Tribunale civile di Milano sez. X, 22 maggio 2013, n. 7121

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giur
1/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Ora, nel caso di specie, una volta posto (anche se sul
punto si potrebbe discutere) che il cronotachigrafo vada
considerato un apparecchio specif‌icatamente destinato
a prevenire infortuni sul lavoro, in effetti pare sussistere
un’area comune e sovrapponibile tra la condotta descritta
dall’art. 437 c.p. e quella descritta dall’art. 179, comma 2,
del codice della strada; infatti la prima punisce, tra l’al-
tro, chiunque rimuove o danneggia apparecchi destinati
a prevenire infortuni sul lavoro, la seconda sanziona, tra
l’altro, chiunque circola con autoveicolo munito di crono-
tachigrafo non funzionante, con raddoppio della sanzione
nel caso in cui via sia stata “manomissione dei sigilli o
alterazione del cronotachigrafo”; entrambe le fattispecie,
quindi, possono essere poste in essere da chiunque e il
danneggiare previsto dall’art. 437 c.p. nella sostanza è so-
vrapponibile all’ “alterazione” prevista nell’ultimo periodo
del comma 2 dell’art. 179 del codice della strada, perché
non è dubbio che il concetto di alterare rientra nella no-
zione di danneggiamento, atteso che l’alterazione postula
un intervento materiale e diretto sull’apparecchio volto
ad incidere in modo negativo sul suo funzionamento e,
precisamente, volto ad impedirne o a modif‌icarne il fun-
zionamento di guisa da falsarne le registrazioni (chilome-
tri, orari, pause, ecc.) rispetto ai dati reali ed effettivi, e
che il danneggiamento parimenti, dizionario della lingua
italiana alla mano, signif‌ica rendere qualcosa totalmente
o parzialmente inservibile.
A ben vedere, però, la norma dell’art. 179, comma 2, del
codice della strada presenta due elementi specializzanti
rispetto alla disposizione penale:
- il primo elemento specializzante è rappresentato dal
fatto che la violazione amministrativa di cui al comma 2
dell’art. 179 del codice della strada può essere posta in
essere non da chiunque tout court, ma solo da “chiunque
circola” con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo;
in altri termini, la norma in parola, nella ipotesi aggravata
di cui all’ultimo periodo del comma 2, sanziona chi condu-
ce un autoveicolo munito di cronotachigrafo dopo averne
alterato il funzionamento;
- il secondo elemento specializzante è costituito dal-
l’oggetto materiale su cui cade la condotta di manomissio-
ne/alterazione (e quindi di danneggiamento) che non è
qualsiasi apparecchio destinato a prevenire infortuni sul
lavoro, ma quello specif‌ico apparecchio che è il cronota-
chigrafo (la disposizione amministrativa detta, quindi,
una disciplina relativa ad una specif‌ica categoria di appa-
recchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro, cosicché
tale disposizione, riguardata dal punto di vista dell’area
di applicazione, rappresenta un cerchio di raggio minore
inserito totalmente all’interno di un cerchio di raggio
maggiore costituito dalla norma di cui all’art. 437 c.p.;
così, proprio facendo riferimento alla specif‌ica categoria
di beni disciplinata, si è ritenuta speciale la norma di cui
all’art. 15 del codice della strada rispetto a quella di cui al-
l’art. 635 c.p., cfr. Cass. Pen., 13 dicembre 2011 – 13 marzo
2012, n. 9541).
In assenza di questi elementi specializzanti la condotta
della manomissione/alterazione del cronotachigrafo rien-
trerebbe nell’orbita applicativa dell’art. 437 c.p., il che
conferma la sussistenza di un rapporto di specie a gene-
re tra le due norme in questione (va fatta slava l’ipotesi
nella quale la condotta di manomissione/alterazione del
cronotachigrafo sia realizzata dal titolare della licenza o
dell’autorizzazione al trasporto di cose o persone, caso in
cui scatta la violazione amministrativa prevista dal comma
3 dell’art. 179 del codice della strada).
In def‌initiva, si deve concludere nel senso che la nor-
ma di cui all’art. 179, comma 2, del codice della strada è
speciale rispetto a quella di cui all’art. 437 c.p., di guisa
che, nel caso di specie, è solo la prima che va applicata,
tenendo conto del fatto che nella disposizione che prevede
la sanzione amministrativa non vi è alcuna clausola di ri-
serva a favore di disposizioni incriminatrici, clausola che,
per esempio, si legge al comma 8 dell’art. 214 del codice
L’imputato colto alla guida dell’autotreno, disattivando
il cronotachigrafo mediante distacco dei f‌ili di collega-
mento, l’ha sicuramente alterato impedendone il funzio-
namento, cosicché, per quanto sopra esposto, deve ri-
spondere della violazione amministrativa di cui al comma
2 dell’art. 179 del codice della strada; deve, invece, essere
mandato assolto dal reato di cui all’art. 437 c.p., perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZ. X, 22 MAGGIO 2013, N. 7121
EST. FILIPPI – RIC. A.K. (AVV. MUSICCO) C. ATM SPA ED ALTRI (AVV.
TODESCHINI)
Responsabilità da sinistri stradali y Colpa del
conducente di f‌ilobus y Presunzione di cui all’art.
2054, comma primo, c.c. y Prova liberatoria y Fatti-
specie in materia di danni subiti da una persona
discesa da mezzo di trasporto pubblico che, a causa
di un bastone sporgente dalle porte del medesimo
mezzo pubblico agganciatosi al giubbotto della per-
sona predetta, la trascinava al suolo.
. Qualora il conducente di un mezzo di trasporto pub-
blico arrechi danno ad una persona già scesa dal
mezzo, ma che si trovi nelle immediate vicinanze del
medesimo e stia cercando di avvisare il conducente
di una situazione di pericolo in atto, la responsabilità
del danneggiante deve essere valutata alla luce della
presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.. Ne
consegue che la prova liberatoria del conducente del
veicolo investitore deve consistere nel dimostrare di
avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ben-
ché il mancato superamento della presunzione legale
di responsabilità dello stesso non precluda l’indagine
in ordine alla colpa concorrente della vittima. La con-
dotta di guida del conducente di un f‌ilobus, quando
non abbia verif‌icato la corretta chiusura delle porte
e la possibilità di potere ripartire in condizioni di si-
curezza, costituisce comportamento che assorbe ogni

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