Tribunale Civile Di Udine Sez. II, 18 Aprile 2016, N. 499

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giur MERITO
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
data 22 febbraio 2014 in tempo utile, vale a dire almeno
cinque giorni prima come richiesto dalla legge, consegue
la declaratoria di annullabilità dell’intero deliberato as-
sembleare assunto in data 24 febbraio 2014 per violazione
di legge. Tale conclusione esime il Giudice dal vagliare gli
ulteriori prof‌ili di doglianza di parte attrice; ciononostante
si ritiene utile spendere qualche considerazione in merito
alle ulteriori doglianze di parte attrice ed asserire che:
1) quanto all’impugnazione per eccesso di potere del
punto numero sette dell’ ordine del giorno del deliberato
assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 nella misu-
ra in cui i condomini avevano deciso di far proseguire al
Condominio la vertenza legale intercorrente con l’attrice
Anna Maria Lotti in merito alla pratica “Piccola Nursery”,
non sussiste alcun eccesso di potere atteso che tra la con-
domina Anna Maria Lotti ed il Condominio di Via Silvio Pel-
lico n. 1 in Cesano Boscone risultava essere pendente un
giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento della
proprietà dell’unità immobiliare denominata “Piccola Nur-
sery” per il quale non era stato al momento trovato alcun
accordo tra le parti di causa (vedi il doc. n. 6 fascicolo par-
te convenuta): legittima pertanto si palesava la decisione
dei condomini di voler proseguire il contenzioso stante l’as-
senza di alcun intento conciliativo tra i contendenti;
2) fondata al contrario si palesa la doglianza di nulli-
tà del deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio
2014 nella misura in cui ha approvato il consuntivo per
l’esercizio di gestione 2012/2013 avendo addebitato alla
condomina Lotti spese personali per complessivi Euro
5.071,84: ad avviso di chi scrive l’assemblea ha in parte
qua esercitato un potere che non le spettava ex art. 1135
c.c., non rientrando tra le prerogative assembleari quelle
di addossare ai condomini fantomatiche spese di natura
personale posto che l’assemblea non è dotata di autodi-
chia e non può farsi giustizia da sé.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addos-
sate al Condomino convenuto nella misura di cui al dispo-
sitivo in quanto parte soccombente. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
SEZ. II, 18 APRILE 2016, N. 499
EST. VENIER – RIC. EQUIZI G. (AVV. EQUIZI C.) C. MESAGLIO (AVV. SCALETTARIS)
Procedimenti sommari y Convalida y Procedi-
mento y Ordinanza y Eff‌icacia di giudicato tra le
parti y Portata y Decreto ingiuntivo ottenuto dal lo-
catore ex art. 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni
scaduti y Opposizione del conduttore y Preclusione
y Insussistenza.
. L’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, a dif-
ferenza dell’ordinanza di rilascio pronunciata ai sensi
dell’art. 665 c.p.c., è suscettibile di acquisire eff‌icacia
di giudicato tra le parti, ma tale eff‌icacia non preclu-
de la possibilità di proporre opposizione avverso il de-
creto ingiuntivo pronunciato contestualmente ai sensi
dell’art. 664 c.p.c. L’eff‌icacia di giudicato dell’ordinan-
za di convalida concerne, infatti, la risoluzione del
contratto e l’obbligo di rilascio dell’immobile locato,
oltre che la pregressa esistenza del contratto di loca-
zione e la qualità di locatore dell’intimante, non anche
il quantum delle somme dovute al locatore e quindi
non preclude al conduttore di chiedere nel giudizio di
opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal
locatore per il pagamento dei canoni scaduti (o in altro
autonomo giudizio), l’accertamento dell’insussistenza,
totale o parziale, del credito affermato dal locatore.
(c.p.c., art. 664; c.p.c., art. 665) (1)
(1) Nel senso che l’ordinanza di convalida di sfratto è un provve-
dimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudica-
ta sostanziale per la risoluzione del contratto di locazione e per la
condanna al rilascio, v. Cass. civ. 17 luglio 2008, n. 19695, in questa
Rivista 2009, 85. Circa il fatto che l’ordinanza di convalida di sfratto
non opposta ex art. 668 c.p.c. costituisce giudicato fra le parti sulla
pregressa esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di loca-
tore dell’intimante, cfr. Cass. civ. 1 dicembre 1994, n. 10270, ivi 1995,
345. Per utili riferimenti, si rimanda anche a Cass. civ. 24 maggio
2013, n. 12994, ivi 2014, 87.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2015, Equizi
Giuseppe, già conduttore di un immobile sito a Basaglia-
penta in Piazza San Valentino 20/23, datogli in locazione
da Mesaglio Ariedo, ha proposto opposizione avverso il
decreto, pronunciato all’esito della udienza di convalida
di sfratto ai sensi dell’art. 664 c.p.c., con il quale gli è sta-
to ingiunto il pagamento in favore del locatore dei canoni
impagati, ammontanti a € 4.400,00 e dei canoni maturati
successivamente f‌ino al rilascio dell’immobile. L’opponen-
te ha contestato la debenza dei canoni, assumendo che il
relativo credito era stato compensato con il prezzo di ta-
lune opere d’ arte che il locatore aveva acquistato da lui
ed ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione del
deposito cauzionale a suo tempo versato, maggiorato degli
interessi. Mesaglio Ariedo ha negato di avere trattenuto
o acquistato dei quadri di proprietà del conduttore, ha
eccepito la inammissibilità dell’opposizione, assumendo
che la esistenza della morosità era coperta dal giudicato
formatosi sulla ordinanza di convalida dello sfratto ed ha
contestato di dover restituire il deposito cauzionale, non
essendogli ancora stato restituito l’immobile. Va premesso
che l’opposizione, pur infondata nel merito, è ammissibi-
le. È vero che la ordinanza di convalida dello sfratto per
morosità, a differenza dell’ordinanza di rilascio pronun-
ciata ai sensi dell’ art. 665 c.p.c., è suscettibile di acquisi-
re eff‌icacia di giudicato tra le parti, ma tale eff‌icacia non
preclude la possibilità di proporre opposizione avverso il
decreto ingiuntivo pronunciato contestualmente a quel-
la ai sensi dell’art. 664 c.p.c. È lo stesso articolo, nel suo
terzo comma, che prevede espressamente tale possibilità,
richiamando gli artt. 645 e segg. c.p.c. L’eff‌icacia di giu-
dicato dell’ordinanza di convalida concerne la risoluzione
del contratto e l’obbligo di rilascio dell’immobile locato
(Cass., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19695), oltre che la pre-
gressa esistenza del contratto di locazione e la qualità di

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