Tribunale Civile Di Udine Sez. I, 24 Febbraio 2016, N. 252

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giur
MERITO
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
Quadro, questo, che deve sfociare nella condanna del
detto odierno appellato, in quanto soccombente, alla ri-
fusione, in favore dell’appellante – e conformemente alle
sue richieste leggibili nell’atto instaurativo del presente
grado –, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spe-
se che, quanto al primo, si liquidano in euro 5.250,00
(2400,00 dei quali per onorari, 1.700,00 dei quali per dirit-
ti, e la restante parte per spese), oltre oneri ed accessori, e
che, quanto al secondo, si liquidano in euro 3.150,00, oltre
oneri ed accessori di legge. (Omissis)
TRIBUNALE CIVILE DI UDINE
SEZ. I, 24 FEBBRAIO 2016, N. 252
EST. FUSER – RIC. RIZZI (AVV. COSEANO) C. CONDOMINIO AZALEA (AVV.
SCALETTARIS)
Regolamento di condominio y Contrattuale y
Decoro architettonico y Concetto y Def‌inizione più
rigorosa di quella ex art. 1120 c.c. y Fattispecie in
tema di installazione di inferriate antintrusione.
. Legittimamente le norme di un regolamento di condo-
minio aventi natura contrattuale possono derogare od
integrare la disciplina legale ed, in particolare, posso-
no dare del concetto di decoro architettonico una def‌i-
nizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 c.c.,
estendendo il divieto di immutazione sino ad imporre la
conservazione degli elementi attinenti alla simmetria,
all’estetica, all’aspetto generale dell’edif‌icio, quali esi-
stenti nel momento della sua costruzione od in quello
della manifestazione negoziale successiva. (Fattispe-
cie in tema di installazione di inferriate antintrusione
alle f‌inestre e porte di un’unità immobiliare). (c.c., art.
1120; c.c., art. 1122; c.c., art. 1138) (1)
(1) Nello stesso senso di cui alla massima, v. Cass. civ. 24 gennaio
2013, n. 1748, in questa Rivista 2013, 303; Cass. civ. 14 dicembre 2007,
n. 26468, ivi 2008, 288; Cass. civ. 29 aprile 2005, n. 8883, ivi 2006, 83
e Cass. civ. 6 ottobre 1999, n. 11121, ivi 2000, 432.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1137 c.c. del 4 luglio 2013 e deposi-
tato il 5 luglio 2013 il Dott. Rizzi ha convenuto in giudizio il
Condominio Azalea di Udine, Via Marsala n. 130, chieden-
do che sia accertata e dichiarata la legittimità della posa
dal medesimo eseguita delle inferriate antintrusione alle
f‌inestre e porte della propria unità immobiliare, in quanto
l’opera, effettuata ex art. 1102 c.c. e costituendo esplica-
zione del diritto di comproprietà, come tale non richiedeva
la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.
L’attore ha, inoltre, chiesto che sia accertato e dichiarato
che la suddetta opera non pregiudica il decoro architetto-
nico e l’estetica della facciata condominiale, né comporta
un pregiudizio economico per le singole unità abitative.
In ogni caso, chiede di accertare che l’eventuale modif‌ica-
zione dell’aspetto della facciata condominiale è di siffatto
modesto valore tale da escludere un pregiudico economico
al Condominio, in quanto il lieve mutamento è ampiamen-
te compensato dall’utilità derivante al medesimo di tute-
lare il proprio diritto alla sicurezza ed inviolabilità della
dimora. L’attore, pertanto, ha chiesto l’annullamento del
punto 5 della delibera condominiale del 10 giugno 2013 in
forza della quale i condomini hanno chiesto di rimuovere
le inferriate dallo stesso installate.
Con comparsa depositata 1’8 gennaio 2014, si è costi-
tuito il Condominio chiedendo l’inammissibilità ovvero il
rigetto delle domande attoree.
Quanto al fatto, l’attore ha riferito di aver installato,
per motivi di sicurezza, delle grate antiintrusione in me-
tallo verniciato bianco sulle f‌inestre e sulla portaf‌inestra
del terrazzino del proprio immobile posto al piano rialzato.
A suo dire, ciò si è reso necessario a seguito di numerosi
furti registratisi in quel periodo nella zona.
Precisa, inoltre, l’attore che, molti anni prima, altri
condomini avevano installato delle grate ed inferriate an-
tiintrusione alle f‌inestre e porte delle proprie abitazioni.
Seguiva, quindi, uno scambio di lettere tra il Condo-
minio, che richiedeva la rimozione delle inferriate perché
installate in difformità a quanto a suo tempo deliberato
dall’assemblea poiché l’opera variava l’aspetto architetto-
nico e l’uniformità del condominio, e l’attore che, invece,
ribadiva che ex art. 1102 c.c. l’installazione non richiedeva
la preventiva delibera assembleare e l’inferriate non pro-
vocavano alcun pregiudizio economico all’edif‌icio.
Convocata un’assemblea straordinaria per il 10 giugno
2013, la maggioranza dei condomini, con la sola astensio-
ne della Signora Sione, deliberava (punto 5 dell’ordine del
giorno) di chiedere all’attore la rimozione delle inferriate
ed autorizzava l’amministratore a procedere, anche giudi-
zialmente, al f‌ine di ottenere la rimozione dell’opera.
Questi, in sintesi, i motivi di impugnazione:
1) L’installazione delle inferriate non richiede, ex art.
1102 c.c., la preventiva autorizzazione dell’assemblea con-
dominiale in quanto trattasi di modif‌icazione che il condo-
mino esegue sulla cosa comune per un suo uso personale
e diretto al miglior godimento della cosa stessa, tale da
non comportare alterazioni alla sua consistenza e destina-
zione, né pregiudicare il diritto di uso e godimento degli
altri condomini;
2) La posa in opera delle inferriate non ha pregiudica-
to il decoro architettonico dell’edif‌icio in quanto l’opera
si integra con il resto dell’edif‌icio in modo non invasivo.
Riferisce l’attore che le grate sono dello stesso colore dei
davanzali e sono di dimensioni pari alle vedute ed aper-
ture. A ciò si aggiunga che l’edif‌icio non presenta carat-
teristiche di pregio e la facciata sulla quale insistono le
inferriate non dà su via Marsala, ma sullo stretto vialetto
di accesso alle abitazioni.
3) Il mutamento estetico della facciata condominiale
deve considerarsi lecito sia se dal medesimo non conse-
gue un pregiudizio economico o una diminuzione di valore
dell’edif‌icio, sia se si accompagni ad un’utilità che com-
pensi l’alterazione architettonica.
Quanto agli specif‌ici motivi di impugnazione, il Condo-
minio ha rilevato che:

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