostrazione y
Necessità y Esclusione.
. In caso di occupazione abusiva di un immobile al-
trui, il danno subìto dal proprietario è in re ipsa, di-
scendendo dalla perdita della disponibilità del bene e
dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal
bene medesimo in relazione alla natura normalmente
fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento
del danno può essere stabilita dal Giudice sulla base
di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d.
danno f‌igurativo e, quindi, con riguardo al valore locati-
vo del bene usurpato, senza che sia necessaria la dimo-
strazione del concreto pregiudizio subìto, in termini
di perdita dell’opportunità di locare l’immobile, con
riferimento a concrete proposte ricevute da potenziali
locatari. (c.c., art. 2056) (1)
(1) In termini cfr. Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10498, in
Ius&Lex dvd n. 2/2014, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Tiziana Renata Elisabetta Lolli, proprietaria di un ap-
partamento in Milano, via Berlese n. 3, sulla premessa di
avere concesso il predetto immobile, unitamente al box, in
comodato ai signori Fabio Marzoni e Marzia Marinelli con
decorrenza giugno 2003 e con l’accordo che i comodatari
avrebbero provveduto al rimborso alla proprietaria delle
sole spese vive relative alle utenze, alle spese condominia-
li ed alla TARSU; che i comodatari, a fronte della richiesta
di restituzione immediata dell’immobile formulata con
lettera in data 20 dicembre 2011 entro il termine del 15
gennaio 2012, non vi hanno provveduto ed hanno omesso
l’integrale rimborso alla ricorrente delle spese relative alle
utenze, delle spese condominiali e di quelle relative alla
TARSU, rimanendo debitori dell’importo di euro 1.817,60,
ha proposto le domande di cui all’atto di citazione.
I convenuti sono rimasti contumaci.
Disposto il mutamento del rito ed assunte le prove orali,
all’udienza dell’11 luglio 2012, la causa è stata decisa con
lettura in udienza del dispositivo e di breve motivazione.
Le domande proposte dall’attrice sono fondate e vano
accolte.
L’attrice ha compiutamente assolto all’onere probato-
rio, dando prova di avere concesso in comodato ai resi-
stenti l’appartamento di cui è proprietaria in via Berlese
n. 3, unitamente al box con decorrenza 14 giugno 2003
(cfr. comunicazione alla questura di Milano sub. doc. 35
e prove orali).
Il contratto di comodato non soggiace a forma alcuna
e può essere provato per testi (Cass. 8548/2008: L’onere
della forma ascritta nei contratti, previsto dall’art. 1350
cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se
di durata ultranovennale, il quale può essere provato an-
che per testi e per presunzioni”).
Trattandosi di contratto di comodato stipulato in data
anteriore all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 346 della
L. 30 dicembre 2004, n. 311, non era soggetto all’obbligo di
registrazione.
I testimoni indotti dalla ricorrente hanno confermata
la stipulazione del contratto di comodato, l’assenza di de-
terminazione di termine del contratto, l’accordo relativo
all’obbligo per i comodatari di rimborsare alla proprietaria
le spese relative alle utenze, quelle condominiali e l’impo-
sta TARSU e l’attuale presenza nell’immobile del resisten-
te (cfr. verbale udienza 22 maggio 2013).
I resistenti, ai quali la ricorrente ha deferito interro-
gatorio formale, non sono comparsi a rendere la prova per
interpello, con le conseguenze, sotto il prof‌ilo probatorio,
di cui all’art. 232 c.p.c.
Trattandosi di comodato senza determinazione di ter-
mine, ai sensi del disposto di cui all’art. 1810 c.c., il como-
datario è tenuto alla restituzione del bene non appena il
comodante lo richieda.
La ricorrente, con lettera in data 20 dicembre 2011, ha
chiesto la restituzione delle unità immobiliari concesse in
comodato entro il termine del 15 gennaio 2012 (cfr. doc. 5).
I resistenti non hanno dato prova di avere provveduto
al rilascio degli immobili oggetto di comodato.

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