Tribunale civile di Genova sez. lav., 11 giugno 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZ. LAV., 11 GIUGNO 2013
EST. SCOTTO – RIC. R.L. C. INAIL
Previdenza e assistenza (Assicurazioni socia-
li) y Inail y Infortunio y In itinere y Uso di mezzo di
trasporto privato y Sinistro stradale y Indennizzabi-
lità dell’infortunio y Condizioni.
. Nell’ipotesi di lesioni subite dal lavoratore in conse-
guenza di sinistro stradale mentre si reca al lavoro con
un proprio mezzo di trasporto, l’indennizzabilità del-
l’infortunio di lavoro “in itinere” può essere riconosciu-
ta soltanto quando l’uso del mezzo, diverso da quello
pubblico, sia reso necessario dalla impossibilità di al-
tra ragionevole scelta. (Nella fattispecie il Tribunale ha
respinto la richiesta di indennizzo poiché l’infortunio
era avvenuto in area metropolitana, servita da mezzi di
trasporto compatibili con l’orario di entrata e di uscita
dal lavoro del ricorrente) (d.l.vo 23 febbraio 2010, n.
38, art. 12) (1)
(1) Giurisprudenza di legittimità consolidata in punto di diritto. Ex
multis, v. Cass. civ. 3 novembre 2011, n. 22759 in questa Rivista 2012,
234 e Cass. civ. 6 ottobre 2004, n. 19940, in Ius&Lex, dvd n. 2/2014,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2012 il sig. R.
L. ha chiesto la condanna dell’INAIL all’erogazione in suo
favore del trattamento dovuto in relazione ai postumi
dell’incidente da lui subito in data 20 dicembre 2011,
incidente di cui afferma l’indennizzabilità in quanto in-
fortunio in itinere.
L’INAIL si è costituito ritualmente in giudizio conte-
stando la qualif‌icabilità del fatto come infortunio in itine-
re e chiedendo pertanto la reiezione della domanda.
Non è in contestazione tra le parti che l’infortunio per
cui è causa si sia verif‌icato in data 20 dicembre 2011 men-
tre il ricorrente rientrava a casa dal lavoro a bordo del
motociclo di sua proprietà.
Neppure è in contestazione che il ricorrente sia dipen-
dente dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino con
qualif‌ica di ausiliario.
Sostiene il ricorrente che, se per recarsi al lavoro uti-
lizzasse i mezzi pubblici, dovrebbe percorrere a piedi ogni
giorno circa 600/700 metri per raggiungere la fermata del-
l’autobus, con una percorrenza media di 35 - 45 minuti (30
minuti di autobus oltre a circa 10 minuti a piedi) e che, es-
sendo egli affetto da una grave cardiopatia, non potrebbe
percorrere il tratto a piedi, al ritorno in forte salita.
Sostiene ancora il ricorrente che i suoi orari di lavoro
(articolati sui turni 7 - 13,45; 13,30 - 20,15 e 20,00 - 7,10)
sarebbero incompatibili con la ridotta frequenza dei mezzi
pubblici nelle fasce orarie utili.
Quest’ultima deduzione risulta smentita dagli orari
degli autobus prodotti dall’INAIL, non contestati da parte
ricorrente.
La pretesa incompatibilità del tratto di strada da per-
correre a piedi con le condizioni di salute del ricorrente
è stata per contro esclusa dall’espletata CTU, sorretta da
corretta ed esauriente motivazione, che deve intendersi
qui integralmente trascritta.
Con riferimento ai rilievi alla CTU mossi dalla difesa
del ricorrente deve rilevarsi:
- che il CTU ha correttamente considerato la distanza
a piedi indicata in ricorso (600/700), ma anche la precisa-
zione resa dal ricorrente, in sede di libero interrogatorio,
per cui soltanto il tratto iniziale di via (...) è in ripida
pendenza;
- che quanto all’affanno da sforzo indicato nella rela-
zione dello specialista cardiologo del 14 dicembre 2012
(redatta peraltro in data successiva all’infortunio) si
tratta di affanno soltanto riferito dal paziente e comunque
eventualmente ricollegabile, come condivisibilmente evi-
denziato dal CTU, a sforzi f‌isici intensi o prolungati e non,
invece, al mero fatto di percorrere a piedi, una volta al
giorno e con il passo meglio ritenuto, una breve salita;
- che è del resto pacif‌ico che il lavoro del ricorrente im-
plichi lo spostamento a piedi tra i vari reparti dell’Ospeda-
le S. Martino e quindi anche la salita occasionale di scale
o di tratti di strada in pendenza, senza che ciò abbia mai
comportato disturbi soggettivi, né limitazione di idoneità
da parte del medico competenze aziendale, neppure con
riferimento ai turni notturni.
Non sussistono pertanto i presupposti per la qualif‌ica-
bilità dell’incidente come infortunio sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 12 D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38,
infatti, “sal vo i l cas o di int erruzione o deviazione del
tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non neces-
sitate, l’ass icurazione comprende gli inf ortuni occorsi
alle p ersone assic urate durant e il norm ale percors o
di andata e ritor no dal luogo di abitazione a que llo di
lavoro, durante il normale percorso che collega due luo-
ghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa azienda-
le, durante il normale percorso di anda ta e ritorno da l
luogo di lavoro a quello di co nsumazione abituale dei

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