Tribunale civile di Udine decr. 22 dicembre 2014

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Arch. loc. e cond. 2/2015
Merito
I
corte di Appello civile di trento
sez. i, decr. 7 novembre 2014
pres. mAione – est. collino – ric. n.g. c. d.m. ed Altri
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Irregola-
rità y Modif‌ica unilaterale di parti comuni dell’edi-
f‌icio y Conseguente decadenza del certif‌icato di
prevenzione incendi y Mancata comunicazione dei
dati previsti dal riformato art. 1129, comma 2, c.c.
y Mancata tenuta di registri previsti dall’art. 1130
c.c. y Conf‌igurabilità y Sussistenza y Conoscenza da
parte dei condomini dei dati richiesti dalle suddet-
te disposizioni y Irrilevanza.
. La modif‌icazione di parti comuni dell’edif‌icio condo-
miniale (nella specie apertura di un foro al di sopra di
porta tagliafuoco), autonomamente operata dall’ammi-
nistratore con modalità che abbiano poi determinato la
decadenza del certif‌icato di prevenzione incendi, come
pure la superf‌icialità nella tenuta dei registri di cui al
novellato art. 1130 c.c. e nella comunicazione dei dati
previsti dal riformato art. 1129, comma 2, c.c., integra-
no comportamento inescusabile, atto a determinarne
la revoca giudiziale, a nulla rilevando l’esistenza di una
conoscenza concreta da parte dei condomini dei dati
richiesti da tali ultime disposizioni. (c.c., art. 1129; c.c.,
art. 1130) (1)
II
tribunAle civile di trento
18 giugno 2014
pres. giuliAni – est. de tommAso – ric. d.m. ed Altri c. g.n.
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Irregolarità
y Modif‌ica unilaterale di parti comuni dell’edif‌icio
y Mancata tenuta di registri previsti dall’art. 1130
c.c. y Mancata comunicazione dei dati previsti dal-
l’art. 1129, comma 2, c.c. y Legittimità della revoca.
. La manomissione di un muro comune, attuata dal-
l’amministratore condominiale senza l’assenso dei
condomini e senza assumere preventivamente ogni
necessaria informazione e cautela tecnica, integra una
inescusabile superf‌icialità che, in uno con i mancati
adeguamenti alle riformate prescrizioni in tema di te-
nuta dei registri (art. 1130 c.c.) e di comunicazione dei
dati (art. 1129, comma 2, c.c.) ben giustif‌ica la revoca
giudiziale dell’amministratore medesimo. (c.c., art.
1129; c.c., art. 1130) (2)
III
tribunAle civile di udine
decr. 22 dicembre 2014
pres. fAsAn – est. fAbbro – ric. crodA
Amministratore y Revoca y Giudiziale y Irregolarità
y Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari y
Sospensione giudiziale di delibera assembleare y
Impossibilità per l’amministratore di darvi imme-
diata esecuzione y Mancata tenuta del registro di
anagrafe condominiale y Conf‌igurabilità y Esclu-
sione.
. In tema di revoca giudiziale, deve ritenersi che non
integri mancata esecuzione di prvvedimenti giudiziari
ex art. 1129, comma 12, n. 2, c.c. il comportamento del-
l’amministratore condominiale che - a fronte dell’inter-
venuta sospensione giudiziale di delibera assembleare
con cui era stata decisa la chiusura dell’impianto di
riscaldamento centralizzato - non sia nelle condizioni
di dare immediata attuazione all’accensione del ri-
scaldamento centralizzato stesso, attesa la mancanza
di denaro per l’acquisto di combustibile, per avere l’as-
semblea - con delibera non impugnata sul punto - eli-
minato dal bilancio preventivo le voci di spesa relative
al riscaldamento. Parimenti, deve ritenersi che non
integri motivo di revoca ex art. 1129, comma 12, n. 7,
c.c. il comportamento dell’amministratore che -a soli
pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma che ha
introdotto all’art. 1130, n. 7, c.c. l’obbligo di tenere il
registro dell’anagrafe condominiale, senza però stabi-
lire espressamente un termine - si sia attivato con una
lettera ai condomini per richiedere le informazioni
necessarie alla tenuta del registro medesimo. (c.c., art.
1129; c.c., art. 1130) (3)
(1 - 3) Per un utile commento delle disposizioni citate, cfr. C. SFOR-
ZA FOGLIANI, Codice del nuovo condominio dopo lo riforma, ed. La
Tribuna. Piacenza 2014, 139 ss.

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